Comunione legale: prova della riconciliazione tra i coniugi e regime degli acquisti

Marta Rovacchi
11 Maggio 2026

Nel caso in cui due coniugi, successivamente alla loro separazione, si riconcilino e riprendano la convivenza, il precedente regime di comunione legale si ripristina o l’intervenuto scioglimento conseguente alla separazione funge da evento interruttivo del precedente regime?

Massima

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, cui consegue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato; la riconciliazione richiede tuttavia una prova piena ed esaustiva della volontà dei coniugi separati di voler ricostituire il consorzio coniugale.

Il caso

Due coniugi si separavano consensualmente a febbraio 2005 e riprendevano la vita coniugale circa un mese dopo.

Nel 2018 presentavano un nuovo ricorso consensuale di separazione culminato nella domanda di divorzio nel 2021.

La moglie instaurava una causa, sostenendo che l’acquisto di un immobile effettuato da parte del coniuge nel 2007 era da ritenersi caduto nella comunione legale dei beni, in quanto l’intervenuta riconciliazione aveva ripristinato l’originario regime patrimoniale.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente sosteneva che l’avvenuta riconciliazione era desumibile dal testamento olografo che nel 2005 il convenuto aveva sottoscritto e nel quale si dava atto del ricongiungimento con la moglie, nonché dal ricorso consensuale di separazione del 2015 nel quale si affermava che, dopo la prima separazione, i coniugi si erano riconciliati.

Il convenuto eccepiva che, in sede sia di separazione sia di divorzio i coniugi non avessero mai messo in dubbio la proprietà del bene immobile in capo esclusivamente al resistente.

Adduceva, inoltre, che all’atto dell’acquisto del bene le parti erano effettivamente separate.

La questione

La sentenza in esame, partendo da un approfondito esame della giurisprudenza di legittimità in materia, si conclude con il rigetto della domanda attorea.

Sulla base delle pronunce giurisprudenziali citate dagli stessi giudici milanesi, ci si sarebbe presumibilmente aspettati l’accoglimento della domanda avanzata dalla ex moglie.

In realtà, il contemperamento tra gli istituti giuridici sottesi alla soluzione della questione in oggetto, con il regime probatorio necessario ai fini processuali, ha richiesto da parte dell’adito Tribunale una approfondita analisi della vicenda sia dal punto di vista istruttorio che da quello sostanziale.

In altre parole, la sentenza in esame dimostra che i principi giudici enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione secondo i quali la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, cui consegue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato (salvi i diritti dei terzi), non sono assoluti, perché soggetti ad un vaglio approfondito in ordine all’effettiva prova della riconciliazione e, di conseguenza, al regime che regolamenta gli acquisti effettuati dopo la riconciliazione medesima.

Le soluzioni giuridiche

Il preliminare esame, che i giudici milanesi effettuano, è giustamente quello della normativa e della giurisprudenza che circoscrive il perimetro entro il quale si colloca la vicenda nella quale è indiscusso ed incontroverso che l’acquisto dell’immobile per cui è causa è avvenuto successivamente alla sentenza di separazione che, come previsto dall’art. 191 c.c., ha l’effetto di sciogliere anche la comunione dei beni.

La riconciliazione dei coniugi, poi, è disciplinata dall’art 154 c.c. che stabilisce che “la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.

Estremamente rilevante ai fini della decisione, è, per il Tribunale giudicante, la norma per cui i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. (art. 157 c.c.).

In questo ambito normativo, si inserisce il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che afferma che la riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ripristina automaticamente il regime di comunione legale, ricomprendendovi così i beni acquistati da ciascuno dei coniugi durante la separazione.

Riguardo questi ultimi, rimane peraltro salva e tutelata la buona fede dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi dopo la separazione e che, in assenza di adeguata pubblicità della separazione medesima, abbiano confidato nella proprietà esclusiva del bene in capo all’alienante.

