Incompatibilità tra redditi dichiarati e tenore di vita: con elementi precisi il Giudice deve disporre indagini di polizia tributaria
14 Maggio 2026
Massima Nell’ambito di un procedimento di divorzio giudiziale, se la parte ha offerto, a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, elementi concreti, idonei a supportare la propria domanda o le proprie eccezioni e difese, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande o le eccezioni e difese che avrebbero potuto avere conferma a seguito dell’esperimento delle indagini stesse. Il caso La vicenda trae origine da un procedimento di divorzio incardinato da un medico convenzionato con il S.S.N. nell’ambito del quale la moglie convenuta ha chiesto il riconoscimento dell’assegno divorzile in proprio favore. Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda riconoscendo alla donna un assegno di € 800,00 mensili. Il marito ha impugnato la decisione, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della ex moglie di un assegno divorzile in misura pari a quello di cui già beneficiava in sede di separazione, chiedendo alla Corte d’Appello di L’Aquila di svolgere ex art. 473-bis.2, comma 2, c.p.c. accertamenti tributari sui suoi redditi, sul suo patrimonio e sul tenore di vita essendo emerso in corso di causa che la stessa aveva acquisito per successione ereditaria un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare e non versava in condizioni di bisogno posto che dalla relazione investigativa allegata era emerso il possesso di beni immobili, risorse finanziarie, nonché una serie di comportamenti indicativi di un tenore di vita agiato. La Corte d’Appello, investita del gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale: a) rigettando la richiesta di indagini tributarie in quanto ritenute irrilevanti perché volte ad accertare beni di provenienza ereditaria precedenti all’epoca della separazione e quindi verosimilmente conosciuti dall’appellante (ma non allegati e dimostrati nel giudizio di primo grado) b) ritenendo che fosse stato dimostrato lo squilibrio economico tra le parti e il nesso di causalità tra detto squilibrio e il contributo fornito dalla ex moglie nel corso della vita matrimoniale alla famiglia e all’accrescimento del patrimonio comune e personale dell’ex marito; c) ribadendo, da ultimo, che la ex moglie dovesse beneficiare di detto assegno anche per la componente assistenziale poiché priva di attività lavorativa, senza significative esperienze pregresse, e con difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro anche a causa dell’età avanzata. Avverso tale sentenza l’ex marito ha proposto ricorso per Cassazione censurando - per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché dell’art. 5, comma 9, l. 898/1970 - la decisione della Corte nella parte in cui ha respinto la richiesta di indagini di polizia tributaria ritenuta indispensabile per accertare lo squilibrio reddituale tra i coniugi. La censura sollevata dal ricorrente era collegata al fatto che la Corte d’Appello disponesse di elementi concreti e specifici che avrebbero dovuto giustificare l’approfondimento istruttorio sollecitato quali: - la relazione investigativa depositata nel giudizio di primo grado da cui emergeva che la signora disponeva di una collaboratrice domestica, impegnava le proprie giornate con shopping, palestra, cene con amici, cinema, teatro, escursionismo e viaggi all’estero, viveva in affitto nonostante disponesse di un’immobile di proprietà; - il testamento depositato dalla ex moglie da cui risultava che la stessa avesse ricevuto, oltre alla nuda proprietà della casa abitata dalla madre, anche titoli, contanti e un conguaglio dal proprio fratello. - la violazione dell’obbligo da parte della ex moglie di fornire al Giudice del merito tutte le informazioni complete sulla consistenza dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto. La Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila per lo svolgimento di una nuova valutazione sulle effettive condizioni economico patrimoniali delle parti anche mediante accertamenti di polizia tributaria. La Suprema Corte chiarisce che i Giudici di merito non avrebbero dovuto attenersi ai soli principi generali in materia di onere della prova, ma avrebbero dovuto invece verificare se gli elementi offerti dall’ex marito per cercare di dimostrare le maggiori capacità economiche della ex moglie sotto il profilo reddituale e patrimoniale e sul suo tenore di vita fossero sufficientemente precisi e circostanziati da poter mettere in dubbio la completezza della documentazione fornita da quest’ultima e giustificare, di conseguenza, il