Il macroleso ha diritto di essere risarcito del danno emergente rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto del nuovo immobile?

13 Maggio 2026

La S.C. affronta e risolve le seguenti questioni: se la persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in un’abitazione adeguata alle sue mutate esigenze fisiche, ha diritto di essere risarcita del danno emergente rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile; in caso positivo, come debba avvenire la relativa liquidazione.

Massime

La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in un’abitazione adeguata alle sue mutate esigenze fisiche ha diritto di essere risarcita del danno emergente rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile.

La liquidazione di tale danno emergente, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.

Il caso

Il conducente di un autobus in servizio pubblico arresta il veicolo al di fuori dello spazio prescritto per la fermata al fine di far discendere una passeggera che in quel momento è affidataria di una bambina di soli otto anni.

La bambina, però, una volta discesa attraversa la strada passando posteriormente all’autobus e viene investita da un veicolo proveniente dalla direzione opposta.

La bambina, in seguito a ciò, riporta gravissime lesioni che la rendono disabile.

I suoi genitori, in proprio e quali legali rappresentanti della stessa bambina e di altro figlio minore, agiscono in giudizio innanzi al Tribunale di Varese nei confronti:

  • del conducente, del proprietario e dell’impresa di assicurazione della r.c.a. dell’autobus;
  • del proprietario (che coincide con il conducente) e dell’impresa di assicurazione della r.c.a. del veicolo;
  • dell’affidataria della bambina;

al fine di ottenere la loro condanna in solido o di chi di dovere al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

Radicatasi così la lite si costituiscono tutte le parti convenute che contestano le rispettive responsabilità e propongono domanda di rivalsa nei confronti delle altre parti convenute al fine della ripartizione interna del peso del risarcimento.

Il Tribunale di Varese con sentenza 20/4/2023 n. 369:

  • accoglie la domanda;
  • condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno liquidato in forma di rendita in favore della bambina macrolesa e in forma di capitale nei confronti degli altri danneggiati, suoi congiunti;
  • sotto il profilo interno dell’obbligazione solidale ripartisce le singole quote virili attribuendo le seguenti percentuali di colpa:

 (-) 40% al conducente e al proprietario dell’autobus;

 (-) 30% al conducente (e proprietario) del veicolo;

 (-) 20% all’affidataria della bambina;

 (-) 10% alla bambina.

La sentenza viene appellata da tutte le parti.

La Corte di Appello di Milano con sentenza 9.7.2024 n. 2045:

  • conferma il giudizio di sussistenza del nesso causale tra la fermata extra moenia dell’autobus e l’investimento della bambina che ne era discesa;
  • nei rapporti interni tra i coobbligati ripartisce in modo diverso rispetto al Tribunale le singole quote virili attribuendo le seguenti diverse percentuali di colpa:

(-) 25% al conducente e al proprietario dell’autobus;

(-) 20% al conducente (e proprietario) del veicolo;

(-) 30% all’affidataria della bambina;

(-) 25% alla bambina;

  • conferma la liquidazione dei danni compiuta dal Tribunale previa detrazione della maggior aliquota di colpa posta a carico della minore;
  • liquida al proprietario dell’autobus le spese di lite di resistenza che pone a carico della sua impresa di assicurazione.

La sentenza viene impugnata per Cassazione:

  • in via principale dall’impresa di assicurazione dell’autobus, con ricorso fondato su due motivi;
  • in via incidentale dai danneggiati, con ricorso fondato su sette motivi;
  • in via incidentale all’affidataria della bambina, con ricorso fondato su un solo motivo.

Radicatasi così la lite in sede di legittimità:

  • l’impresa di assicurazione del veicolo resiste con controricorso sia al ricorso principale che a quelli incidentali;
  • il conducente e il proprietario dell’autobus depositano due separati controricorsi adesivi all’impugnazione principale;
  • tutte le parti costituite depositano memoria.

