Cointestazione di conto, donazione indiretta e rigorosa prova dell’animus donandi

La Redazione
12 Maggio 2026

La cointestazione di somme di denaro configura donazione indiretta solo se è rigorosamente provato che l’operazione, priva di diversa causa, persegua esclusivamente uno scopo di liberalità, con puntuale accertamento dell’oggetto e del contesto dei rapporti.

La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di somme di denaro depositate presso un istituto di credito o oggetto di gestione patrimoniale è configurabile come donazione indiretta, non soggetta alla forma solenne, solo ove sia provato con rigoroso riscontro l’animus donandi, ossia che l’operazione sia priva di una diversa causa (quale gestione fiduciaria o mandato) e persegua esclusivamente uno scopo di liberalità. Non sono di per sé sufficienti la mera consapevolezza del disponente circa prelievi o trasferimenti effettuati dal cointestatario‑gestore, né dichiarazioni meramente ricognitive sull’“appartenenza” delle somme, né il richiamo contenuto in disposizioni testamentarie, per loro natura mortis causa e revocabili, tanto più se revocate, che non valgono come manifestazione di una volontà donativa immediata e irrevocabile. È inoltre necessario accertare puntualmente l’oggetto della pretesa liberalità (conti e/o gestioni, giacenze e movimenti) e valutarlo nel complessivo contesto dei rapporti tra le parti, specie quando il beneficiario rivesta il ruolo di fiduciario o gestore del patrimonio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.