Illegittimo il divieto di prevalenza della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata
13 Maggio 2026
La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., le questioni di legittimità dell’art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, c.p. Secondo i giudici, poiché la riparazione integrale del danno determina, sia pure a posteriori, una riduzione dell’oggettiva offensività del reato, vietare sempre e in astratto il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata comporta che il giudice non possa valorizzare adeguatamente la diminuente anche in quelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato. In tal modo, si attribuirebbe un rilievo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, in un sistema che non è orientato «alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale» (sentenza n. 141 del 2023). Una simile conseguenza del meccanismo preclusivo, insito nella norma censurata, incide, del resto, anche sulla finalità rieducativa, chiamata a dare adeguato risalto a condotte che tendono, almeno in parte, a ricomporre la rottura con l’ordinamento giuridico insita nella commissione di un reato. Inibire al giudice di accertare in concreto la prevalenza di tale diminuente sull’aggravante della recidiva reiterata equivale a impedire a una disposizione che ha la chiara finalità di incentivare un comportamento virtuoso di dispiegare appieno i propri effetti (sentenza n. 74 del 2016). Questo «scoraggia […la] scelta collaborativa» del reo (sentenza n. 201 del 2023) e indebolisce in maniera significativa il favor che il legislatore ha inteso creare rispetto alla su evocata condotta (in tal senso, sentenza n. 56 del 2025). Tale rilievo assume un significato ancora più pregnante nel quadro di un ordinamento giuridico – come quello attuale – che, in relazione ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, è giunto finanche a valorizzare condotte riparatorie ai fini della stessa estinzione del reato (art. 162-ter c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 103/2017, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario»). Da ultimo, posto che nel valutare in concreto il bilanciamento di circostanze il giudice può dare rilievo al tipo di condotta collaborativa tenuta dal reo nel riparare integralmente il danno e, dunque, a eventuali indici di ravvedimento e di minore pericolosità sociale dell’autore del reato, ne discende un’ulteriore ragione che rende evidente l’esigenza di superare il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata. Se è vero, infatti, che quest’ultima è focalizzata sul comportamento del reo tenuto prima del compimento dell’illecito, in quanto indice di un’insensibilità alla deterrenza penale, non si può escludere a priori un giudizio di prevalenza su di essa della diminuente che, nel guardare al comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell’illecito, potrebbe in concreto evidenziare un ravvedimento e una minore pericolosità sociale. In definitiva, l’attenuante della riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell’autore del reato, suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria. Escludere aprioristicamente un giudizio in concreto di prevalenza di tale attenuante rispetto alla recidiva reiterata lede, dunque, sotto molteplici angolazioni, il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa, che deve ispirarsi a istanze di «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del Considerato in diritto). |