Perequazione pensionistica: il passaggio dal sistema “a scaglioni” al sistema “a blocchi” al vaglio di costituzionalità

07 Maggio 2026

La sentenza n. 52/2026 della Corte costituzionale esamina la legittimità dei criteri di perequazione automatica delle pensioni introdotti dalle leggi di bilancio 2023-2024, basati sul modello “a blocchi” invece che “per fasce”. Dichiara infondate le censure, ritenendo limitati gli effetti di appiattimento e ragionevole il bilanciamento tra potere d’acquisto e stabilità della finanza pubblica.

Premessa: rivalutazione per fasce e a blocchi
Il cuore della vertenza oggetto della decisione costituzionale in oggetto risiede nella distinzione tra due differenti modalità di calcolo dell’indice di rivalutazione automatica delle pensioni.
Da una parte, il sistema “a fasce” (o a scaglioni) – previsto originariamente dall’art. 69, l. n. 388 del 2000 (che a sua volta rimanda all’art. 11 d.lgs. n. 503/1992, il quale aveva ampiamente modificato l’art. 24 l. n. 81/1986) e ripreso quale “regola generale” dall'art. 1, comma 478, l. n. 160 del 2019 – scompone il trattamento pensionistico in diversi segmenti, a ciascuno dei quali viene applicata una specifica aliquota perequativa e cioè il 100% sulla prima fascia (fino a 4 volte il trattamento minimo INPS), il 90% sulla seconda (fra quattro e cinque volte), scendendo al 75 per cento per importi superiori. Si tratta, con evidenza, di un modello che garantisce, indistintamente, la rivalutazione piena sulla componente più bassa della pensione.
Dall’altra parte si colloca, invece, il sistema “a blocchi” (che ha, appunto, interessato gli anni 2023 e 2024) il quale identifica la classe di appartenenza della pensione in base al suo importo complessivo (definito in base a multipli del trattamento minimo, sino a 10 volte) e applica una sola aliquota di perequazione sull’intera misura del trattamento, decrescente al suo aumentare. Sebbene questo sistema includa una “clausola di garanzia” – per evitare che chi supera di poco una soglia riceva meno di chi sta appena al di sotto della stessa – lo stesso determina, nel complesso, un minor incremento nominale della rivalutazione rispetto al sistema a scaglioni.

La questione sollevata dal remittente

Tanto premesso, il Tribunale di Trento solleva, al riguardo, questione di legittimità costituzionale nel corso di una controversia sottoposta al suo esame e promossa da un pensionato nei confronti dell’Inps, che aveva rigettato la domanda, dallo stesso presentata, di ricostituzione reddituale della pensione; a tali effetti, l’istante aveva denunciato l’illegittimità del meccanismo di rivalutazione a blocchi, che oltre a produrre una perdita economica sul suo trattamento (rispetto all’ipotesi di applicazione del meccanismo a fasce), determinava anche un effetto di “appiattimento e allineamento” rispetto a classi reddituali/pensionistiche originariamente inferiori.
Il giudice a quo, ritenendo la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione ai fini della decisione, promuove quindi giudizio incidentale avanti alla Corte costituzionale, osservando come possa derivare, dal considerato meccanismo, una lesione del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 36, primo comma, della Costituzione, in quanto la pensione, da intendersi come retribuzione differita, non sarebbe più proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, con effetti anche sul rispetto del principio di adeguatezza, previsto dall’articolo 38, secondo comma, Cost.
Inoltre, dall’applicazione di un’unica percentuale di rivalutazione “secca” sull'intero importo, si osserva, verrebbe meno la proporzione originaria tra diversi trattamenti pensionistici, legata alla quantità e qualità del lavoro prestato, conseguendone, altresì, rispetto a talune situazioni (quale quella in esame), un’equiparazione di importo fra pensioni che inizialmente avevano un valore differente, in violazione dell’art. 3 Cost.
L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Trento pone anche l’attenzione sull’“effetto di trascinamento” della misura, nel senso che le rivalutazioni future verranno a calcolarsi su una base reddituale già decurtata dal mancato, pregresso pieno adeguamento, con la conseguenza che la perdita di potere d'acquisto è destinata a divenire, in prospettiva, definitiva e strutturale, non più recuperabile.

