Legge Foti/Gelli-Bianco: scontro sui limiti del danno
12 Maggio 2026
La riforma della responsabilità amministrativa introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, la cosiddetta legge Foti, sta già producendo forti tensioni interpretative nel settore sanitario. Il nodo centrale riguarda il coordinamento tra il nuovo regime generale della responsabilità erariale e il sottosistema speciale delineato dalla legge Gelli-Bianco del 2017 per gli esercenti le professioni sanitarie. Sul tavolo della giurisprudenza contabile finiscono soprattutto i limiti quantitativi del danno risarcibile, con esiti opposti maturati nel giro di pochi giorni dalla stessa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia. La legge Foti introduce un doppio limite alla condanna: il risarcimento non può superare il 30% del danno accertato né eccedere il doppio della retribuzione lorda annua del dipendente. La legge Gelli-Bianco, invece, prevede per i sanitari un unico tetto pari al triplo della retribuzione. La conseguenza pratica è evidente: il regime speciale, nato per contenere la medicina difensiva e tutelare i professionisti sanitari, rischia oggi di risultare meno favorevole rispetto alla disciplina generale. Con la sentenza n. 64/2026, depositata il 13 aprile, la Corte dei conti Lombardia ha ritenuto applicabile anche ai sanitari il nuovo doppio tetto previsto dalla legge Foti. Secondo il Collegio, mantenere per il personale sanitario un limite più elevato rispetto a quello previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento. In questa prospettiva, il giudice contabile ha scelto un’interpretazione costituzionalmente orientata, evitando il rinvio alla Consulta e applicando direttamente il regime più favorevole. Di segno opposto la successiva sentenza n. 70/2026, depositata il 21 aprile. In diversa composizione, la stessa Sezione ha ribadito la specialità della legge Gelli-Bianco, qualificata come sistema autonomo e organico della responsabilità sanitaria. Da qui la conclusione: la disciplina speciale continua a prevalere anche dopo l’entrata in vigore della legge Foti, nonostante l’estensione della nuova normativa ai giudizi pendenti. Il Collegio ha inoltre escluso che possa operare il principio della lex mitior, ritenendo la responsabilità amministrativa prevalentemente risarcitoria e non sanzionatoria. Il contrasto giurisprudenziale è ormai esplicito e rende probabile un intervento chiarificatore delle Sezioni riunite o della giurisprudenza d’appello. Ma le tensioni interpretative non si fermano al tetto risarcitorio. Un ulteriore fronte riguarda la nuova definizione di colpa grave introdotta dalla legge Foti, costruita su categorie tipiche dell’attività provvedimentale e difficilmente adattabili alla malpractice medica. Anche qui emergono due diverse strategie interpretative. La Sezione Puglia ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, temendo una sostanziale immunità della colpa medica. La Sezione Lombardia, invece, ha limitato la nuova tipizzazione ai soli comportamenti provvedimentali, salvando in via interpretativa la responsabilità sanitaria per violazione delle leges artis. Le prime pronunce mostrano dunque un quadro ancora instabile. La sensazione è che la riforma, nata per superare la “paura della firma”, abbia aperto un contenzioso interpretativo destinato a incidere profondamente sull’assetto della responsabilità sanitaria pubblica. |