Quali sono le “gravi e eccezionali ragioni” per compensare le spese nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale

07 Maggio 2026

Una delle questioni, a volte scontate, nei giudizi civili - e, quindi, anche nei giudizi di impugnazione delle delibere condominiali - è la previsione che la regolamentazione delle spese processuali preveda la condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte sulla base del principio della soccombenza. Sfuggono le ipotesi in cui il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo in caso di soccombenza reciproca o nelle due note ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, i cui contorni possono essere delineati dal comportamento tenuto dalle parti, non solo processuale

Massima

In tema di impugnazione di delibera condominiale, la sopravvenuta approvazione da parte dell'assemblea di una nuova delibera sostitutiva di quella impugnata comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che, venuto meno l’oggetto del contendere, in mancanza di accordo tra le parti, i provvedimenti in ordine alle spese processuali devono essere assunti in base al principio della soccombenza virtuale e al comportamento processuale delle parti. Tuttavia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., anche in presenza di parziale fondatezza dell'azione, quando concorrano circostanze di elevata conflittualità tra le parti tale da non giustificare l’apposizione dell’onere delle spese legali a carico di una soltanto di esse.

Il caso

Una condomina conveniva in giudizio il Condominio per sentir accertare e dichiarare l’illegittimità della delibera assembleare del 27 ottobre 2022 per la variazione delle tabelle millesimali contenenti inesattezze, coefficienti errati e non approvate all’unanimità dall’assemblea, nel cui consesso Ella esprimeva voto dissenziente mentre la delibera veniva assunta con 5 voti favorevoli e 842 millesimi e un voto contrario.

Instaurato il procedimento di mediazione, il Condominio non vi partecipava.

Costituitosi nel successivo giudizio di merito, il Condominio sosteneva la corretta indicazione dei coefficienti applicati nella elaborazione delle tabelle millesimali e dell’assunzione della delibera impugnata a maggioranza ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., instando per la conferma della delibera impugnata.

Stante la produzione in giudizio del verbale di assemblea del 16 maggio 2023 in cui veniva approvata (con voto contrario della condomina) una nuova tabella millesimale (parzialmente modificatrice di quella approvata nella delibera impugnata), la causa veniva ritenuta matura per la decisione su base documentale e trattenuta in decisione.

Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta sostituzione della delibera impugnata; compensava integralmente le spese di lite tra le parti, pur riconoscendo una soccombenza virtuale del Condominio ma stante la presenza di gravi ed eccezionali ragioni legate al comportamento processuale di entrambe le parti tali da giustificarne la compensazione.

La questione

Si tratta di verificare se, in ipotesi di pronuncia di cessazione della materia del contendere da parte del giudice per la sopravvenuta approvazione da parte della assemblea di una nuova delibera sostitutiva di quella impugnata, le spese di lite seguano non solo il principio di soccombenza virtuale ma anche il comportamento processuale - e non solo - tenuto dalle parti.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Treviso inizia la propria disamina sul contenuto della delibera assembleare impugnata del 27 ottobre 2022 adottata nel consesso assembleare - che recepiva l’approvazione della tabella millesimale redatta dal tecnico incaricato dal Condominio - poi sostituita da altra delibera assunta in data 16 maggio 2023 che recepiva, invece, una tabella millesimale rivista e corretta dal tecnico medesimo che tenesse conto di alcune osservazioni sollevate dai condomini.

Il magistrato veneto conclude, quindi, per il venire meno dell’oggetto del contendere, con la conseguenza che deve essere dichiarata la totale cessazione della materia del contendere e alcuna pronuncia sul merito deve essere decisa.

Quindi, in assenza di espresso accordo fra le parti, il giudicante è chiamato tuttavia a pronunciarsi sui provvedimenti in ordine alle spese del giudizio, da decidersi sia sulla base del principio della soccombenza virtuale al giudizio, sia in merito alla condotta processuale tenuta dalle parti.

Quanto al primo aspetto, tenuto conto che la condomina attrice aveva mosso sul contenuto delle tabelle millesimali dei rilievi fondati (errori materiali nella attribuzione di alcuni coefficienti nel calcolo dei millesimi), deve ritenersi che l’azione giudiziale promossa fosse - pur se in parte - legittima in quanto volta a vanificare l’esecuzione di una delibera immediatamente applicabile.

Quanto al secondo aspetto, invece, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che alcune circostanze siano state dirimenti nel porre le spese del giudizio a carico di ambo le parti e precisamente: a favore della condotta del Condominio, il fatto che le censure mosse dall’attrice in ordine ai coefficienti utilizzati nelle tabelle millesimali approvate per prime, siano poi state recepite nelle nuove tabelle approvate dal Condominio, seppur successivamente all’instaurarsi del giudizio, giustificando la sua mancata partecipazione alla mediazione; a disfavore della attrice, la circostanza di avere, nonostante il recepimento delle predette osservazioni mosse alle tabelle millesimali “originarie”, impugnato anche la delibera approvativa di dette nuove tabelle, nell’ambito di un diverso giudizio che risultava ancora pendente; malgrado l’intervenuta cessazione della materia del contendere, entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c., a discapito dell’economia processuale del giudizio.

Alla luce delle predette considerazioni, dichiarata la cessazione della materia del contendere e ritenute le parti processuali avvinte da una elevata conflittualità, il Tribunale di Treviso compensava integralmente le spese di lite.

Osservazioni

La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile sancita dall’art. 91 c.p.c. prevede che il giudice condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquidi l’ammontare in sentenza (c.d. principio di soccombenza): essa rispecchia un principio di responsabilità di chi, risultato in torto all’esito del giudizio, sia indotto a ristorare la parte vittoriosa.