La Suprema Corte con la decisione in commento (Cass. 23/3/2026 n. 6947):

  • rigetta il ricorso principale proposto dall’impresa di assicurazione dell’autobus;
  • rigetta i ricorsi adesivi proposti dal conducente e dal proprietario dell’autobus
  • rigetta il ricorso incidentale proposto dall’affidataria della bambina;
  • accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale proposto dai danneggiati con il quale hanno lamentato l’erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno consistito nell’acquisto d’un nuovo immobile, adatto alle mutate esigenze della bambina macrolesa;
  • rigetta i restanti motivi del ricorso incidentale proposto dai danneggiati a eccezione del settimo, relativo al capo della liquidazione delle spese di lite, che dichiara assorbito;
  • cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
  • rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Le questioni

Le questioni giuridiche affrontate dal giudice di legittimità sono varie ma quelle oggetto del presente commento sono relative:

  • al diritto del macroleso - che abbia necessità di trasferirsi in un’abitazione adeguata alle sue mutate esigenze fisiche - di essere risarcito del danno emergente rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto di un nuovo immobile;
  • alla liquidazione di tale danno emergente da parte del giudice.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte - dopo aver rilevato la prolissità del quinto motivo del ricorso incidentale dei danneggiati e la sua distanza dal canone di chiarezza e sinteticità codificato dall’art. 121 c.p.c. e averlo interpretato e qualificato in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità - accoglie la censura relativa alla mancata liquidazione del danno emergente consistito nell’acquisto d’un nuovo immobile adatto alle mutate esigenze della bambina macrolesa.

La Suprema Corte, allo specifico riguardo, rileva che: «il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente (art. 1223 c.c.).

Il danno emergente è rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito. Per una persona disabile sono "conseguenze dannose" del fatto illecito la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica. Se l’una e l’altra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dell’abitazione della vittima, il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente, risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c.».

La Suprema Corte rileva, altresì, che: «il risarcimento del danno, tuttavia, soggiace al c.d. principio di indifferenza, in virtù del quale il risarcimento non può eccedere il pregiudizio effettivamente subìto (art. 1223 c.c.). Se dunque, per le caratteristiche del danno e del risarcimento, questo non possa avvenire se non incrementando per forza di cose il patrimonio della vittima rispetto allo status quo ante, tale circostanza va tenuta presente nella liquidazione…La sentenza impugnata non contiene pertanto errori, là dove ha affermato che nella stima del danno consistito nella necessità di acquistare un immobile privo di barriere architettoniche occorre tenere conto del valore dell’immobile abitato dalla vittima prima dell’infortunio…Corretta, dunque, è l’affermazione per cui la stima del danno di cui si discorre non può, in casi come quello di specie, ritenersi pari tout court al prezzo d’acquisto d’un nuovo immobile. Tuttavia la decisione impugnata non è rispettosa dell’art 1226 c.c., nella parte in cui da un lato ha accertato in facto che:

  • effettivamente Fe.Ma. era affetta da invalidità grave;
  • effettivamente Fe.Ma. aveva necessità di modificare e/o abbandonare l’immobile fino ad allora abitato;
  • dall’altro ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento "per difetto di prova".

Questa statuizione viola l’art 1226 c.c., perché il danno patrimoniale rappresentato dai costi sostenuti per un forzoso mutamento dell’abitazione…non può essere liquidato nel suo esatto ammontare. Il valore degli immobili infatti è fluttuante e non risulta da listini o mercuriali; né può stabilirsi ad nummum quanta parte del costo sostenuto per l’acquisto d’un immobile sia resa necessaria dall’infortunio, e quanta no. Ricorreva, dunque, nel caso di specie l’esatta fattispecie astratta disciplinata dall’art 1226 c.c. La violazione dell’art 1226 c.c. ha avuto per conseguenza la violazione dell’art. 1223 c.c., in quanto a fronte d’un danno ritenuto esistente la Corte territoriale ne ha omessa la liquidazione».

La Suprema Corte rimette, infine, al giudice di rinvio valutare chi sia, per le circostanze del caso concreto, creditore del risarcimento del danno emergente (la vittima primaria o i suoi genitori).

Osservazioni

La decisione della Suprema Corte, in relazione alla censura accolta, appare senz’altro corretta.

Queste le ragioni.

Il risarcimento del danno patrimoniale, che rileva nel caso in esame, deve essere integrale e, cioè, deve comprendere tanto la perdita subita e, cioè, il danno emergente, quanto il mancato guadagno e, cioè, il lucro cessante (art. 1223 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni, applicabile anche ai fatti illeciti in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.).

