Improcedibilità del reclamo alla Corte di Appello se viene richiesta la modifica al giudice delegato
08 Maggio 2026
Massima Deve essere dichiarato inammissibile il reclamo in Corte di Appello ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. qualora in precedenza sia stata presentata istanza di revoca/modifica al Giudice delegato ex art. 473-bis.23 c.p.c. Qualora invece l’istanza di revoca/modifica venga presentata dopo la proposizione del reclamo ma prima della pronuncia da parte della Corte di Appello, quest’ultimo diventa improcedibile. Il caso Il Tribunale di Modena emette ordinanza ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c. nell’ambito di un giudizio di separazione. Tizio propone reclamo avverso tale ordinanza ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. davanti alla Corte di Appello di Bologna. Successivamente al deposito del reclamo e prima che venga celebrata l’udienza di comparizione Tizio propone anche modifica della medesima ordinanza ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c. al Tribunale di Modena. Caia, costituendosi nel giudizio di reclamo, ne eccepisce l’improcedibilità. La questione La questione riguarda l’ambito applicativo dei due rimedi disciplinati dagli artt. 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c., onde comprendere se essi possano coesistere in relazione a un medesimo provvedimento. Le soluzioni giuridiche La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che, per evitare due pronunce di giudici diversi sul medesimo provvedimento, non possa essere consentita la contemporanea pendenza del procedimento di reclamo innanzi alla Corte di Appello e del procedimento di revoca/modifica innanzi al G.I. (rectius Giudice delegato) e che, ove ciò accada, lo scrutinio debba essere affidato al Tribunale, in considerazione sia della maggiore ampiezza dell’ambito cognitivo del medesimo, sia del fatto che il nuovo provvedimento emesso dal G.I. superi quello precedentemente adottato e renda quindi inutile il reclamo in Corte. In conseguenza di tale scelta interpretativa, la Corte di Appello di Bologna ha concluso che qualora l’istanza di revoca/modifica al Giudice delegato sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile, avendo la parte già esaurito il proprio potere di impugnativa; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al Giudice delegato istanza di modifica/revoca, la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenzia la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata, che pertanto diviene improcedibile. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto. Osservazioni La Corte di Appello di Bologna affronta il tema del rapporto tra il reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e l’istanza di modifica dei medesimi provvedimenti, che può essere presentata allo stesso giudice che li ha emessi nel corso dell’intero giudizio. Per fare ciò, l’ordinanza in oggetto ha evidenziato come il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. abbia natura di revisio prioris instantiae, trovando fondamento esclusivamente in una diversa valutazione delle medesime circostanze considerate dal giudice delegato che ha emesso il provvedimento provvisorio. È, infatti, la stessa norma sul reclamo a escludere che in tale procedimento possano essere fatti valere fatti nuovi, specificando che “eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice del merito”. Tali circostanze possono invece fondare le richieste di cui all’art. 473-bis.23 c.p.c., come espressamente previsto da tale norma. Richiamando anche una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 1486/2026) la Corte di Appello di Bologna, correttamente, esclude quindi che eventuali mutamenti fattuali possano essere sottoposti al giudice del gravame e rimangono, invece, riservati al Tribunale, che in qualunque momento può rivedere i provvedimenti provvisori proprio alla luce di tali mutamenti. Da tale corretta premessa però la Corte di Appello di Bologna fa discendere, sic et simpliciter, l’impossibilità di coesistenza tra i due rimedi, ritendo che laddove sia già stata chiesta una modifica al Tribunale il reclamo davanti alla Corte di Appello sia inammissibile e che, qualora dopo l’instaurazione del reclamo venga proposta anche una istanza di modifica del provvedimento provvisorio il primo divenga improcedibile. Tuttavia, a parere di chi scrive è proprio la sostanziale diversità dei due istituti che pone delle perplessità in merito alla rigida posizione assunta dal provvedimento in commento. Se è vero infatti che nel giudizio di reclamo non possono essere fatti valere fatti nuovi, riservati esclusivamente al Tribunale, è altrettanto vero che non possa escludersi in astratto l’eventualità che ad una errata valutazione delle circostanze da parte del Tribunale, come tale meritevole di essere sottoposta al vaglio della Corte di Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. , si sovrapponga, nelle more della decisione sul reclamo, la sopravvenienza di fatti nuovi che come tali possono essere valutati dal Tribunale e non, appunto, dalla Corte di Appello. La Corte di Appello di Bologna esclude tale eventualità sulla base della maggior portata dell’istituto della revisione ex art. 473-bis.23 c.p.c., che sulla base della sopravvenienza di fatti nuovi può modificare il provvedimento provvisorio con ciò assorbendo e rendendo superflua la pronuncia sul reclamo. Tuttavia, l’eventuale decisione del Tribunale in merito ad una modifica del provvedimento provvisorio non porta con sé una nuova valutazione dei presupposti che hanno dato origina al provvedimento provvisorio, valendo esclusivamente per il futuro. Conseguentemente, precludere la possibilità del vaglio da parte del giudice superiore della correttezza ab origine di quel provvedimento appare iniquo, poiché il nuovo provvedimento emesso dal Tribunale non è passibile di incidere sulle statuizioni relative al periodo intercorrente tra l’emissione dei provvedimenti temporanei e la sopravvenienza dei fatti nuovi che ne giustificano la modifica. Ciò è facilmente comprensibile con riguardo ai provvedimenti di natura economica ed alle loro decorrenze. Se, infatti, il provvedimento che stabilisce un assegno di mantenimento era errato sin dall’inizio (a prescindere dalla successiva sopravvenienza di fatti nuovi che pure può essere legittimamente fatta valere) deve essere consentito alla parte che lo subisce chiederne la riforma alla corte di appello, poiché in caso di accoglimento del reclamo può nascere un diritto alla ripetizione di quanto versato, ovvero un diritto a percepire gli arretrati di quanto stabilito solo a seguito della sopravvenienza dei fatti nuovi. Si ritiene, quindi, che dovrebbe essere sempre consentito il vaglio da parte della Corte di Appello della correttezza dei provvedimenti assunti dal Tribunale sulla base delle circostanze esistenti al momento della pronuncia, demandando invece al Tribunale la valutazione di eventuali fatti nuovi sopravvenuti, fermo restando che in pendenza di reclamo il Tribunale dovrebbe forse sospendere la decisione in merito all’istanza di modifica sino alla decisione della Corte di Appello, onde decidere in relazione ai fatti nuovi sulla base del sindacato operato dal giudice superiore in merito al provvedimento precedentemente assunto. |