Costituzionalmente legittima la nuova disciplina dell’udienza predibattimentale

29 Aprile 2026

La Corte costituzionale, con sentenza n. 58/2026, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 554-ter c.p.p., nella parte in cui non contempla il potere del giudice di assumere anche d’ufficio le prove di cui sia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Udienza predibattimentale e udienza preliminare: fra identità funzionale e asimmetria probatoria

Scopo principale dell’udienza predibattimentale, introdotta dalla riforma Cartabia, è assicurare un vaglio preliminare dell’accusa anche in caso di citazione diretta innanzi al tribunale monocratico, sulla base dello stesso criterio previsto (in sede di archiviazione e) in udienza preliminare.

Se l’obiettivo comune è evitare la celebrazione di dibattimenti per i quali non sia formulabile una ragionevole previsione di condanna, però nell’udienza predibattimentale la verifica avviene sulla sola base degli atti d’indagine, essendo preclusa un’integrazione del materiale cognitivo. Non è stato infatti replicato lo statuto istruttorio dell’udienza preliminare, composto dalla facoltà delle parti di produzione documentale (art. 421 c.p.p.) e dal potere del giudice di ordinare un supplemento investigativo (art. 421-bis c.p.p.) oppure di disporre, anche ex officio, l’acquisizione di prove di cui appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.).

Secondo il giudice rimettente, l’assenza di poteri istruttori in capo al giudice dell’udienza predibattimentale, volti a colmare le lacune del materiale probatorio, rende irragionevoli entrambe le alternative decisorie e contrasta con diversi principi costituzionali: il parametro d’irragionevolezza ex art. 3 Cost.; il principio di eguaglianza sostanziale; il dovere di completezza delle indagini preliminari, quale corollario del principio di obbligatorietà dell’azione penale; il principio di durata ragionevole del processo.

Nessuna irragionevole disparità con l’udienza preliminare

Nel respingere la questione d’illegittimità costituzionale, anzitutto, la Corte esclude che l’assenza in capo al giudice dell’udienza predibattimentale di poteri probatori determini un’irragionevole disparità rispetto alla disciplina dettata per l’udienza preliminare. Il legislatore del 2022, pur richiedendo al giudice dell’udienza predibattimentale una valutazione identica a quella spettante al giudice dell’udienza preliminare (cfr. C. cost. n. 179/2024), ha evitato di configurare l’udienza predibattimentale come una sorta di duplicato dell’udienza preliminare, conservando una maggiore snellezza, anche in ragione della diversa collocazione procedimentale.

Diritto di difesa e parità delle armi

La Consulta esclude poi ripercussioni sui diritti difensivi dell’imputato, rimanendo intatto il suo diritto di chiedere l’ammissione in udienza dibattimentale delle prove a discarico, comprese quelle che il giudice dell’udienza predibattimentale avrebbe potuto ritenere decisive per la sentenza di non luogo a procedere. Inoltre, nell’ottica dei principi di eguaglianza sostanziale e di parità delle armi, viene sottolineato come il potere del giudice di supplire a eventuali manchevolezze della difesa tecnica, allo scopo di rimediare a una situazione di obiettiva inferiorità rispetto all’accusa, rimanga intatto, potendo sempre essere disposta l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p.

Obbligatorietà dell’azione penale, incompletezza delle indagini e poteri probatori del giudice

Con riguardo all’obbligatorietà dell’azione penale, la Corte ribadisce come il principio di cui all’art. 112 Cost. imponga lo svolgimento di indagini complete, affinché il pubblico ministero possa effettivamente valutare se sia ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, sulla scorta dello standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ribadendo (cfr. C. cost., sent., n. 179/2024) il superamento dell’idea, consacrata nella sent. n. 88/1991, di un generalizzato favor actionis, in virtù del quale in casi dubbi l’azione penale andrebbe esercitata. D’altra parte, osserva la Corte, solo indagini tendenzialmente complete, comprensive delle evidenze favorevoli all’imputato, permettono a quest’ultimo di esercitare consapevolmente il diritto di accesso a un rito alternativo. Ciò premesso, tuttavia, per supplire a indagini incomplete, viene escluso che sia costituzionalmente necessario attribuire al giudice dell’udienza predibattimentale il potere riconosciuto al giudice dell’udienza preliminare, potendosi rimediare sia in dibattimento, ove la stessa difesa potrà esercitare il diritto alla prova, sia attraverso una richiesta di rito abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria.

Gli incerti effetti dell’anticipata assunzione della prova sulla durata ragionevole del processo

Anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, la Corte rigetta le censure, sottolineando come non vi sia garanzia che la prova anticipata in udienza predibattimentale consenta di addivenire a una sentenza di non luogo a procedere, con la conseguenza che, in caso di esito opposto, potrebbe derivare un allungamento dei tempi processuali, per il rinvio a una nuova udienza e per l’eventuale ripetizione della prova in dibattimento.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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