Nullità del precetto fondato su d.i. provvisoriamente esecutivo e mancata menzione
14 Maggio 2026
Massima Nell’espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l’esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso; sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l’intimato abbia acquisito aliunde), l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi. Il caso Una debitrice ha proposto, davanti al Tribunale di Bari, opposizione nei confronti dell’atto di precetto, con cui un avvocato le aveva intimato il pagamento della somma di € 2.853,19, oltre accessori, per compensi professionali. In particolare, l’opponente ha lamentato la nullità del precetto in quanto privo della menzione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e dichiarato la nullità del precetto. Ed infatti l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 654 c.p.c., comporta la nullità del precetto stesso, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva. Né rileverebbe, in alcun modo, la conoscenza aliunde che l’intimato abbia conseguito del provvedimento concessorio; né, infine, tale difetto è sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., per il raggiungimento dello scopo. Avverso detta sentenza il creditore ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi; mentre l’intimata non ha resistito. La questione Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata depositata proposta di definizione accelerata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità/infondatezza, per le seguenti testuali ragioni: «primo motivo manifestamente infondato: l’opposizione risulta proposta anteriormente all’inizio dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c., onde non vi è luogo allo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione; secondo motivo manifestamente infondato: la previsione dell’art. 654 c.p.c., secondo cui l’esecuzione fondata su decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo non richiede una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, ma nel precetto va fatta menzione del provvedimento che ne ha dichiarato l’esecutorietà, è applicabile in tutti i casi in cui il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva dopo la sua emissione, non solo nel caso di esecutorietà del decreto per mancata opposizione; terzo motivo manifestamente infondato: sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva» (Cass. civ. n. 24226/2019, Rv. 655175 - 01; Cass. civ. n. 31226/2019, Rv. 656178 - 01), che il ricorso non offre motivi idonei a rimeditare». Il ricorrente ha, nonostante la suddetta proposta, depositato tempestiva istanza di decisione. Dopo la fissazione dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ma, con ordinanza interlocutoria n. 14067/2025, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per la fissazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico del secondo motivo del ricorso. Dopo la fissazione della pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta e chiesto il rigetto del ricorso. La Corte, in linea con la proposta di definizione anticipata, ha rigettato il ricorso. Le soluzioni giuridiche Quanto alla violazione dell’art. 618 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver il Tribunale di Bari concesso il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, stante la necessaria struttura bifasica dell’opposizione agli atti esecutivi, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ed infatti, trattandosi di opposizione a precetto (e quindi pre-esecutiva), difetta sia il giudice dell’esecuzione, sia il carattere bifasico del rimedio, come provato dall’atto introduttivo che riveste le forme dell’atto di citazione ed è rivolto al tribunale, in sede contenziosa ordinaria. In altre parole, il giudice dell’opposizione a precetto non può assegnare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, perché la proposizione dell’opposizione a precetto già determina, di per sé sola, la pendenza del giudizio di merito. Quanto agli altri due motivi di ricorso, la Corte premette che la pronuncia specificamente invocata dal ricorrente (Cass. civ. n. 2093/2022, non massimata), non è pertinente rispetto alla fattispecie - trattandosi, in quel caso, di esecutività ex art. 647 c.p.c., per mancata proposizione dell’opposizione – e ribadisce che la mancata menzione «del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l’esecutorietà del d.i.» è equiparabile alla mancata notifica del titolo esecutivo; adempimento formale questo che risulta, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., indispensabile