I precedenti in materia
La questione sottoposta alla Corte invero non è nuova e infatti nella sentenza in esame viene ripercorsa la articolata evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, richiamandosi, fra l’altro, la fondamentale sentenza Corte cost. n. 70/2015, che – in base al principio secondo cui “la perequazione è un requisito essenziale per la sufficienza della pensione” – aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 25, decreto-legge c.d. “Salva Italia” n. 201 del 2011 (l. n. 214/2011), nella misura in cui prevedeva il blocco totale, seppur temporaneo (2012-2013), della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps.

Alla luce di tale pronuncia – che esclude il blocco totale, ma riconosce soluzioni di raffreddamento della perequazione – più recenti pronunce della Corte, come la sentenza  n. 234/2020 e la n. 19 del 2025 (nonché, seppure per differenti profili, la n. 167 del 2025), hanno legittimato interventi di contenimento della rivalutazione delle pensioni motivati da esigenze di bilancio, purché temporanei, proporzionati e improntati a criteri di ragionevolezza.

In particolare, la sentenza n. 19/2025 aveva già giudicato ragionevole la modulazione delle aliquote per il 2023, pur senza entrare nel dettaglio della distinzione tra fasce e blocchi che è invece l'oggetto principale della sentenza in considerazione.

La posizione dell'Inps

Come accennato, parte resistente nella vertenza davanti al Tribunale di Trento era l’Inps, il quale si costituiva nel giudizio costituzionale eccependo l’inammissibilità della questione e sottolineando, in particolare che, per la pensione del ricorrente (di importo significativo), l’asserito effetto di allineamento era di misura irrilevante, quindi non in grado di supportare i motivi di ricorso. In tal senso, l’Istituto evidenziava la “marginalità dell'effetto lesivo”, in quanto le differenze economiche prodotte dal sistema a blocchi rispetto a quello a scaglioni si assestano su cifre esigue.

Secondo l'Inps, tali scostamenti minimi non possono essere considerati rappresentativi di differenze strutturali nelle vite lavorative dei pensionati, ma derivano da fattori marginali (come poche settimane di contribuzione in più o in meno), rendendo dunque legittima la discrezionalità del legislatore nel preferire un sistema più idoneo al risparmio di spesa.

La questione

Il nodo centrale concerne, quindi, la compatibilità costituzionale dell’adozione della perequazione “per blocchi”, in luogo di quella “per fasce” (o scaglioni).

Come già accennato, il dubbio di costituzionalità si articola su tre direttrici, relative, rispettivamente, alla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per effetto dell’appiattimento tra trattamenti diversi; alla ipotizzata lesione della proporzionalità della retribuzione differita (art. 36 Cost.), intesa come correlazione tra pensione e lavoro svolto; e alla compromissione dell’adeguatezza dei mezzi di vita (art. 38 Cost.), in ragione della più limitata indicizzazione che ne viene a conseguire rispetto all’inflazione.

I perché della valutazione di non fondatezza
La Corte accoglie anzitutto quanto prospettato dall’Inps circa la esiguità del pregiudizio: alla luce dei dati forniti dallo stesso Ente previdenziale – aventi rilevanza oggettiva – i differenziali di importo, conseguenti all’applicazione del sistema a blocchi e del sistema a scaglioni, sono contenuti entro una “ristretta forbice di valore”; tale esigua misura è ritenuta inidonea a violare il principio di proporzionalità del trattamento pensionistico.

Alla luce di ciò, la Corte esclude la irragionevolezza del bilanciamento di interessi sotteso alla legislazione de qua, la quale tiene conto e opportunamente valorizza le “esigenze di bilancio” rese più stringenti negli anni 2022 e 2023, dall’impatto del c.d. caro-energia; viene altresì posto in evidenza che il risparmio generato dall’adozione del sistema a blocchi in luogo di quello a scaglioni (stimato in miliardi di euro) ha permesso di indirizzare maggiori risorse a vantaggio delle famiglie più fragili.

