Positività all’uso di sostanze stupefacenti e inidoneità del lavoratore in prova

08 Maggio 2026

Può comunque dirsi realizzata la funzione del patto di prova (per il ruolo di autista nel trasporto pubblico) se il rapporto tra le parti è cessato dopo poco tempo, essendo il recesso datoriale intervenuto subito dopo alcuni accertamenti sanitari comprovanti l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del lavoratore?

Come noto, la causa del patto di prova risiede nella tutela dell’interesse - comune alle parti del rapporto di lavoro - di verificare la reciproca convenienza del contratto. Il recesso datoriale nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione, non trovando applicazione la l. n. 604/1966. Un limite a tale facoltà è da individuarsi proprio nella causa del patto di prova, dovendo il recesso risultare coerente con essa; ne consegue che non potrebbe configurarsi un “esito negativo della prova” qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova. Ferme tali premesse, non può ritenersi rilevante la brevità della durata del patto di prova qualora gli accertamenti sanitari siano strettamente collegati alla valutazione dell’idoneità del lavoratore rispetto alle mansioni da svolgere: l’esito positivo quanto all’assunzione di sostanze stupefacenti consente al datore di valutare la convenienza del contratto attraverso la accertata inidoneità del lavoratore ad essere adibito alle mansioni di autista per il trasporto pubblico. Tuttavia, si osserva che la soluzione sarebbe stata diversa qualora il lavoratore, già assunto a tempo indeterminato in seguito al superamento della prova, fosse stato poi trovato positivo all’uso di sostanze stupefacenti, dal momento che in tale evenienza sarebbe stato applicabile l’art. 124, d.P.R. n. 309/1990 (accesso a programmi terapeutici e di riabilitazione con conservazione del posto di lavoro). (Cfr.: Cass., sez. lav., 4 febbraio 2026, n. 2376).

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