La soccombenza segue, quindi, la condanna al pagamento delle spese di lite, ma non sempre.

L’art. 92, comma 2 c.p.c. individua, invece, la possibilità di compensare le spese processuali tra le parti, costituendo una significativa eccezione al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., in caso di soccombenza c.d. reciproca nonché in due ipotesi codificate, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Lo scenario diventa mutevole quando sopravvengono in giudizio fatti che rendono inutile la prosecuzione del giudizio chiudendosi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non fosse altro perché, in tali evenienze, pur non essendo più richiesta una pronuncia sul merito della questione giuridica sottoposta al giudicante, permane, in mancanza di accordo fra le parti, l’esigenza che venga emesso comunque un provvedimento in ordine alle spese del giudizio.

Interessante risulta la definizione resa nella sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, 11 agosto 2022, n. 24714) per cui: «il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l’individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza» (conf. Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2016, n. 24234), ovvero è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Secondo il Tribunale di Napoli (sentenza del 28 gennaio 2025, n. 901) tale istituto «trova applicazione in ogni fase e grado del giudizio e deve essere pronunciato con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso».

La soccombenza è "virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso mentre la soccombenza si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte.

Con un intervento innovativo della Corte Costituzionale (Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77) veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il Giudice potesse compensare le spese di lite (parzialmente o totalmente) anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre ai casi già codificati di assoluta novità della questione giuridica o mutamento della giurisprudenza, ampliando così i casi in cui le spese potevano essere compensate ad altre fattispecie comunque riconducibili alla stessa ratio giustificativa.

Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese processuali, il giudice deve operare una sorta di astrazione e rappresentarsi la prosecuzione del giudizio e, conseguentemente, la decisione, ponendo le spese a carico della parte che, secondo l’id quod plerumque accidit, avrebbe perso.

L’applicazione del principio della soccombenza virtuale richiede, difatti, una valutazione prognostica da parte del giudice, che deve immaginare quale sarebbe stato l’esito del giudizio se fosse proseguito fino alla decisione di merito.

Nel caso di specie - e quindi nel contesto condominiale - la cessazione della materia del contendere si verifica a buon diritto quando, in ipotesi di impugnazione di una delibera assembleare, l’assemblea approva successivamente una nuova delibera che corregge i vizi della precedente deliberazione impugnata.

Proprio in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma applicabile anche in materia di condominio per identità di ratio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20071).

Quindi, nel giudizio previamente instaurato, una pronuncia di cessazione della materia del contendere deve presupporre che entrambe le parti riconoscano la contingenza, ovvero il sopravvenuto cambiamento della situazione pregressa e, proceduralmente, rassegnino conclusioni conformi al giudice, rimanendo da determinate (eventualmente) solo l’imputazione delle spese processuali.

Nonostante la sua importanza, il principio della soccombenza virtuale non ha però carattere assoluto: «la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali; pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio» (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767).

Un aspetto determinante nella valutazione della soccombenza virtuale è, dunque, rappresentato dal comportamento processuale tenuto dalle parti durante lo svolgimento del giudizio.

Precisamente, come stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Trib. Lamezia Terme, 29 gennaio 2025 n. 59) in fattispecie analoga a quella oggi in commento, «costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali il comportamento processuale conforme al principio di lealtà tenuto dalla parte convenuta che si adoperi tempestivamente per sanare le irregolarità denunciate dalla controparte, procedendo alla rettifica della delibera viziata in tempi ragionevoli e richiedendo immediatamente la cessazione della materia del contendere sin dalla comparsa di costituzione».

Nel caso sub iudice, questi operava una attenta e bilanciata analisi di tutte le condotte - sia processuali che ante giudizio - delle parti per addivenire ad una valutazione sulle ragioni per compensare le spese del giudizio basandosi, nel caso di specie, sulla sussistenza di una elevata conflittualità fra le parti in causa che, pur in assenza di una soccombenza reciproca, rientra nelle “gravi ed eccezionali ragioni” per non addebitare le spese alla parte totalmente o parzialmente vittoriosa.

L'elevata conflittualità viene di conseguenza considerata una giusta ragione per la compensazione delle spese di lite, a condizione che venga espressamente indicata e motivata come tale dal giudice stante, in ogni caso, l’obbligo per il Giudice di motivare adeguatamente la decisione assunta relativamente alla ripartizione di esse.

In proposito, la Corte d’Appello di Roma (sent. 13 febbraio 2025 n. 972) ha censurato «la mancata motivazione della compensazione delle spese» quando «il giudice si limiti a generiche espressioni relative alla particolarità della controversia senza esplicitare le ragioni concrete che giustificano tale regolamentazione», in ossequio, tra l’altro, alla generale prescrizione dell’art. 111, comma 6, Cost. che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali (non solo quelli citati) siano motivati, al fine di garantire la insindacabilità della decisione in sede di impugnazione e di assicurare che la valutazione sia basata su elementi concreti.

E ancora: «in materia di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione sulla compensazione delle stesse è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale. Il potere del giudice di compensare le spese per giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. deve essere adeguatamente motivato, con una motivazione logicamente plausibile in relazione all'esito complessivo della lite. In ordine al regolamento delle spese processuali è possibile la valutazione della soccombenza virtuale» (così Cass. civ., sez. VI, 24 giugno 2016, n. 13192).

Riferimenti

Sassani, voce Cessazione della materia del contendere, I, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988;

Scala, La cessazione della materia del contendere nel processo civile, Torino, 2001;

Scalettaris, Spese per la procedura di mediazione e revoca o modifica della delibera assembleare impugnata, in Immob & proprietà, 2021.

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