Oltre a tale aspetto, la decisione della Corte trova avallo nel continuum con le precedenti sentenze costituzionali le quali, se per un verso hanno escluso la legittimità di un blocco totale della perequazione (anche se limitata a trattamenti di importo maggiore), per altro verso hanno riconosciuto la discrezionalità del legislatore nel delineare soluzioni che – pur se variamente incidenti sui redditi pensionistici – garantiscano, comunque, la rivalutazione a tutti i trattamenti, seppure diversificandola in funzione degli importi degli stessi.

Altrimenti detto, pure se la perequazione automatica costituisce strumento essenziale al fine di garantire l’adeguatezza delle pensioni rispetto all’inflazione, la sua concreta modulazione è rimessa – nei limiti della ragionevolezza – alla discrezionalità del legislatore: atteso che non esiste un diritto costituzionale all’integrale rivalutazione del trattamento, il legislatore può introdurre, sulle pensioni superiori a certi importi, meccanismi di “raffreddamento”, in una prospettiva di equilibrio tra esigenze finanziarie e tutela dei diritti fondamentali.

In definitiva, ad avviso della Corte, il sistema “a blocchi” per gli anni 2023 e 2024 non è, in sé, irragionevole, anche in considerazione della temporaneità della misura, nonché della progressività implicita del sistema, che continua a prevedere aliquote decrescenti al crescere dell’importo. Supportano altresì la ragionevolezza della misura la previsione di clausole di salvaguardia, volte a evitare effetti distorsivi estremi (come i c.d. “sorpassi”) e, in una prospettiva d’insieme, il contesto macroeconomico, caratterizzato da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Talune valutazioni: il sistema a fasce è ancora la regola generale?
La sentenza n. 52/2026 segna un passo ulteriore nella materia, aggiungendo un tassello ad una ricostruzione che, se esclude di massima il blocco totale del meccanismo perequativo, non esclude soluzioni diversificate quanto alle sue possibili modulazioni.
Sebbene l’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 appaia configurare il calcolo “per fasce” quali “regola generale”, la prassi legislativa delle ripetute deroghe sembra trasformare il sistema “a blocchi” in una modalità operativa non più necessariamente eccezionale (invero, dal 2012 al 2026 la perequazione a fasce, in senso proprio, ha trovato applicazione solo in due annualità).
A tale trend legislativo, si affianca una chiara tendenza della giurisprudenza costituzionale a considerare la perequazione senz’altro come un diritto, ma non “rigido”, bensì connotato in termini di flessibilità, suscettibile di adattamenti in ragione di esigenze concorrenti, soprattutto ordinamentali, quali quelle di finanza pubblica. Ciò rafforza l’idea di una tutela “relativa” del potere d’acquisto delle pensioni, subordinata a un giudizio di compatibilità economica.
La Corte conferma quindi che la scelta tra scaglioni e blocchi rientra nella piena discrezionalità del legislatore purché vengano rispettati i limiti della ragionevolezza e vengano previste clausole di salvaguardia per evitare iniqui effetti di “sorpasso”.
In tale prospettiva, l’appiattimento dei trattamenti medio-alti, pur presente, viene degradato a mero “scostamento circoscritto”, riconoscendosi che il principio di proporzionalità della pensione (considerata nella prospettiva di retribuzione differita) è “sacrificabile” in presenza di pressanti contingenze di finanza pubblica. Pertanto, non ogni alterazione delle proporzioni originarie tra pensioni è costituzionalmente rilevante, ma solo quella che incida in modo significativo sulla funzione previdenziale.
Il sistema a fasce sembra in certa misura perdere la sua aura di “garanzia intoccabile”, risultando piuttosto essere un “modello tendenziale”, derogabile quante volte assumano preminenza altre esigenze, soprattutto quelle relative alla stabilità dei conti pubblici.
Se, nel complesso, la sentenza in commento risulta supportare in maniera coerente il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale, resta forse aperta una qualche criticità in ragione degli “effetti di trascinamento”, ben evidenziati dal giudice rimettente: nel tempo, una riduzione temporanea della perequazione produce effetti permanenti e “a progressione geometrica”.
Ma, evidentemente, anche questo aspetto si giustifica in ragione della assenza di un affidamento, per i pensionati (titolari di trattamenti di importo più elevato), a conservare, attraverso la rivalutazione, una piena proporzionalità reddituale nel tempo.

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