Possono i creditori ricorrere al rimedio previsto dall’art. 524 c.c. anche quando rimanga senza esito l’actio interrogatoria?

06 Maggio 2026

La questione affrontata dalla Cassazione con l'ord. 7563/2026 è la seguente: il rimedio di cui all’art. 524 c.c., relativo all’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori, si applica anche al caso di mancata accettazione dopo l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., o solo alla rinuncia formale?

Massima

Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" prevista dall’art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.

Il caso

Una società conveniva in giudizio – mediante l’esercizio dell’azione di cui all’art. 524 c.c. – un suo debitore al fine di poter essere autorizzato ad accettare, in sua vece, l’eredità del de cuius dello stesso convenuto fino alla concorrenza del credito complessivamente vantato in forza di apposito titolo giudiziale definitivo.

Il convenuto si opponeva alla domanda, eccependone, in primo luogo, l’inammissibilità poiché egli non aveva rinunciato all’eredità, ma si era solamente limitato a non rispondere all’actio interrogatoria prevista dall’art. 481 c.c., insistendo in ogni caso per il rigetto nel merito della pretesa attorea.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda con sentenza confermata all’esito del giudizio di appello, sul presupposto che la formulata domanda fosse ammissibile anche in caso di mancata risposta alla scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 481 c.c. da parte del chiamato all’eredità, che aveva comportato la conseguenza della perdita del suo diritto di accettarla.

L’appellato soccombente proponeva ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo con il quale veniva contestata proprio la ritenuta ammissibilità della domanda contemplata dal citato art. 524 c.c. anche se egli si era limitato soltanto a non dare seguito all’actio interrogatoria, non rispondendo sulla relativa richiesta – ovvero sul se intendesse accettare o rinunciare all’eredità - nel termine fissato a tal proposito dal giudice.   

La questione

La questione centrale sottoposta ed affrontata dalla Corte di cassazione nella pronuncia qui in commento può così compendiarsi: è applicabile il rimedio previsto dall’art. 524 c.c. relativo alla impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori anche nell’ipotesi di mancata accettazione dell’eredità, da parte del chiamato, in seguito all’esperimento dell’actio interrogatoria prevista dall’art. 481 c.c. oppure lo è soltanto quando il suddetto chiamato abbia rinunciato all’accettazione dell’eredità nelle forme di legge?

Le soluzioni giuridiche

Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione ha risposto positivamente sulla questione, così pervenendo al rigetto del ricorso, pur manifestando la consapevolezza della obiettiva controvertibilità della stessa.

Sulla scia di due precedenti giurisprudenziali della stessa Corte, con la pronuncia in commento si è ritenuto che il rimedio giudiziale, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c., non ravvisandosi argomentazioni decisive favorevoli a sorreggere, in via esclusiva, la tesi restrittiva. Si è, invero, rilevato che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione deve considerarsi rafforzata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Pertanto, sarebbe iniquo ritenere ammissibile il ricorso al rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nell’ipotesi di inerzia del chiamato all’eredità a seguito di actio interrogatoria.

Osservazioni

La questione affrontata nell’ordinanza in esame si atteggia come una di quelle maggiormente divisive nella materia successoria, implicando rilevanti considerazioni di carattere sistematico e la tutela di ragioni contrapposte tra creditori del chiamato all’eredità e quest’ultimo.  

Al riguardo si prospetta, infatti, la necessità di bilanciare, da un lato, la libertà nell’esercizio di diritti di natura personale – che non ammettono quindi l’esercizio dell’azione surrogatoria – quale è quello del delato di accettare o meno l’eredità, oltre che l’autonomia negoziale del testatore, con l’esigenza, dall’altro, di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori.

Si può cominciare con l’affermare che – secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale e la dottrina maggioritaria - l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata.