D’altra parte, dati i termini generali e l’ampia formulazione con cui si esprime il citato art 157 c.c., che non opera alcuna distinzione né indica alcun effetto limitativo della sua operatività, già dal 1998 e negli anni successivi, la giurisprudenza ha ravvisato nella norma un principio generale secondo il quale con la riconciliazione vengono meno tutti gli effetti della separazione, tra i quali, appunto, lo scioglimento della comunione.

Ne è derivato da parte della Corte di Cassazione il principio di diritto secondo il quale lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, quale effetto della loro separazione, è rimosso dalla riconciliazione ai sensi dell’art 157 c.c. anche se essa avviene per fatti concludenti.

Ne discende dunque il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, salvo che le parti non stipulino diversa convenzione matrimoniale ex art 162 c.c.

Tuttavia, sottolineano i giudici milanesi, è principio consolidato che il coniuge che ha interesse a fare accertare l’avvenuta riconciliazione, ha l’onere di fornire prova piena e incontrovertibile dell’intervenuta ricostruzione del consorzio familiare.

Il Giudice di merito adito sarà dunque chiamato a verificare le risultanze probatorie con un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.

Ciò premesso, i Giudici meneghini non ritengono che l’accertamento, richiesto dalla ricorrente in ordine alla incontrovertibile avvenuta riconciliazione, possa consentire di ritenerne raggiunta la prova, a maggior ragione se riferita allo specifico periodo antecedente all’acquisto del bene immobile.

Infatti, non è stata considerata prova sufficiente e necessaria il richiamo alla “riconciliazione” effettuato dal convenuto nel proprio testamento olografo. Ciò in quanto, non solo perché, sottolinea il Tribunale, trattasi di dichiarazione resa nell’ambito di un documento scritto a mano e non sempre intelleggibile, ma anche perché le disposizioni ivi contenute paiono essere tutte improntate a beneficiare la figlia.

In sostanza, il contenuto complessivo del testamento non consente di potere affermare in modo inequivocabile che tra i due coniugi fosse ripresa la comunione spirituale e materiale richiesta dalla vita coniugale.

Non viene altresì considerata prova sufficiente e necessaria il richiamo, effettuato dalla ex moglie, alle dichiarazioni contenute nel ricorso per separazione ed in quello di divorzio dalle quali, secondo l’organo giudicante, non si evince alcun concreto riferimento alla modalità con cui la vita comune sarebbe ripresa, trattandosi di affermazioni meramente valutative, necessarie al fine di superare la validità della precedente omologa.

Il presupposto della fondatezza della domanda, ovvero l’effettiva ripresa della comunanza della vita coniugale prima della data della stipula della compravendita immobiliare effettuata dall’ex marito, non può dunque, per i Giudici, ritenersi provato.

Vi è poi una ulteriore considerazione a suffragio della decisione in esame: l’assenza nell’accordo per separazione e nella sentenza di divorzio delle dichiarazioni di cui all’art 29 comma 1 bis della Legge n. 52/85 e dalla l. n. 122/2010 in materia di immobili, costituisce ulteriore motivo per affermare il carattere personale del bene immobile. 

Osservazioni

Ciò che si evince dalla pronuncia in esame è, da una parte il consolidato principio secondo il quale la riconciliazione dei coniugi, avvenuta dopo la separazione, ripristina automaticamente il regime di comunione legale antecedente, dall’altra il rigoroso assetto probatorio che è necessario fornire in ordine alla avvenuta riconciliazione, laddove una delle due parti intende fare valere dei diritti su beni che ritiene conseguentemente entrati in comunione.

Osservando gli elementi forniti dalla ex moglie a fondamento della propria domanda, ritenuti del tutto insufficienti a costituire prova dell’avvenuta riconciliazione, si ricava che non è indubbiamente agevole dimostrare la reintegrata fattiva e concreta comunione di vita dal punto di vista morale e materiale.

La prova dei cosiddetti “fatti concludenti”, infatti, dovrà essere fornita attraverso un copioso insieme di elementi documentali e orali non sempre semplice da riuscire ad ottenere.

Ciò che chi scrive può consigliare è pertanto la redazione di una scrittura privata, anche autenticabile, con la quale le parti dichiarano e sottoscrivono in modo univoco l’intervenuta loro riconciliazione successiva alla separazione.

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