Reversibilità tra coniuge ed ex coniuge il tempo del matrimonio come architrave del sistema

12 Maggio 2026

La Cassazione con l'ord. n. 3955/2026 ribadisce che, nel concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge sulla reversibilità, la durata del matrimonio è il criterio primario: gli altri elementi (assegno divorzile, condizioni economiche, attribuzioni ereditarie) hanno solo funzione correttiva, escludendo sia automatismi matematici sia l’azzeramento del dato temporale.

Massima

In materia di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato titolare di assegno, la durata dei rispettivi matrimoni rappresenta criterio legale imprescindibile ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, che non può essere trascurato, pur dovendo essere integrato da ulteriori fattori quali le condizioni economiche delle parti, l’ammontare dell’assegno divorzile, il contributo alla vita familiare e l’eventuale convivenza prematrimoniale. 

Il caso

La vicenda trae origine dal decesso del titolare di trattamento pensionistico, in presenza sia della coniuge superstite, sia dell’ex coniuge divorziata titolare di assegno divorzile.

Al momento del decesso del de cuius, il coniuge divorziato percepiva un trattamento pensionistico mensile pari ad euro 1.700,00, a fronte di un matrimonio durato oltre trent’anni, dal quale era derivato un assegno divorzile dell’importo di euro 640,00 mensili. Il coniuge superstite, per parte sua, risultava titolare di un patrimonio immobiliare del valore complessivo di circa euro 440.000,00 ma non aveva altri redditi.

Tenuto conto dei criteri per l’attribuzione della pensione di reversibilità previsti dall’art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, il giudice di primo grado ha attribuito rilievo pressoché prevalente alla durata del matrimonio.

In tale prospettiva, il Tribunale, valorizzando in modo assorbente il dato temporale del vincolo coniugale, ha riconosciuto al coniuge divorziato una quota maggioritaria (l’80%) della pensione di reversibilità lasciando al coniuge superstite il solo 20%.

In sede di appello l’esito del giudizio viene radicalmente ribaltato. La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il diritto del coniuge superstite a percepire una quota pari al 80% della pensione di reversibilità, attribuendo alla coniuge divorziato il residuo 20%.

Il coniuge divorziato aveva alle spalle un matrimonio, come ricordato, di lunga durata, protrattosi dal 1968 al 1999, circostanza in ragione della quale gli è stata appunto attribuita in Tribunale una quota pari al 80% della pensione di reversibilità maturata dal marito.

Ma nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello sono confluiti i seguenti elementi fattuali e giuridici, in ordine ai quali le parti hanno assunto contrapposte posizioni difensive:

la durata del primo matrimonio, protrattosi dal 1968 al 1999, nonché la durata del secondo matrimonio, intercorsa dal 2008 fino al decesso del de cuius, avvenuto nel 2016;

l’importo della pensione percepita dall’ex coniuge, pari a circa euro 1.700,00 mensili;

il patrimonio immobiliare ereditato dal coniuge superstite, del valore di circa euro 440.000,00;

soprattutto, l’entità dell’assegno divorzile corrisposto all’ex coniuge, inizialmente pari a lire 1.000.000 e successivamente rideterminato in euro 640,00 mensili, ossia in misura corrispondente a poco più del 10% della pensione complessiva del de cuius.

Sulla base di tali elementi, i giudici di appello hanno ritenuto che l’applicazione del criterio meramente temporale, operata dal Tribunale, avesse determinato un irragionevole effetto di sproporzione, traducendosi in un “ingiustificato miglioramento” della posizione economica dell’ex coniuge. In tale prospettiva e per questa ragione, la Corte territoriale ha quindi ritenuto necessario ridurre la quota di pensione di reversibilità spettante a quest’ultima, fissandola nella misura del 20%.

A questo punto, all’esito della compiuta emersione e contrapposta illustrazione delle rispettive posizioni delle parti – nonché delle differenti modalità di valorizzazione del parametro normativo di cui all’art. 9, comma 3, l. n. 898/1970 in primo e in secondo grado – la controversia approdava dinanzi alla Corte di Cassazione, su iniziativa del coniuge divorziato.

Quest’ultimo, proponendo ricorso per cassazione, deduceva in sintesi che la Corte d’Appello avesse:

invertito la gerarchia dei criteri di cui all’art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, attribuendo rilievo pressoché esclusivo alle condizioni economiche e all’entità dell’assegno divorzile, in contrasto con la lettura fornita dalla Corte costituzionale n. 419/1999;

omesso di pronunciarsi su specifiche censure relative alla corretta valutazione della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali;

trascurato fatti decisivi, e in particolare la durata dei due matrimoni, ancorando la motivazione al solo importo dell’assegno divorzile.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova ripartizione della pensione di reversibilità nel rispetto dei principi affermati.

La questione

In effetti, le soluzioni prospettate nei due gradi di merito si sono rivelate tra loro antitetiche, a fronte di una vicenda connotata da non trascurabile complessità, nella quale gli elementi fattuali ed economici si componevano come le tessere di un articolato mosaico.

Da un lato, il coniuge superstite risultava pressoché privo di redditi propri, ma aveva beneficiato di una consistente attribuzione ereditaria, pari a circa euro 440.000,00.

Dall’altro lato, il coniuge divorziato era titolare di un autonomo trattamento pensionistico di circa euro 1.700,00 mensili, cui si aggiungeva l’assegno divorzile – intuitivamente non elevato, se rapportato alla già significativa capacità dell’interessata di provvedere alle proprie esigenze.