 È problematico, invece, valutarne l’ammissibilità allorquando il chiamato all’eredità – che non abbia formalizzato apposita rinuncia – adotti un comportamento inerte a fronte dell’esperimento nei suoi confronti della cosiddetta actio interrogatoria prevista dall’art. 481 c.c. (con fissazione di apposito termine che ha natura decadenziale e non è, quindi, prorogabile), che ha introdotto nel sistema successorio uno strumento per consentire di pervenire al risultato della perdita del diritto di accettare da parte del citato chiamato allorquando scada il termine giudizialmente fissato affinché il medesimo dichiari di accettare o rinunciare all’eredità.   pacifico, invece, che la domanda di cui al citato art. 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.

Sul piano generale, dunque, l’esperimento dell’azione prevista dall’art. 524 c.c. presuppone ordinariamente – affinché i creditori possano tutelare la loro pretese - che il chiamato all’eredità, loro debitore, abbia rinunciato alla stessa, così intendendo sottrarsi al soddisfacimento dei diritti dei creditori medesimi (anche se non è necessario un comportamento propriamente fraudolento).

problematico, invece, valutarne l’ammissibilità allorquando il chiamato all’eredità – che non abbia formalizzato apposita rinuncia – adotti un comportamento inerte a fronte dell’esperimento nei suoi confronti della cosiddetta actio interrogatoria prevista dall’art. 481 c.c. (con fissazione di apposito termine che ha natura decadenziale e non è, quindi, prorogabile), che ha introdotto nel sistema successorio uno strumento per consentire di pervenire al risultato della perdita del diritto di accettare da parte del citato chiamato allorquando scada il termine giudizialmente fissato affinché il medesimo dichiari di accettare o rinunciare all’eredità.   

Ed è proprio sull’ammissibilità di una interpretazione estensiva in tal senso che si è incentrata l’attenzione della motivazione della pronuncia in discorso, che l’ha ritenuta predicabile sulla base di una sostanziale identità di ratio ed al fine di evitare una violazione del principio di uguaglianza.

Prima di giungere ad una conclusione sul punto, è opportuno inquadrare la natura giuridica e lo scopo dell’azione prevista dall’art. 524 c.c., come evidenziato dalla dottrina prevalente.

Si afferma, a tal proposito, come detta norma non contempli un potere sostitutivo nell’esercizio del diritto abdicato dal rinunciante, conferendo invece al creditore la titolarità di un diritto autonomo, che egli aziona in nome proprio e che non coincide con quello ab origine spettante al suo debitore.

Inoltre, il rimedio in oggetto differisce anche dall’azione revocatoria, che mira a rendere inefficace un atto di disposizione patrimoniale del debitore (evenienza che non ricorre nella specie), e produce un effetto solo analogo a quello della revocatoria stessa, cioè l’inefficacia relativa della rinuncia, “formale” o “implicita” che essa sia.

Si sostiene, in sostanza, che il rimedio cautelare dell’art. 524 c.c. partecipa solo di qualche carattere dell’azione surrogatoria e di quella revocatoria, configurandosi come speciale e sui generis, essendo inequivocabilmente diretto a realizzare un’anomala accettazione dell’eredità, limitata al soddisfacimento dei crediti fatti valere, secondo la formula usata dallo stesso dettato normativo.

È interessante rimarcare come l’azione di impugnazione prevista dall’indicato art. 524 c.c., nonostante il dettato normativo (che parla di “autorizzazione” ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante), non segue le forme di un procedimento di volontaria giurisdizione, ma instaura un giudizio contenzioso sui generis, da proporsi contro il rinunziante e contro i chiamati ulteriori che abbiano accettato nel frattempo l’eredità, che ha natura strumentale e cautelare, e consente al creditore di procedere poi esecutivamente sui beni ereditari come se fossero entrati nel patrimonio del debitore, nei limiti del suo credito.

Un orientamento scientifico più risalente ha posto brillantemente in risalto come il sacrificio della libertà, spettante al chiamato, di non accettare l’eredità è strettamente commisurato all’interesse dei creditori dello stesso chiamato: l’effetto giuridico prodotto in capo al chiamato dall’accettazione fatta dai suoi creditori, consiste solamente nell’eliminare, nei loro confronti, l’efficacia giuridica dell’atto di rinunzia dello stesso chiamato e nel far considerare i beni ereditari come se fossero stati da lui acquistati, all’unico fine di giustificare il loro soddisfacimento su tali beni: salvo che nei confronti dei creditori la rinunzia conserva la sua efficacia.

