Foro della dipendenza aziendale e abitazione del lavoratore
12 Maggio 2026
Massima L’abitazione del lavoratore può essere qualificata, ai fini della determinazione della competenza per territorio nelle cause di lavoro ex art. 413 c.p.c., come dipendenza aziendale, purché nella stessa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Il caso Un giudice di merito, adito dal lavoratore per il pagamento di differenze retributive e TFR, accoglieva l’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., ritenendo che, dalla documentazione in atti, non si rinvenissero adeguati elementi di collegamento con il territorio del circondario, emergendo di converso elementi di fatto, relativi all’ubicazione della sede dell’azienda e al luogo di stipulazione del contratto, che inducevano a ritenere la competenza di altro tribunale sulla base dei criteri concorrenti posti dalla norma. Il lavoratore proponeva, avverso l’ordinanza declinatoria, regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., chiedendo dichiararsi la competenza del tribunale originariamente adito, sulla base del criterio della dipendenza aziendale ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., allegando in fatto di non essersi mai recato presso la sede dell’azienda ma di aver svolto la prestazione lavorativa utilizzando un mezzo di trasporto, che parcheggiava presso la propria abitazione, con il quale accompagnava pazienti presso cliniche e ospedali, ricevendo ordini e istruzioni dal datore di lavoro a mezzo telefono cellulare. La questione La nozione di dipendenza aziendale, quale criterio concorrente di radicamento della competenza esclusiva e inderogabile nelle controversie di lavoro ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., ha subito un processo di attualizzazione e adeguamento alle nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, registrandosi un progressivo ampliamento dei suoi confini applicativi, a discapito dei criteri concorrenti di competenza per territorio (luogo in cui è sorto il rapporto o forum contractus, e luogo in cui si trova l’azienda). Da un lato, il diffuso fenomeno della terziarizzazione dei servizi ha prodotto un consistente contenzioso caratterizzato dalla plurisoggettività dei convenuti, legati da relazioni contrattuali di appalto o subappalto, sovente evocati in giudizio a titolo di responsabili solidali ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Si è, in tali tipologie di contenzioso, ritenuto che, con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell’ambito di un appalto (o subappalto), ai fini dell’art. 413 c.p.c. costituisca dipendenza aziendale anche quella, di proprietà del committente, estraneo al rapporto di lavoro, dove il lavoratore svolge o abbia svolto, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e, per traslato, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dall’appaltatore datore di lavoro (Cass., sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26081). Sotto altro versante, la nozione di dipendenza aziendale ha dovuto fronteggiare modelli organizzativi fondati sulla possibilità di flessibilità̀ e autonomia dei lavoratori nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare nel proprio impiego, oggetto di regolamentazione normativa — si allude al c.d. telelavoro, di cui al d.p.r. n. 70/1999 e accordo confederale del 20 gennaio 2000, allo smart working, anche detto lavoro agile, di cui alla l. n. 81/2017, modificata dalla l. n. 122/2022, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 73/2022, c.d. «Decreto Semplificazioni», alla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, l. n. 197/2022), e al d.l. n. 198/2022, c.d. «Decreto Milleproroghe 2023» (convertito in l. n. 14/2023, art. 9, comma 4-ter). Analogamente, in tema di lavoro giornalistico, si è ritenuta la coincidenza dell’ufficio di corrispondenza, quale luogo ove il giornalista provvede all’elaborazione di notizie e alla loro trasmissione in via continuativa alla redazione centrale, con l’abitazione privata del giornalista, a prescindere dalla sussistenza o meno di una struttura multipersonale e, soprattutto, di una dotazione di specifici mezzi datoriali (Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 12907). Le soluzioni giuridiche La nozione di dipendenza aziendale è, tradizionalmente, specificata alla stregua di luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendosi pertanto escludere che la competenza territoriale possa radicarsi in un luogo di svolgimento della prestazione lavorativa purchessia, che non abbia le caratteristiche indicate (Cass. civ., sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26081). Richiamata l’ampia nozione di dipendenza aziendale declinata dalla giurisprudenza, nella quale rientra anche il luogo in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico di merci, il trasporto e il successivo ricovero dei furgoni) o il luogo in cui abbia inizio e termine la prestazione lavorativa, volta a rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi più vicini alla residenza del dipendente, la Corte, accogliendo il regolamento di competenza, individuava la competenza del tribunale originariamente adito, fissando termine per la riassunzione del processo. A tale conclusione giungeva valorizzando, quali indici sintomatici, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tramite guida di automezzo, strumento di lavoro necessario, custodito presso l’abitazione del lavoratore, e l’assenza di collegamenti lavorativi materiali con la sede del datore, tenuto conto della peculiare tipologia del lavoro, nell’ambito del quale ordini e direttive datoriali venivano impartiti, in via esclusiva, attraverso comunicazioni telefoniche sul cellulare in dotazione del lavoratore. Osservazioni La soluzione esaminata rappresenta, con ogni probabilità, l’espressione di massima latitudine ermeneutica in punto di definizione della nozione della dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., nella sostanza collegata alla mera custodia del mezzo utilizzato per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l’abitazione del lavoratore al termine della prestazione, non potendosi ascrivere al possesso del cellulare aziendale alcuna valenza definitoria o attitudine alla connessione della prestazione al domicilio del ricorrente. Tale orientamento appare, tuttavia, porsi in controtendenza rispetto all’impostazione resa dalla stessa Corte pochi mesi prima (Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 2025, n. 9077). In tale occasione si era negata la sussistenza di dipendenza aziendale nell’abitazione del lavoratore, sia pure in presenza di un nucleo modesto di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, in assenza di un «significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente ed insindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza territoriale». In particolare, il lavoratore risultava avere, nella propria abitazione, una dotazione composta da computer e stampante, inidonea a caratterizzare il luogo di lavoro, in termini di individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro, come nel caso di presenza di account istituzionale raggiungibile solo dall'abitazione del lavoratore, oppure strumenti di tipo tecnico-informatico indispensabili per lo svolgimento della prestazione lavorativa e presenti solo nell’abitazione. Applicando tale principio al caso in commento, ribadito che al possesso e l’utilizzo di un cellulare aziendale come mezzo esclusivo di comunicazione di ordini e direttive non può ascriversi alcun valore definitorio, non può che osservarsi come il mero ricovero del mezzo aziendale presso l’abitazione del lavoratore appaia funditus inidoneo, anche in ragione dell’estraneità al momento di svolgimento della prestazione a fondare il «significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale», necessario a individuare nel domicilio del lavoratore la dipendenza aziendale. |