compimento delle indagini tributarie richieste. La questione Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione, attraverso un’articolata motivazione che prende la mosse dal principio del dovere di lealtà e collaborazione all'interno dei procedimenti in materia di famiglia a cui le parti sono chiamate ad attenersi quando devono ricostruire la propria situazione economica, chiarisce che il Giudice di merito è tenuto a disporre indagini fiscali e patrimoniali quando vengano allegati in giudizio elementi concreti e circostanziati che lascino dubitare della completezza, veridicità o attendibilità delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di un coniuge. Le soluzioni giuridiche a) L’obbligo di disclosure imposto alle parti nei procedimenti di separazione e divorzio. Il principio di trasparenza e leale collaborazione. Nell’ambito dei procedimenti di separazione personale tra i coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contenziosi la valutazione del reddito e del patrimonio dei coniugi assume un ruolo centrale e determinante essendo in gioco anche diritti indisponibili. Tuttavia la determinazione delle prestazioni economiche a carico di una parte verso l’altra o verso la prole non ancora economicamente autosufficiente si è rilevata assai complessa, vuoi perché è stata vigente una disciplina particolarmente disarticolata, vuoi perché è spesso frequente l'indisponibilità dei coniugi-genitori a tenere un contegno di leale e proficua collaborazione, sì da garantire nel procedimento che li riguarda la piena conoscenza da parte del Giudice delle proprie capacità reddituali e patrimoniali e, di conseguenza, favorire l’emanazione di provvedimenti giudiziali conformi ad esse. Per sopperire a tali criticità l’art. 473-bis.12 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia impone ad entrambe le parti - quando vengano avanzate domande di contributo economico (siano esse per un coniuge, per un congiunto civilmente, per un convivente ovvero per i figli) - di produrre in giudizio oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi anche gli estratti di tutti i rapporti finanziari di cui siano stati intestatari e/o cointestatari negli ultimi tre anni nonché i documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali. La Corte di Cassazione nella sentenza in commento chiarisce infatti che è richiesto alle parti un “comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante” consistente nell’offrire tutti quegli elementi probatori utili per ricostruire le proprie condizioni economiche. Il legislatore ha quindi previsto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che implica inevitabilmente che siano forniti alla controparte dati economici magari contrari al proprio interesse in causa. Questa “deroga” ai principi che reggono in generale l’attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.). I Giudici di legittimità nella sentenza in commento chiariscono, infatti, che l'obiettivo di offrire al processo una veritiera rappresentazione delle condizioni economiche delle parti è ritenuto dal legislatore di fondamentale importanza, in considerazione della materia del contendere, legata ad interessi aventi rilievo costituzionale (art. 2, 29e 30 Cost.). L’obbligo di trasparenza che le parti sono chiamate ad assolvere, quando si tratta di documentare le reciproche posizioni reddituali e patrimoniali, è stato ritenuto dal legislatore così importante tanto da prevedere anche una vera e propria sanzione processuale in caso di suo eventuale inadempimento. L’art. 473-bis.18, richiamato dai Giudici di legittimità, precisa infatti i termini del dovere di leale collaborazione delle parti, stabilendo che: “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96“. La norma stigmatizza, in altre parole, la reticenza e la slealtà della parte circa la propria situazione patrimoniale non essendo infrequente nei procedimenti in materia di famiglia che le parti esibiscano documentazione inesatta o incompleta, omettendo, a volte, talune rilevanti componenti del patrimonio personale che non trovano riferimento specifico nella dichiarazione dei redditi che viene annualmente presentata. b) I presupposti del potere ufficioso del Giudice di disporre accertamenti tramite la Polizia tributaria. Nei procedimenti di separazione e divorzio il Giudice dispone di ampi poteri per l'acquisizione di prove circa la determinazione del reddito, del patrimonio e del tenore di vita delle parti, finalizzati all’adozione dei provvedimenti economici nell’interesse dei figli e/o del coniuge. L’art. 473-bis.2, comma 2 c.p.c. dispone infatti che quando vengono formulate