Contributi gestione separata: la Cassazione chiarisce decorrenza e riesame della prescrizione

La Redazione
04 Maggio 2026

In tema di contributi dovuti alla Gestione separata INPS, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento, anche se differito da D.P.C.M. ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997. In caso di impugnazione relativa alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., resta sub iudice l’intera fattispecie estintiva, compresa la determinazione del dies a quo, senza formazione di giudicato interno su tale elemento.

Con ordinanza n. 12261 del 30 aprile 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha accolto il ricorso dell’INPS in materia di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, cassando la decisione della Corte d’Appello di Palermo e rinviando per nuovo esame.

La vicenda trae origine dalla domanda dell’Istituto previdenziale volta al pagamento dei contributi relativi all’anno 2009, ritenuta tardiva dai giudici di merito per intervenuta prescrizione quinquennale. La Corte territoriale aveva individuato il dies a quo nella data del 16 giugno 2010, escludendo l’applicabilità del differimento disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 e negando altresì la sospensione per occultamento doloso del debito.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura dell’INPS, evidenziando che, in presenza di una contestazione sulla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., l’intera fattispecie estintiva resta sub iudice, inclusa la determinazione del termine iniziale. Ne consegue che il giudice può riesaminare anche d’ufficio il dies a quo, senza che si formi giudicato interno su tale profilo.

Nel merito, la Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, trattandosi di obbligazione che sorge dalla produzione del reddito e non da un atto dichiarativo. In tale prospettiva, assume rilievo il differimento disposto dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997.

Applicando tali principi, la Corte ha individuato nel 6 luglio 2010, data differita dal D.P.C.M., il dies a quo della prescrizione, ritenendo quindi tempestiva la richiesta dell’INPS del 30 giugno 2015, intervenuta entro il quinquennio. La decisione impugnata è stata pertanto cassata per erronea applicazione delle norme sulla decorrenza del termine prescrizionale.

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