Sospensione del processo, istanza di fissazione d'udienza e provvedimento di estinzione

La Redazione
07 Maggio 2026

In tema di sospensione del processo su istanza congiunta delle parti ai sensi dell’art. 296 c.p.c., il termine massimo di tre mesi ha natura perentoria ed è computato ex art. 155 c.p.c. a mesi di calendario.

In tema di sospensione del processo su istanza congiunta delle parti ai sensi dell’art. 296 c.p.c., il termine massimo di tre mesi ha natura perentoria ed è computato ex art. 155 c.p.c. a mesi di calendario, con dies a quo coincidente con la data di comunicazione del provvedimento alle parti, poiché solo da tale momento esse sono poste in condizione di esercitare l’onere di riattivazione del giudizio. 

L’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo, richiesta dall’art. 297, comma 2, c.p.c., deve essere proposta entro il termine di tre mesi, mentre il termine di dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione ha natura meramente ordinatoria, sicché il suo mancato rispetto integra mera irregolarità e non comporta l’estinzione del processo ove l’istanza sia comunque depositata entro il termine perentorio trimestrale. 

Il provvedimento con cui il giudice monocratico dichiara l’estinzione del processo per asserito mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 296297 c.p.c., pur se reso in forma di decreto o ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto chiude il processo su questione pregiudiziale di rito ed è pertanto impugnabile esclusivamente mediante appello, restando inammissibile il reclamo ex art. 309 c.p.c.

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