Notificazione via PEC, mancata generazione della ricevuta di consegna e necessità di nuova notificazione dell’atto di impugnazione

Luca Sileni
11 Maggio 2026

In tema di notificazione di atti tributari a mezzo posta elettronica certificata, la Suprema Corte fornisce chiarimenti in merito alla procedura applicabile in caso di notifiche a non andate a buon fine e validità della raccomandata cartacea di avviso di deposito tramite società privata di servizi postali.

Massima

In caso di notificazione degli atti impositivi via PEC, qualora non venga generata una ricevuta di consegna positiva per causa imputabile al destinatario, l’Amministrazione finanziaria dovrà attenersi alla procedura speciale prevista dalla normativa di riferimento, procedendo al deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere. La successiva raccomandata cartacea da inviarsi al soggetto passivo, non sarà soggetta alla normativa in materia di notificazione degli atti impositivi da parte di soggetti privati, poiché trattasi di mera comunicazione informativa dell’avvenuto deposito sul sito di InfoCamere e, come tale, non contenente l’atto oggetto di notificazione.

Il caso

La Suprema Corte sezione tributaria, con la pronuncia in oggetto, ha avuto modo di occuparsi di un caso particolare di notificazione a mezzo PEC relativa a delle cartelle di pagamento che, pur notificate a mezzo posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 e con le modalità previste dal D.P.R. 68/2005) non erano andate a buon fine poiché, l'indirizzo del destinatario – censito nel registro INI-PEC – era risultato non valido o non attivo. A tale problema, l’agente della riscossione, aveva sopperito tramite l’inserimento degli atti nell'area riservata del sito internet della società "InfoCamere Scpa", nonché alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito e per la durata di 15 giorni, dell'avviso di deposito sul predetto sito di "InfoCamere Scpa" nonché, infine, all'invio al destinatario di una raccomandata di avviso di deposito tramite società privata di servizi postali.

La questione

La questione si incentra, contrariamente a quanto evidenziato dalle Corti di Giustizia Tributarie di primo e secondo grado, non tanto sulla validità della comunicazione a mezzo raccomandata effettuata dal servizio di posta privato, quanto sulla correttezza della procedura seguita da ADER in relazione alla notificazione a mezzo PEC, nonché sul momento di perfezionamento di tale notificazione digitale.

La soluzione giuridica

Il caso in oggetto viene oggi risolto dalla Suprema Corte (Cass., sez. trib., n. 6092/2026) con un’attenta analisi della normativa di riferimento relativa alle notificazioni tributarie tramite PEC.

Gli Ermellini, con la pronuncia in oggetto, hanno evidenziato come l’ADER avrebbe pienamente rispettato il disposto di cui all'art. 60-ter d.P.R. 600/1973, il quale prevede che i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possano essere inviati direttamente dall’ufficio competente con le modalità previste dal d.P.R.11 febbraio 2005, n. 68, ciò anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile nonché alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta.

Tale norma, fra l’altro, specifica che: qualora i destinatari siano imprese individuali o costituite in forma societaria, oppure professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), e la casella di Posta Elettronica Certificata risulti satura o comunque non valida o non attiva, l'ufficio dovrà dapprima tentare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio (ciò solo in caso di casella risultante come “satura”) e, in caso di ulteriore mancata consegna, provvedere alla notificazione mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Oltre a tali adempimenti, poi, l’Ente dovrà provvedere a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

La Suprema Corte, quindi, evidenziando che la procedura de qua era stata eseguita in modo puntuale da parte dell’ADER, ha poi sottolineato come, da un lato «ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio», dall’altro – per quanto attinente al perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario – trattandosi di cartelle di pagamento notificate a mezzo posta elettronica certificata, la procedura prescritta ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, con deposito degli atti nell'area riservata del sito internet della società "InfoCamere Scpa", con pubblicazione, per la durata di 15 giorni, e avviso di deposito inviato con modalità analogiche, possa dirsi perfezionata anche tramite l’invio di raccomandata c.d. "informativa" (quale quella oggetto della pronuncia) poiché trattasi di mero avviso di deposito dell’atto su un registro digitale e non di notificazione contenente il vero e proprio atto impositivo per il quale, certamente, sarebbe stato necessario rispettare la normativa relativa ai soggetti autorizzati – anche di natura privata – all’invio delle notifiche via posta cartacea.

La Suprema Corte, di conseguenza, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la notificazione effettuata all’azienda ricorrente potesse ritenersi completamente perfezionata.

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