Atti sessuali con minorenne di minore gravità: l’esecuzione della pena deve essere sospesa

La Redazione
05 Maggio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 5 maggio 2026, n. 68, ha stabilito che quando viene riconosciuta la circostanza ad effetto speciale della minore gravità, il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater c.p.

La Corte – dopo avere ribadito che anche il pubblico ministero, in conformità al ruolo di organo di giustizia assegnatogli dal quadro ordinamentale, può proporre al giudice di promuovere questioni di legittimità costituzionale – ha ritenuto che tale disciplina sia incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena è volto a evitare la limitazione della libertà personale nella forma della detenzione in carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo misure alternative alla detenzione. Ne deriva che la regola in materia è quella per cui, se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza su detta istanza. Soltanto in via eccezionale, il legislatore può ritenere che la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere da subito la concessione di misure alternative.

La norma censurata non soltanto prevedeva che il condannato per atti sessuali con minorenne, pur quando gli sia stata riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale della minore gravità, deve cominciare a scontare la pena in carcere, ma vietava anche ex lege l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione.

Secondo la Corte, in tal modo essa si rivelava innanzitutto intrinsecamente irragionevole, perché, a fronte della significativa eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne, che il legislatore stesso ha inteso valorizzare attraverso la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia tale da rendere necessaria tanto l’immediata pena detentiva in carcere, quanto l’impossibilità di accedere a misure alternative prima di un anno.

Così strutturata, la disciplina censurata determinava anche una disparità di trattamento rispetto al condannato per il reato di violenza sessuale cui sia stata riconosciuta l’analoga attenuante ad effetto speciale della minore gravità: per quest’ultimo, infatti, lo stesso art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario contempla la sospensione dell’esecuzione della pena in vista dell’istanza di accesso ai benefici penitenziari e della correlata valutazione del tribunale di sorveglianza. Tale diversità di trattamento è priva di giustificazione, considerato che le due fattispecie tutelano beni giuridici analoghi e condividono la stessa cornice edittale.

La norma censurata, infine, comportava un inutile sacrificio della libertà personale, a discapito del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività.

La declaratoria d’illegittimità costituzionale di tale norma determina, per i casi considerati, la doverosità della sospensione dell’esecuzione della pena, restando affidata al tribunale di sorveglianza la valutazione in concreto circa l’ammissione alle misure alternative.

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