Assicurazione per conto altrui, decide la clausola di vincolo

La Redazione
12 Maggio 2026

Nell’assicurazione per conto altrui disciplinata dall’art. 1891 c.c., l’utilizzatore del bene assicurato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore quando la polizza individua un diverso beneficiario esclusivo dell’indennizzo.

È quanto ribadisce la Terza Sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 4946 del 5 marzo 2026, intervenendo su una controversia legata a un contratto di leasing automobilistico.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dall’utilizzatore di un veicolo e dal fideiussore contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing. Nel giudizio gli opponenti avevano chiamato in causa anche la compagnia assicurativa, chiedendo il pagamento dell’indennizzo per il furto del mezzo. A fondamento della domanda invocavano sia la disciplina dell’assicurazione per conto altrui sia una clausola del contratto di leasing che attribuiva all’utilizzatore la facoltà di agire giudizialmente.

I giudici di merito avevano però escluso la legittimazione attiva dell’utilizzatore verso l’assicuratore, valorizzando la clausola di vincolo contenuta nella polizza, con la quale il concedente era stato designato quale beneficiario esclusivo dell’indennizzo.

La Suprema Corte conferma integralmente tale impostazione. Richiamando l’art. 1891 c.c., gli Ermellini ricordano che, nell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto competono al beneficiario-assicurato e non possono essere esercitati dal contraente senza il consenso espresso del titolare del diritto. Nel caso concreto, osserva la Corte, un simile consenso non risultava “neppure implicito”.

Secondo il Collegio, la clausola di vincolo determina infatti l’immediata attribuzione del credito indennitario nel patrimonio del beneficiario, unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dall’assicuratore. Irrilevante, infine, la clausola del leasing che autorizzava l’utilizzatore ad agire contro fornitori o terzi responsabili: tale previsione non è estensibile al rapporto assicurativo e non può derogare alla disciplina codicistica.

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