Contributi incerti ma pagati in ritardo: niente riduzione delle sanzioni

La Redazione
06 Maggio 2026

L’accesso al regime sanzionatorio agevolato previsto dall’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000 richiede, come condizione imprescindibile, che la contribuzione evasa sia versata entro il termine fissato dall’ente previdenziale, senza che sia necessario attendere il venir meno dell’incertezza sulla debenza del contributo.

Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 12155/2026, hanno precisato che la riduzione delle sanzioni di cui al comma 15 dello stesso articolo non opera in modo automatico né è predeterminata: può arrivare, al massimo, al solo pagamento degli interessi legali, ma la misura concreta è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Inps. Tale riduzione va modulata caso per caso, tenendo conto di diversi elementi, tra cui la condotta contributiva dell’azienda, le cause dell’inadempimento, la situazione economica, l’impatto sui livelli occupazionali e sulle possibilità di recupero del credito.

Nel caso esaminato, una società, tra il 1981 e il 1992, non aveva versato alcuni contributi (per malattia e Gescal) relativi ai collaboratori. A seguito di un’ispezione, l’Inps aveva richiesto il pagamento, ritenendo che i rapporti di lavoro fossero subordinati. Dopo un lungo contenzioso, è stato definitivamente accertato che i contributi erano comunque dovuti, anche in assenza di subordinazione. La società ha provveduto al pagamento solo nel 2015 e ha chiesto la riduzione delle sanzioni, che l’Inps ha però negato.

La Corte d’Appello di Bologna ha accolto la domanda della società, valorizzando l’incertezza interpretativa sull’obbligo contributivo e dichiarando non dovute le sanzioni civili, senza attribuire rilievo al ritardo nel pagamento.

Investita del ricorso proposto dall’Inps, la Sezione lavoro della Cassazione, riscontrando un contrasto di orientamenti, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Secondo un primo indirizzo, fatto proprio dal massimo consesso, l’Inps può fissare il termine per il pagamento anche mentre permane l’incertezza; il contribuente, per beneficiare della riduzione delle sanzioni, deve effettuare il versamento entro quel termine, altrimenti perde il beneficio.

Un diverso orientamento, seguito dalla Corte d’Appello, riteneva invece che il termine per il pagamento assumesse rilievo solo dopo il superamento dell’incertezza, consentendo quindi l’accesso alla riduzione anche in caso di pagamento successivo, senza che il ritardo incidesse.

Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «l’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, va interpretato nel senso che, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dovuti in presenza di oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’esistenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, per ciascun anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non versati, a condizione che il pagamento dei contributi o premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi».

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la condizione posta dal legislatore per accedere alla riduzione della sanzione – il previo versamento della sorte contributiva – deve ritenersi soddisfatta ogniqualvolta, in presenza di un’obiettiva incertezza, il contribuente abbia provveduto a pagare, entro il termine stabilito dall’ente impositore, una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato. In tal caso, l’accesso al regime agevolato è consentito anche se l’importo versato risulta inferiore rispetto a quanto inizialmente preteso dall’istituto.

La Cassazione ha poi ribadito che la riduzione delle sanzioni prevista dal comma 15, non essendo determinata in misura fissa – poiché la richiesta dei soli interessi legali rappresenta il limite massimo della diminuzione – deve essere graduata tenendo conto di una pluralità di fattori: il comportamento pregresso dell’azienda, la regolarità dei versamenti, la situazione patrimoniale, le cause del mancato o ritardato pagamento, i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, l’ammontare da recuperare e l’incidenza della concessione del beneficio sulle possibilità di recupero del credito.

La Corte d’Appello, invece, si era limitata a riconoscere l’esistenza dell’incertezza sulla debenza della contribuzione, senza verificare se il pagamento fosse avvenuto tempestivamente nel termine imposto dall’ente impositore, e aveva ritenuto sufficiente il versamento dei soli interessi legali, incorrendo così nella violazione dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000.

Per questi motivi, il giudizio dovrà essere nuovamente esaminato dalla Corte d’Appello di Bologna.

Fonte: Diritto e giustizia

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.