Il macroleso ha diritto di essere risarcito del danno emergente rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto del nuovo immobile?
13 Maggio 2026
Massime La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in un’abitazione adeguata alle sue mutate esigenze fisiche ha diritto di essere risarcita del danno emergente rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno emergente, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora. Il caso Il conducente di un autobus in servizio pubblico arresta il veicolo al di fuori dello spazio prescritto per la fermata al fine di far discendere una passeggera che in quel momento è affidataria di una bambina di soli otto anni. La bambina, però, una volta discesa attraversa la strada passando posteriormente all’autobus e viene investita da un veicolo proveniente dalla direzione opposta. La bambina, in seguito a ciò, riporta gravissime lesioni che la rendono disabile. I suoi genitori, in proprio e quali legali rappresentanti della stessa bambina e di altro figlio minore, agiscono in giudizio innanzi al Tribunale di Varese nei confronti:
al fine di ottenere la loro condanna in solido o di chi di dovere al risarcimento dei danni rispettivamente patiti. Radicatasi così la lite si costituiscono tutte le parti convenute che contestano le rispettive responsabilità e propongono domanda di rivalsa nei confronti delle altre parti convenute al fine della ripartizione interna del peso del risarcimento. Il Tribunale di Varese con sentenza 20/4/2023 n. 369:
(-) 40% al conducente e al proprietario dell’autobus; (-) 30% al conducente (e proprietario) del veicolo; (-) 20% all’affidataria della bambina; (-) 10% alla bambina. La sentenza viene appellata da tutte le parti. La Corte di Appello di Milano con sentenza 9.7.2024 n. 2045:
(-) 25% al conducente e al proprietario dell’autobus; (-) 20% al conducente (e proprietario) del veicolo; (-) 30% all’affidataria della bambina; (-) 25% alla bambina;
La sentenza viene impugnata per Cassazione:
Radicatasi così la lite in sede di legittimità:
La Suprema Corte con la decisione in commento (Cass. 23/3/2026 n. 6947):
Le questioni Le questioni giuridiche affrontate dal giudice di legittimità sono varie ma quelle oggetto del presente commento sono relative:
Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte - dopo aver rilevato la prolissità del quinto motivo del ricorso incidentale dei danneggiati e la sua distanza dal canone di chiarezza e sinteticità codificato dall’art. 121 c.p.c. e averlo interpretato e qualificato in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità - accoglie la censura relativa alla mancata liquidazione del danno emergente consistito nell’acquisto d’un nuovo immobile adatto alle mutate esigenze della bambina macrolesa. La Suprema Corte, allo specifico riguardo, rileva che: «il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente (art. 1223 c.c.). Il danno emergente è rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito. Per una persona disabile sono "conseguenze dannose" del fatto illecito la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica. Se l’una e l’altra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dell’abitazione della vittima, il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente, risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c.». La Suprema Corte rileva, altresì, che: «il risarcimento del danno, tuttavia, soggiace al c.d. principio di indifferenza, in virtù del quale il risarcimento non può eccedere il pregiudizio effettivamente subìto (art. 1223 c.c.). Se dunque, per le caratteristiche del danno e del risarcimento, questo non possa avvenire se non incrementando per forza di cose il patrimonio della vittima rispetto allo status quo ante, tale circostanza va tenuta presente nella liquidazione…La sentenza impugnata non contiene pertanto errori, là dove ha affermato che nella stima del danno consistito nella necessità di acquistare un immobile privo di barriere architettoniche occorre tenere conto del valore dell’immobile abitato dalla vittima prima dell’infortunio…Corretta, dunque, è l’affermazione per cui la stima del danno di cui si discorre non può, in casi come quello di specie, ritenersi pari tout court al prezzo d’acquisto d’un nuovo immobile. Tuttavia la decisione impugnata non è rispettosa dell’art 1226 c.c., nella parte in cui da un lato ha accertato in facto che:
Questa statuizione viola l’art 1226 c.c., perché il danno patrimoniale rappresentato dai costi sostenuti per un forzoso mutamento dell’abitazione…non può essere liquidato nel suo esatto ammontare. Il valore degli immobili infatti è fluttuante e non risulta da listini o mercuriali; né può stabilirsi ad nummum quanta parte del costo sostenuto per l’acquisto d’un immobile sia resa necessaria dall’infortunio, e quanta no. Ricorreva, dunque, nel caso di specie l’esatta fattispecie astratta disciplinata dall’art 1226 c.c. La violazione dell’art 1226 c.c. ha avuto per conseguenza la violazione dell’art. 1223 c.c., in quanto a fronte d’un danno ritenuto esistente la Corte territoriale ne ha omessa la liquidazione». La Suprema Corte rimette, infine, al giudice di rinvio valutare chi sia, per le circostanze del caso concreto, creditore del risarcimento del danno emergente (la vittima primaria o i suoi genitori). Osservazioni La decisione della Suprema Corte, in relazione alla censura accolta, appare senz’altro corretta. Queste le ragioni. Il risarcimento del danno patrimoniale, che rileva nel caso in esame, deve essere integrale e, cioè, deve comprendere tanto la perdita subita e, cioè, il danno emergente, quanto il mancato guadagno e, cioè, il lucro cessante (art. 1223 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni, applicabile anche ai fatti illeciti in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.). La S.C., in tema di danno alla persona, ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermato che «il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale» (Sez. Un. 11/11/08 n. 26972; conf. Sez. Un. 11/11/08 n. 26973; Sez. Un. 11/11/08 n. 26974; Sez. Un. 11/11/08 n. 26975). Tale principio generale nomofilattico è pacificamente riferibile «al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute» (Cass. 28/6/11 n. 14278). Il principio del giusto e integrale risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve ritenersi particolarmente rilevante nel caso di persone affette, per fatto illecito altrui, da grave disabilità. Nel caso di liquidazione del danno emergente al macroleso, infatti, il risarcimento tanto potrà essere ritenuto effettivamente integrale e rispettoso del principio di solidarietà sociale scolpito nell’art. 2 Cost., laddove prenda in considerazione tutte le effettive e mutate esigenze di vita dello stesso soggetto al fine di garantirgli non solo il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità nel rispetto della sua dignità, ma anche di poter vivere meno disagevolmente. Questo, talvolta, comporta la necessità per il macroleso vuoi di adattare l’abitazione alle sue mutate esigenze fisiche, vuoi di acquistare una nuova abitazione priva di barriere architettoniche. La giurisprudenza, così, negli anni ha ritenuto risarcibile al macroleso il danno emergente per:
Il risarcimento del danno, però, non può mai né arricchire, né impoverire il danneggiato. Il risarcimento del danno, infatti, è retto dal c.d. principio di indifferenza, in virtù del quale il danneggiato, a risarcimento avvenuto, deve trovarsi in una posizione né più favorevole, né più sfavorevole, dal punto di vista patrimoniale, rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse mai prodotto (Cass. 30/4/2026 n. 11879; Cass. 10/2/2025 n. 3429; Cass. 10/10/2024 n. 26451; Cass. 9/10/2024 n. 26365; Sez. Un. 28/1/2021 n. 2061; Cass. 22/6/2017 n. 15536; Cass. 13/6/2014 n. 13537). Tale principio si desume proprio dall’art. 1223 c.c., in base al quale il risarcimento deve includere solo la perdita subita e il mancato guadagno. Questo comporta che in caso di acquisto di nuova abitazione da parte del macroleso il danno non può ritenersi pari al prezzo d’acquisto d’un nuovo immobile in quanto deve tenersi in debita considerazione dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente abitazione. La liquidazione di tale danno emergente, pertanto, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (norma applicabile anche ai fatti illeciti in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.). La liquidazione equitativa del danno consiste, com’è stato confermato anche di recente dalla S.C., nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia (Cass. 7/4/2026 n. 8630). La S.C., nel caso in esame, ha correttamente rilevato che il giudice di merito, a fronte d’un danno ritenuto esistente, ne ha omesso la liquidazione per difetto di prova, con ciò violando il disposto dell’art. 1226 c.c. e, conseguentemente, quello di cui all’art. 1223 c.c. e, pertanto, anche al fine di garantire l’uniforme interpretazione del diritto - che contempla anche l’art. 1226 c.c. relativo alla valutazione equitativa del danno (Cass. 7/6/2011 n. 12408) - ha affermato i corretti principi di diritto trascritti nelle massime innanzi indicate:
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