Condannato in condizioni di salute gravi e irreversibili e differimento dell’esecuzione della pena detentiva

11 Maggio 2026

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 aprile 2026, n. 66, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di pronunciare, qualora sia stato accertato che le gravi condizioni di salute del condannato sono irreversibili, ordinanza di non luogo a procedere all’esecuzione.

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di pronunciare, nel caso in cui sia stato accertato eventualmente anche a mezzo dell’espletamento di una perizia, un irreversibile stato psicofisico del condannato tale da impedire la sua cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena, ordinanza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Ha sostenuto al riguardo il Tribunale di sorveglianza che, qualora il condannato si trovi in una grave condizione di infermità fisica legittimante il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2) c.p., il giudice deve necessariamente fissare un termine la cui scadenza comporterebbe, qualora come nel caso in esame tale condizione di salute non sia transitoria né suscettibile di miglioramento ma irreversibile, una ciclica e inutile rivalutazione delle della situazione fino alla morte dello stesso.

Ha pertanto lamentato il giudice a quo la mancata previsione di una «ipotesi di rinuncia all’esecuzione della pena», con conseguente violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, della funzione rieducativa della pena e della ragionevole durata del procedimento di sorveglianza, nel caso in cui sia stata accertata una irreversibile incapacità della persona a essere sottoposta alla pena a causa delle sue condizioni di salute diversamente da quanto invece previsto dagli artt. da 70 a 72-bis c.p.p. nell’ipotesi di incapacità dell’imputato di partecipare al processo.

Con sentenza depositata il 30 aprile 2026, n. 66, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Tribunale di sorveglianza di Bologna non avendo condiviso il presupposto interpretativo del giudice remittente e cioè che nel caso di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica del condannato sia necessario fissare un termine con conseguente necessità di verificare alla sua scadenza la permanenza delle condizioni giustificative di tale rinvio.

Il giudice remittente non ha infatti tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità  a tenore del quale nel caso di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147, comma primo, n. 2), c.p. a causa delle condizioni di grave infermità fisica del condannato, e cioè qualora la malattia da cui il medesimo è affetto sia di gravità tale da porne in pericolo la vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose e comunque da esigere un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione, senza che sia richiesto il requisito della reversibilità della malattia stessa, l’apposizione di un termine finale con conseguente necessaria verifica alla sua scadenza della permanenza delle condizioni giustificative del differimento, può desumersi per omogeneità di sistema rispetto alle ipotesi contemplate dai numeri 1) e 3) dello stesso art. 147, comma primo, c.p. essendo conforme al principio di ragionevolezza vincolare l’efficacia nel tempo di un provvedimento alla verificata persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto.

L’apposizione di tale termine deve però essere motivata e va esclusa quando, come nel caso di specie, sia stata accertata l’irreversibilità delle gravi condizioni cliniche del condannato (così Cass. pen., sez. I, 30 aprile 2001, n. 25928, in C.E.D. Cass. 219588-01).

Osserva pertanto la Corte costituzionale che nell’ipotesi prevista dall’art. 147, comma primo, n. 2), c.p. il giudice può rinviare l’esecuzione della pena senza fissare un termine alla scadenza del quale la situazione debba essere riconsiderata quando in base alla documentazione clinica acquisita e all'esito di rigorosi accertamenti clinici sia stato accertato in forza di una ragionevole base prognostica che il condannato si trova in condizioni di grave infermità irreversibili e perciò di durata indeterminabile qualora in tale senso orienti il bilanciamento fra la tutela della salute della persona, la finalità rieducativa della detenzione e le esigenze di sicurezza della collettività.

L’assenza di pericolosità del condannato è del resto uno dei presupposti per la concessione del differimento dell’esecuzione della pena ai sensi del quarto comma del più volte citato art. 147 c.p. potendo in caso contrario e qualora permanga una condizione di pericolosità per la salute del condannato provvedersi attraverso il diverso istituto della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit.

Afferma infine la Corte costituzionale come il rinvio dell’esecuzione della pena che, tenuto conto della irreversibilità delle gravi condizioni di salute del condannato, non indichi la durata del periodo di differimento è comunque revocabile qualora sia successivamente accertato che tali condizioni, inizialmente ritenute irrevocabili, siano successivamente cessate, per miglioramento o per guarigione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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