Assenza giustificata, comunicazioni informali e legittimità della sanzione disciplinare

La Redazione
13 Maggio 2026

L’assenza del lavoratore è giustificata quando la necessità è tempestivamente comunicata e accettata dal referente aziendale, anche tramite canali informali, in mancanza di direttive tassative sulle modalità di comunicazione.

In tema di sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata, il datore di lavoro deve provare l’assenza, mentre grava sul lavoratore l’onere di dimostrarne la giustificazione.  Tuttavia, quando il protrarsi dell’assenza per esigenze di salute sia stato tempestivamente comunicato e autorizzato da un referente aziendale, anche tramite messaggistica informale, e le regole interne non impongano in modo tassativo l’uso di canali formali, la condotta del lavoratore è lecita e la sanzione disciplinare per assenza ingiustificata è illegittima.

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