Ora il punto cruciale costituente oggetto dell’ordinanza qui in rilievo è questo: può equivalere a rinuncia la condotta del chiamato all’eredità che lascia scadere il termine fissato con l’azione interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. senza rendere alcuna dichiarazione, comportamento dal quale la stessa norma fa derivare l’effetto della perdita del diritto di accettare?  

In primis, è opportuno sottolineare come la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres".

Dal sistema normativo codicistico si evince, dunque, che, nel caso in cui il debitore non rinunzi, ma si limiti a non accettare l’eredità, non essendo possibile esercitare un’azione surrogatoria nel diritto potestativo di accettare, la tutela dei creditori passa attraverso la proposizione dell’actio interrogatoria, ovvero la richiesta al giudice di un termine entro il quale il debitore-delato dichiari se intenda accettare o meno, scaduto il quale tuttavia egli decadrà dal diritto di accettare: al di là della possibile qualificazione come “rinunzia presunta” di quella che in realtà è una vera e propria decadenza prevista dalla legge, secondo alcuni autorevoli orientamenti dottrinali – ai quali aderisce la pronuncia in commento - le medesime istanze di tutela creditoria, sottese all’art. 524 c.c., sarebbero idonee a giustificare un’interpretazione estensiva di questa norma, pure eccezionale, al caso della decadenza dal diritto di accettare.

Si è, però osservato come, a prescindere dalle esigenze di giustizia sostanziale, non sia chiaro il meccanismo tecnico-giuridico con cui una tale impugnativa possa operare, considerato che non si è in presenza di un vero e proprio atto di rinunzia all’eredità, né può ammettersi surrogatoria in un diritto – peraltro strettamente personale – dall’esercizio del quale il delato è ormai decaduto.

Ma, alla proprio alla stregua della valorizzazione di prevalenti esigenze di giustizia sostanziale inquadrabili in chiave sistematica, le esigenze tecnico-giuridiche sarebbero idonee a cedere il passo di fronte a casi, di fatto assimilabili ad una rinunzia espressa, che potrebbero altrimenti dare luogo a prassi fraudolente, volte ad eludere l’applicazione dall’art. 524 c.c.

Non è, quindi, insostenibile la tesi ricavabile dalla pronuncia in oggetto che propende per la interpretazione estensiva, secondo la quale il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c. deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui quest’ultimo abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c.

A fronte dell’obiezione, fondata sulla natura eccezionale della norma, può convenirsi con il rilievo predicato dalla dottrina più accreditata (ancorché non univocamente prevalente) in base al quale, avuto riguardo al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può considerarsi propriamente eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione – come di evidenziava all’inizio - è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato all’eredità.

È, in definitiva, sostenibile che sarebbe irragionevole - e, quindi, in concreto iniquo – riconoscere il diritto all’esercizio del suddetto rimedio impugnatorio previsto dall’art. 524 c.c. nel caso di rinuncia e negarlo a fronte dell’inerzia del chiamato all’eredità a seguito di actio interrogatoria. Del resto, ed in questa prospettiva, si ritiene che detto articolo può – in generale - considerarsi elevato al rango di disposizione di chiusura dell’apparato normativo preposto alla tutela del credito, in quanto rappresenta l’ultimo presidio a protezione dell’interesse creditorio, azionabile residualmente, cioè quando non sia altrimenti rimovibile l’impedimento al conseguimento dei diritti successori da parte del debitore.

Riferimenti

De Marchi P., La c.d. impugnazione della rinuncia all’eredità e la perdita del diritto di accettare, in Riv. not., 1961, 337 e ss.;

Pardini S., Impugnazione della rinuncia e autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, in Riv. not., 1992, 760-761;

Musolino G., L'azione di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori del chiamato, in Riv. not., 2008, 2, II, 459 e ss.;

Fazio E., Azione di impugnazione di rinunzia e tutela del credito. (Rinunzia all'eredità), in Fam. e dir., 2024, 3, 231 e ss.

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