Dimissioni se la sede del trasferimento è considerevolmente lontana da quella contrattuale: non basta la distanza per integrare la giusta causa

13 Maggio 2026

Con l'ord. n. 10559/2026 la Cassazione afferma che quando un dipendente riceve un provvedimento datoriale potenzialmente idoneo a integrare una giusta causa di dimissioni, egli valuti non solo la decisione in sé, ma anche le sue motivazioni e l’effettivo inadempimento datoriale tale da ledere il vincolo fiduciario.

Massima

In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

Il caso

Il caso trae origine dalle dimissioni – ritenute dovute a giusta causa – rese dal dipendente di una società che aveva rifiutato l’imposizione datoriale di trasferimento a una diversa sede lavorativa distante oltre 50 chilometri da quella contrattualmente stabilita.

A parere del dipendente, infatti, il trasferimento avrebbe comportato una “grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale”.

A seguito di tale evento, il dipendente ha depositato domanda di indennità NASpI all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), che l’ha rigettata. Stesso riscontro ha questi, poi, ricevuto dal Tribunale competente al quale si è rivolto contestando la decisione dell’Istituto. Di conseguenza, l’ex lavoratore ha investito del caso anche la Corte d’Appello di Genova che, invece, ha riformato la decisione del primo grado, esprimendosi in favore del ricorrente. Contro tale pronuncia, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione l’INPS stesso. 

La questione

In base alle doglianze dell’INPS, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione, nel riconoscere la legittimità della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, “l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e, dunque, senza verificare il grave inadempimento del datore di lavoro medesimo, nonché l’intollerabilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. In altre parole, l’Istituto ha evidenziato che, nella propria prospettiva, il datore di lavoro non avrebbe agito in violazione dei diritti del dipendente attraverso la semplice indicazione del cambio della sede lavorativa, in quanto giustificata – prosegue l’INPS – da una reale necessità datoriale che, nel caso di specie, non è stata tenuta in debita considerazione. Se tale valutazione fosse stata compiuta, invece, i Giudici d’Appello avrebbero identificato la natura involontaria della condizione di disoccupazione nella quale il lavoratore si è poi trovato, così annullando il valore della giusta causa delle relative dimissioni e, pertanto, venendo meno il diritto dello stesso al trattamento NASpI.

Le soluzioni giuridiche

Attraverso la propria pronuncia, gli Ermellini hanno condiviso la prospettiva dell’INPS, confermando la condotta omissiva della Corte territoriale che non ha considerato le ragioni tecniche dietro la comunicazione di trasferimento del datore di lavoro le quali, ove esistenti e correttamente provate, avrebbero giustificato detta decisione, facendo venire meno il presunto inadempimento che il lavoratore avrebbe voluto addebitare al comportamento datoriale, ai sensi del disposto dell’art. 2103 c.c.

In generale, gli Ermellini hanno chiarito che, in coerenza con precedenti pronunce di legittimità e con l’andamento che esse hanno consolidato, “la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria, prevista in caso di dimissioni, opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro”.

Nel caso di specie, sebbene la distanza tra la sede di lavoro contrattualmente stabilita e quella identificata dalla necessità del trasferimento non possa dirsi esigua (superiore, infatti, a 50 chilometri), comunque tale circostanza, a parere dei Giudici della Corte di Cassazione, non è sufficiente, da sola, a identificare un inadempimento da parte del datore di lavoro e, di conseguenza, a integrare una giusta causa delle dimissioni rese dal lavoratore.

A questo fine, chiariscono gli Ermellini, è necessario effettuare un ulteriore approfondimento in relazione alla decisione di trasferimento comunicata dal datore di lavoro e, segnatamente, verificare se dietro di essa si celi una effettiva necessità tecnico-organizzativa oggettiva, capace di giustificare la condotta datoriale.

Più in generale, è necessario verificare l’integrazione dell’inadempimento datoriale o di altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario del rapporto di lavoro sino a quel momento intercorso, i quali soli comportano il diritto del dipendente all’indennità di disoccupazione.

All’esito di queste valutazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, rinviando alla medesima, in diversa composizione, il compito di riformarla alla luce del principio secondo cui la notevole distanza tra le due sedi non è sufficiente a ritenere integrata la giusta causa delle dimissioni e, quindi, l’involontarietà delle dimissioni per ciò solo rese dal lavoratore trasferito.

Osservazioni

Con questa sentenza, la Suprema Corte afferma che il diritto all’indennità di disoccupazione viene meno se il lavoratore decide volontariamente di lasciare il lavoro, potendo invece continuare il rapporto. In particolare, caso di trasferimento, il rapporto può proseguire se il trasferimento è legittimo, ossia motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Va sottolineato, tuttavia, che, attraverso il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, l’INPS ha riepilogato alcuni principi sulla perdita involontaria dell’occupazione ai fini della disoccupazione, riconoscendo l’indennità anche quando il rapporto si conclude consensualmente a seguito del rifiuto del trasferimento ad altra sede aziendale distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore, oppure raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con mezzi pubblici.

Di conseguenza, si deve concludere che l’Inps concede dunque la NASpI in caso di risoluzione consensuale raggiunta in occasione e quale conseguenza del trasferimento, ma non anche in caso di dimissioni per giusta causa dovute al medesimo trasferimento, salva la prova giudiziale dell’inadempienza del datore di lavoro.

Come detto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, si allinea ai principi dettati dall’INPS. Non può essere, tuttavia, trascurato il fatto che esista un recente orientamento seguito da numerose corti di merito che assume un approccio opposto, riconoscendo il diritto alla percezione della NASpI anche in caso di dimissioni per giusta causa dovute al trasferimento, senza richiedere la prova dell’inadempienza datoriale.

Questa posizione si fonda sul rischio di discriminazione rispetto proprio a quanto previsto dall’INPS per l’ipotesi di risoluzione consensuale sostenendo che non vi siano motivazioni logiche per trattare in modo diverso le dimissioni motivate dalle stesse ragioni oggettive di disagio. In entrambe le ipotesi, difatti, la decisione del lavoratore di interrompere il rapporto non è realmente libera, ma conseguenza della scelta unilaterale del datore di lavoro che altera significativamente le condizioni contrattuali.

Pur condividendo il principio sancito dalla pronuncia in esame, non può, quindi, non constatarsi l’evidente sperequazione posta dall’INPS nel trattare due fattispecie analoghe in modo diametralmente opposto. Anzi, proprio seguendo il principio fondante del ricorso dell’Istituto, se non può definirsi uno stato di disoccupazione involontaria quello derivante da dimissioni del lavoratore non sorrette da giusta causa a fronte di un trasferimento legittimo, a maggior ragione non potrebbe definirsi tale la non occupazione derivante da un accordo di risoluzione consensuale raggiunto nel contesto del medesimo trasferimento.

Si auspica, quindi, una revisione dell’orientamento dell’INPS che riconduca le due fattispecie al medesimo regime di tutela e accesso all’indennità.

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