La S.C., in tema di danno alla persona, ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermato che «il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale» (Sez. Un. 11/11/08 n. 26972; conf. Sez. Un. 11/11/08 n. 26973; Sez. Un. 11/11/08 n. 26974; Sez. Un. 11/11/08 n. 26975).

Tale principio generale nomofilattico è pacificamente riferibile «al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute» (Cass. 28/6/11 n. 14278).

Il principio del giusto e integrale risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve ritenersi particolarmente rilevante nel caso di persone affette, per fatto illecito altrui, da grave disabilità.

Nel caso di liquidazione del danno emergente al macroleso, infatti, il risarcimento tanto potrà essere ritenuto effettivamente integrale e rispettoso del principio di solidarietà sociale scolpito nell’art. 2 Cost., laddove prenda in considerazione tutte le effettive e mutate esigenze di vita dello stesso soggetto al fine di garantirgli non solo il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità nel rispetto della sua dignità, ma anche di poter vivere meno disagevolmente.

Questo, talvolta, comporta la necessità per il macroleso vuoi di adattare l’abitazione alle sue mutate esigenze fisiche, vuoi di acquistare una nuova abitazione priva di barriere architettoniche.

La giurisprudenza, così, negli anni ha ritenuto risarcibile al macroleso il danno emergente per:

  • l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli adattamenti dell’abitazione ai presidi sanitari (Cass. 31/5/03 n. 8827; conf. Trib. Spoleto 31/5/2023 n. 412; Trib. Milano 20/1/2023 n. 395; Trib. Milano 11/8/2021 n. 6957; Trib. Napoli 30/7/07 n. 8092), che rappresentano, per il disabile, un percorso verso la normalità (Trib. Catanzaro 9/2/10 n. 177);
  • l’acquisto di nuova abitazione nel caso in cui non sia possibile l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’abitazione ove vive (Trib. Napoli 30/7/07 n. 8092).

Il risarcimento del danno, però, non può mai né arricchire, né impoverire il danneggiato.

Il risarcimento del danno, infatti, è retto dal c.d. principio di indifferenza, in virtù del quale il danneggiato, a risarcimento avvenuto, deve trovarsi in una posizione né più favorevole, né più sfavorevole, dal punto di vista patrimoniale, rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse mai prodotto (Cass. 30/4/2026 n. 11879; Cass. 10/2/2025 n. 3429; Cass. 10/10/2024 n. 26451; Cass. 9/10/2024 n. 26365; Sez. Un. 28/1/2021 n. 2061; Cass. 22/6/2017 n. 15536; Cass. 13/6/2014 n. 13537).

Tale principio si desume proprio dall’art. 1223 c.c., in base al quale il risarcimento deve includere solo la perdita subita e il mancato guadagno.

Questo comporta che in caso di acquisto di nuova abitazione da parte del macroleso il danno non può ritenersi pari al prezzo d’acquisto d’un nuovo immobile in quanto deve tenersi in debita considerazione dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente abitazione.

La liquidazione di tale danno emergente, pertanto, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (norma applicabile anche ai fatti illeciti in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.).

La liquidazione equitativa del danno consiste, com’è stato confermato anche di recente dalla S.C., nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia (Cass. 7/4/2026 n. 8630).

La S.C., nel caso in esame, ha correttamente rilevato che il giudice di merito, a fronte d’un danno ritenuto esistente, ne ha omesso la liquidazione per difetto di prova, con ciò violando il disposto dell’art. 1226 c.c. e, conseguentemente, quello di cui all’art. 1223 c.c. e, pertanto, anche al fine di garantire l’uniforme interpretazione del diritto - che contempla anche l’art. 1226 c.c. relativo alla valutazione equitativa del danno (Cass. 7/6/2011 n. 12408) - ha affermato i corretti principi di diritto trascritti nelle massime innanzi indicate:

  • il primo, relativo al diritto del danneggiato a ottenere, in caso di necessità di trasferirsi in un’abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, il risarcimento del danno emergente rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile;
  • il secondo, relativo al criterio di liquidazione equitativa di tale danno che tenga però conto dei proventi o dei frutti che il danneggiato potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente abitazione.

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