domande di contributo economico, il Giudice possa d'ufficio sia ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti (anche tramite ordini di esibizione) sia compiere indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita delle parti anche mediante l’ausilio della polizia tributaria. È bene precisare tuttavia che la possibilità, per il giudice, di disporre delle indagini, per il tramite della polizia tributaria, resta vincolata alla necessità, che durante il giudizio, emergano elementi circostanziati e specifici in ordine alla incompletezza ed inattendibilità della rappresentazione delle condizioni reddituali e patrimoniali della controparte. Quindi, nell’adozione dei provvedimenti economici il Giudice deve preliminarmente far riferimento alla documentazione economico fiscale riversata in atti dalle parti e solo nel caso in cui una di esse fornisca elementi concreti, circostanziati e ben definiti sulla falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali e reddituali, potrà disporre una indagine approfondita avvalendosi della polizia tributaria. Tale doppio “passaggio” si ricollega alla previsione normativa dell’art. 5, comma 9, l. 898/1970 (poi abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - c.d. riforma Cartabia). Tale previsione, come riportano i Giudici di legittimità con la sentenza in commento “prevede prima di tutto che ciascuna parte offra al contraddittorio tutta la documentazione rilevante ai fini della rappresentazione del proprio reddito e del proprio patrimonio e, nel caso in cui emergano circostanze concrete che mettano in dubbio la completezza o la veridicità di tale documentazione, prevede il ricorso anche ufficioso alle indagini menzionate, in modo da far acquisire al processo il reale reddito, il patrimonio e l'effettivo tenore di vita delle parti” La giurisprudenza è consolidata, del resto, nel ritenere che il potere di disporre indagini della polizia tributaria resta sempre espressione della discrezionalità del giudice di merito e che, però, tale discrezionalità incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 16 giugno 2025 n. 16087; Cass. civ. sez I 17 maggio 2005, n. 10344). Tale impostazione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento in cui viene evidenziato che: - il “potere” del Giudice di disporre indagini di polizia tributaria non deve essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche, essendo necessario, invece, che la contestazione della posizione reddituale del coniuge sia fondata su fatti specifici e circostanziati, ovvero fatti concreti in grado di mettere in discussione la rappresentazione fornita dalla controparte in ordine alle proprie condizioni di vita. - la decisione in ordine al compimento o meno di tali indagini è lasciata alla discrezionalità del giudice, il cui diniego non è sindacabile, purché sia correlato, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cfr. anche Cass., sez. VI-1, ord. 28 marzo 2019, n. 8744 del; Cass., sez. I, sent., 6 giugno 2013, n. 14336; Cass., sez. I, sent. 18 giugno 2008, n. 16575; Cass., sez. I, sent.28 aprile 2006, n. 9861). Nel caso di specie la decisione impugnata è stata cassata in quanto, a giudizio della Suprema Corte, la Corte d’Appello avrebbe omesso di valorizzare gli elementi che il ricorrente aveva fornito in giudizio ritenuti idonei a mettere in dubbio la completezza e veridicità della documentazione prodotta dalla ex moglie ed in particolare la relazione investigativa, da cui emergeva che la stessa: - disponeva di una collaboratrice domestica per la pulizia dell'abitazione; - impegnava le sue giornate con attività di shopping, palestra, cene con amici, cinema, teatro, escursionismo e viaggi all'estero; - pur essendo proprietaria di un immobile viveva in un altro per il quale corrispondeva un canone di locazione di € 500,00 mensili. Aspetti tutti questi che sono stati trascurati e che avrebbero dovuto suggerire la necessità e opportunità di un approfondimento più pregnante. La pronuncia delle Suprema Corte, richiamando l’art. 5, comma 9, della legge sul divorzio, evidenzia infatti che l’accertamento delle condizioni economiche non può limitarsi ai soli documenti prodotti dalle parti soprattutto quando emergano dubbi concreti sulla loro veridicità. c) La deroga al regime dell’onere della prova Il potere di disporre indagini della polizia tributaria, espressione, come detto, della discrezionalità del Giudice, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova solo quando siano allegati fatti precisi e circostanziati in ordine alla possibile incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. Una contestazione