Il tutto si collocava nel contesto, già descritto, in cui il coniuge superstite aveva condiviso con il de cuius un periodo di vita coniugale pari a circa il 25% del tempo complessivamente trascorso dal de cuius stesso in matrimonio con l’ex coniuge, dalla quale era divorziato ormai da tempo al momento del decesso.

Il giudice di primo grado ha sostanzialmente ancorato la ripartizione della pensione al solo parametro temporale, operando una divisione delle quote secondo un criterio prossimo alla proporzione matematica tra gli anni di durata dei rispettivi matrimoni; la Corte d’appello, al contrario, muovendo dalla medesima norma e richiamando la pronuncia della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419, ha valorizzato in misura ben più ampia le circostanze personali ed economiche delle parti, giungendo a una diversa allocazione del trattamento pensionistico, ritenuta maggiormente conforme alla funzione solidaristica sottesa all’art. 9, comma 3, l. n. 898/1970.

Le soluzioni giuridiche

Esaminiamo ora in dettaglio i riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati nelle pronunce oggetto di analisi.

L’art. 9, comma 3 della legge 898/1970 stabilisce che «Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5».

La norma è stata oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale.

La sentenza n. 419/1999 della Corte costituzionale, chiamata a valutare la conformità all’art. 3 e all’art. 38 Cost. di un’interpretazione rigidamente aritmetica del criterio temporale, ha escluso che la ripartizione della reversibilità possa ridursi a un mero calcolo proporzionale basato sulla durata dei matrimoni, ma ha al contempo ribadito che la durata dei vincoli matrimoniali rappresenta il criterio primario, la cui considerazione non può mai mancare. La consulta ha stabilito che «Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 38 cost. - la q.l.c. dell'art. 9, comma 3, l. 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata sotto il profilo che la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato, titolare dell'assegno, e coniuge superstite che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità – dovendo essere disposta dal tribunale tenendo conto della durata del rapporto – non consente l'adozione di altri elementi di valutazione neppure in funzione correttiva del risultato matematico conseguito, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è  elemento esclusivo dello stesso sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico».

Il criterio della durata del rapporto matrimoniale non ha natura automatica, ma costituisce solo uno, il principale dei parametri da ponderare, accanto a una serie di ulteriori circostanze di natura solidaristica, analoghe a quelle rilevanti nei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati.

L’opposizione tra la decisione di primo grado, più aderente a un uso quasi esclusivo del dato temporale, e quella della Corte d’appello, che ha invece fatto piena applicazione del paradigma correttivo delineato dalla Consulta, ben esemplifica l’ampiezza del margine valutativo riconosciuto al giudice e la centralità del bilanciamento concreto degli interessi, oltre la mera proporzione cronologica.

La giurisprudenza di merito e quella della Corte di cassazione confermano, con significativa chiarezza, l’orientamento sin qui delineato, attribuendo alla durata del matrimonio un ruolo preminente e relegando gli altri fattori al rango di correttivi, da impiegare nella valutazione comparativa finale delle posizioni delle parti. Si affacciano comunque nelle pronunce i profili problematici sin qui esaminati anche con riferimento al paradosso che aveva determinato il ribaltamento della pronuncia in appello.

Secondo una pronuncia, ancora di una Corte d'Appello, quella di Palermo, sez. I, sent., 01 luglio 2025, n. 1012 «la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve avvenire sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, integrato dall'ex coniuge, e tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e dell'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge quando il de cuius era ancora in vita. La funzione solidaristica dell'istituto preclude automatismi e richiede considerazioni equitative, per evitare che l'ex coniuge benefici di un tenore di vita superiore a quello goduto con l'assegno divorzile».

La Corte di Cassazione con l’ordinanza Cass. 5839/2025 ricorda come «in base all'art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, la determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato e al coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi. Questi includono l'entità dell'assegno divorzile, le condizioni economiche di ciascuno e l'eventuale durata delle convivenze prematrimoniali, in modo da rispettare la finalità solidaristica dell'istituto».

Osservazioni

La vicenda oggetto dell’ordinanza in commento conferma come la pensione di reversibilità, nel concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge, rappresenti uno dei nodi più sensibili del diritto di famiglia relativo alla fase successiva allo scioglimento del vincolo, quando si intersecano esigenze di certezza, istanze solidaristiche e tutela dell’affidamento.

L’intervento della Cassazione, pur collocandosi nel solco tracciato dalla sentenza n. 419/1999 della Corte costituzionale, non si esaurisce in un mero richiamo ricognitivo, ma sollecita una riflessione più ampia sulla gerarchia dei criteri applicabili.

La riaffermazione del ruolo primario della durata del matrimonio, infatti, si pone come reazione implicita al rischio di un’eccessiva “elasticità” applicativa dei correttivi economico – solidaristici, suscettibile di trasformare la ripartizione della reversibilità in una sorta di riapertura, a distanza di tempo, del giudizio sull’assetto patrimoniale post – divorzio. La Cassazione sembra così voler delimitare il perimetro del potere discrezionale del giudice di merito, ribadendo che l’elemento temporale non può essere degradato a mero dato accessorio, né surrogato da una valutazione prevalentemente incentrata sulle condizioni economiche contingenti.

In questa prospettiva, la decisione si presta a essere letta come un passaggio significativo di un’evoluzione giurisprudenziale ancora in corso, nel quale il criterio temporale è confermato quale parametro primario, ma deve essere coordinato – e non sostituito – con gli altri indici rilevanti, nella costante ricerca di un equilibrio tra prevedibilità delle decisioni, tutela dell’affidamento degli aventi diritto ed effettività della funzione solidaristica che permea l’istituto della reversibilità nel diritto di famiglia post – coniugale.

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