Mafia, territorio ed eco mediatica: la Cassazione sulla prova del danno

La Redazione
19 Maggio 2026

Con l’ordinanza n. 8694 del 7 aprile 2026, la Terza Sezione civile censura la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva escluso il risarcimento richiesto dalla Provincia nell’ambito della nota operazione “Bella lavuru”, relativa al controllo mafioso di appalti pubblici.

La Cassazione torna sul danno all’immagine degli enti territoriali conseguente a reati di stampo mafioso, ribadendo il valore della prova presuntiva nella dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale subito dalla pubblica amministrazione.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale ha adottato un approccio “atomistico” nella valutazione degli elementi indiziari, in contrasto con i principi che regolano le presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. Il giudice, infatti, deve considerare gli indizi nel loro insieme, verificandone gravità, precisione e concordanza attraverso una lettura unitaria e sistematica.

Nel caso concreto, il danno lamentato dalla Provincia riguardava la compromissione della reputazione istituzionale e dell’immagine del territorio, con ricadute sulla capacità attrattiva degli investimenti, sul turismo e sulla fiducia degli operatori economici. Elementi che, secondo la Suprema Corte, potevano essere desunti dalla combinazione tra reato associativo, reati-fine, radicamento delle cosche nel territorio reggino ed eco mediatica dell’inchiesta.

La Cassazione ribadisce che il danno all’immagine non è “in re ipsa”, ma può essere provato anche in via presuntiva quando il fatto illecito incide sull’identità e sulla reputazione dell’ente territoriale.

Da qui la censura alla Corte d’appello per avere arrestato il giudizio già sul piano dell’an debeatur, senza procedere alla successiva valutazione equitativa del quantum risarcitorio ai sensi dell’art. 1226 c.c.

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