del tutto generica sull’attendibilità della documentazione fiscale ed economica della controparte non può essere ritenuta idonea a far “scattare” l’obbligo della indagine. Altrimenti ogni giudizio di divorzio o di separazione, in cui siano in discussione le capacità economiche delle parti (la ragione più ricorrente di siffatte controversie) sarebbe contrassegnato da indagini che acquisterebbero una portata meramente esplorativa, utile ad ingenerare deterrenti psicologici per improprie finalità. Non a caso la giurisprudenza, in assenza di qualsivoglia principio di prova della percezione di redditi non dichiarati, tende a qualificare come esplorative (e quindi a disattendere o dichiarare inammissibili) le stesse istanze per l'espletamento di indagini tributarie sui redditi e sul patrimonio della richiedente l’assegno divorzile (Cfr. Cass civ. 30767/2024). Nella pronuncia in commento i Giudici di legittimità chiariscono, tuttavia, che i poteri ufficiosi in questione non devono essere interpretati come poteri volti a sopperire alla carenza probatoria della parte ma come poteri volti invece ad “assumere informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati”. La previsione di indagini anche ufficiose è finalizzata a far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalla parte tenuta a farlo, le quali, proprio a causa del loro occultamento, rischierebbero di non essere individuate, ove si applicasse il rigido criterio del riparto dell'onere della prova a carico dell'altra parte. Osservazioni La sentenza della Suprema Corte è certamente significativa perché chiarisce con passaggi argomentativi lineari richiamando la normativa di riferimento quali siano le condizioni che giustificano il potere ufficioso del giudice di disporre le indagini della polizia tributaria. La presenza di elementi di prova circostanziati, concreti e specifici allegati da una parte che permettono di completare un quadro reddituale e patrimoniale abbastanza incerto ed incompleto impone al Giudice di accogliere la richiesta di indagini di polizia tributaria che la stessa dovesse avanzare. Nei giudizi di separazione e divorzio, la ricostruzione della situazione economica delle parti deve essere quanto più trasparente e fedele possibile. Il Giudice ha gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni fiscali, ma chi contesta i redditi dell’altro coniuge chiedendo di disporre indagini tributarie, perché ad esempio incompatibili con il suo tenore di vita e/o la sua capacità di spesa, è tenuto anche a fornire in giudizio elementi precisi atti a mettere in dubbio la loro attendibilità. Diversamente la richiesta rischia di essere respinta. La contestazione non può esaurirsi nella semplice negazione delle risultanze in atti ma deve essere supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza nonchè dalla formulazione ad opera delle parti di istanze articolate su elementi di fatto specifici, forniti di riscontro. Solo in presenza di una contestazione ben articolata, il Giudice potrà disporre gli accertamenti tributari come avviene proprio nel caso di specie in cui sono stati offerti elementi di prova sufficienti per ritenere che l’altro coniuge goda di entrate occultate al fisco e detenga sostanze economiche o patrimoniali ulteriori rispetto a quelle rappresentate in giudizio. La parte è, quindi, onerata di fornire al Giudice indizi precisi e concreti quali ad esempio spese incoerenti, viaggi costosi, beni non giustificati, o conti cointestati. Solo vengono allegati elementi circostanziati idonei a mettere in discussione l’attendibilità della documentazione economica/ fiscale prodotta in causa il Giudice potrà e dovrà valutare la necessità dell’accertamento. Tale impostazione è certamente equilibrata e condivisibile perché da un lato pone precisi limiti alla possibilità di deroga la regola dell’onere della prova ma dall’altro garantisce anche un vaglio approfondito onde evitare che il provvedimento che il Giudice deve assumere in punto economico si fondi su un quadro probatorio incompleto o distorto e assicurare anche più equilibrio e giustizia nelle decisioni sulle richieste di riconoscimento dell’assegno divorzile. La frequenza con cui l’autorità giudiziaria dispone di accertamenti della polizia tributaria finalizzati ad accertare la reale consistenza dei redditi e del patrimonio delle parti è aumentata notevolmente in questi ultimi anni. La Riforma Cartabia ha incentivato l’uso di tale potere da parte del Giudice, il quale avvalendosi degli strumenti in materia di accertamento di cui gode la Guardia di Finanza può “ricostruire” anche eventuali risorse economiche occultate. |