Pensione forense retributiva: contano solo i redditi su cui sono stati versati contributi
12 Maggio 2026
La pronuncia in commento si inserisce nell’orientamento consolidato di legittimità in materia di determinazione dei redditi da prendere a riferimento per il calcolo del trattamento pensionistico degli avvocati. Oggetto di giudizio è la rivalutazione dei redditi di alcuni avvocati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, già a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10% per il periodo 1979/1980, anziché a partire dal 1981 secondo l’indice ISTAT dell’anno 1981, con decorrenza dal 1983. La rivalutazione della pensione L’art. 15 della l. n. 576/1980 stabilisce che l’ammontare dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni vada rivalutato secondo l'andamento dell'indice Istat. La Suprema Corte richiamando un proprio orientamento (si vedano ad es. Cass. 9698/2010; Cass. 16585/2023; Cass. 27609/2024; Cass. 22836/2025; Cass. 23312/2025; Cass. 24925/2025) ha ribadito che l’ammontare dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento, ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, vada rivalutato a partire dal 1980 (anno di entrata in vigore della l. n. 576/1980), applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Ciò sul presupposto, già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 7281/2004, ribadita da da Cass. 27609/2024), secondo cui sebbene ai sensi dell’art. 26, comma 1, la l. n. 576/1980 si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio 1982, ciò non impedisce che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, operi previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata in vigore della legge, e quindi già dal 1980 avendo riguardo all’indice medio annuo relativo a tale anno. Le conseguenze dell’applicazione della maggiore aliquota di rivalutazione La rivalutazione è ritenuta aver la stessa natura del reddito del quale ne costituisce parte integrante e pertanto ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, si deve fare riferimento reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Ciò comporta che laddove siano stati versati contributi in misura inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati ad un montante reddituale rivalutato in misura (a causa della differente aliquota applicata), si configura un inadempimento dell’obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta e la rivalutazione invece applicata dalla Cassa Forense (in tal senso si veda Cass. n. 22836/2025; Cass. n. 23312/2025; Cass. n. 24925/2025). La rideterminazione pensionistica in mancanza della correlata contribuzione La Suprema Corte ha, quindi, ribadito che il riferimento contenuto all’art. 2 comma 1 della l. n. 576/1980 ad “ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione” non vada interpretato nel senso di “integrale”, con la conseguenza che, anche la contribuzione parziale o incompleta, serva a far computare l’annualità di anzianità. (in questo senso si vedano anche Cass. n. 5672/2012, Cass. n. 7621/2015, Cass. n. 15643/2018, Cass. n. 30421/2019, Cass. n. 694/2021). La parziale contribuzione rispetto a quella dovuta non determina quindi la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva, ma incide sull’ammontare del trattamento pensionistico, essendo questo commisurato comunque ai contributi effettivamente versati e ciò anche con riguardo al “sistema retributivo”. La Suprema Corte ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza di appello affinché applichi il principio secondo cui in tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto. Fonte: Diritto e giustizia |