ai fini della esatta individuazione dell’obbligazione per cui è minacciata l’esecuzione forzata. Osservazioni La decisione in commento ci pare assuma un rilevante significato nella parte in cui individua le attività che costituiscono il contenuto minimo o essenziale di informazioni che il precettante deve fornire all’intimato ai sensi dell’art. 480 c.p.c., onde consentirgli di conoscere con esattezza l’obbligo che il creditore intende tutelare in via esecutiva, nonché di eventualmente provvedere in via spontanea, nel termine ex art. 482 c.p.c., onde evitarla. Preliminarmente va ricordato che il decreto ingiuntivo opposto è già stato notificato ex art. 643 c.p.c. al debitore; pertanto, il comma 2 dell’art. 654 c.p.c., prevede che per intraprendere l’esecuzione, diversamente da quanto stabilito dall’art. 479 c.p.c., non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, essendo sufficiente inserire nel precetto i dati prescritti dalla norma. In particolare, si tratta: a) del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del d.i.; b) dell’apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (salvo per i precetti notificati dopo il 28 febbraio 2023, stante la modifica dell’art. 475 c.p.c. e la soppressione della formula esecutiva); c) della data di notifica del decreto ingiuntivo. Così l’ingiunto è nella condizione di individuare, inequivocabilmente, l’obbligazione o il titolo che la fonda: l’obbligo di pagamento delle somme è costituito infatti dallo stesso decreto ingiuntivo, ad es. quando il d.i. nasce provvisoriamente esecutivo o quando l’opposizione avverso di esso sia stata integralmente rigettata, sicché non può intimarsene il pagamento in forza della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione (che vale come titolo esecutivo limitatamente alle statuizioni di condanna diverse e ulteriori rispetto a quelle contenute nel provvedimento monitorio: sul punto v. Cass. civ. n. 23725/2024, in eclegal.it, del 19 novembre 2024, con nota di Cagliari). Condivisibilmente la decisione in commento si allinea a tale orientamento, ed afferma che l’assenza della menzione («del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l’esecutorietà del d.i.») lede il diritto di difesa dell’intimato, comportando «la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo» (così, Cass. civ. n. 27424/2023; conf. Cass. civ. n. 903/2024, nonché Cass. n. 21838/2025, resa con specifico riferimento alla omessa notifica del titolo esecutivo)». Da qui la convinzione che non occorra la deduzione – ad opera dell’opponente - delle ragioni per le quali la violazione della regola processuale ha determinato l’effettiva violazione del diritto di difesa o di altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo. Sicché, per tale ragione, è irrilevante la conoscenza che l’intimato possa aver acquisito aliunde circa l’esistenza di un provvedimento ex art. 648 c.p.c., concessorio della esecutorietà provvisoria, in corso di causa. Sul punto va anche posta l’attenzione su una pronuncia (Cass. civ. n. 8870/2022) che, richiamando un risalente pronunciamento (Cass. civ. n. 1656/1975), ha statuito che: «Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata, essendo sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio». A questo riguardo, la decisione in commento, dopo aver integralmente condiviso tale principio (trattandosi in quel caso di decreto ingiuntivo originariamente esecutivo, in quanto emesso ex art. 642 c.p.c.), specifica che la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c. attiene non solo all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventa esecutivo dopo la sua emanazione, o ai casi in cui l’opposizione a d.i. sia stata rigettata o il relativo giudizio si sia estinto, bensì a tutte le ipotesi prospettabili. Pervero, l’art. 654, comma 2, c.p.c., per la Corte, ha portata generale, trovando applicazione tutte le volte in cui il decreto ingiuntivo acquisti detta qualità dopo la sua emanazione (v. Cass. civ. n.1975/1972; Cass. civ. n. 3624/1980; Cass. civ. n. 199/1985; Cass. civ. n. 6536/1987) e, quindi, non solo nelle ipotesi di cui all’art. 653 c.p.c. (come pare invece affermare Cass. civ. n. 8870/2022 cit.); sicché, come condivisibilmente affermato dalla decisione in commento «nell’egida della norma in parola, ricade certamente anche il caso, che qui specificamente interessa, della concessione dell’esecutorietà nel corso del giudizio di opposizione, ex art. 648 c.p.c.». Riferimenti Andrioli, La esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione e il diritto di difesa, in Giur. cost., 1966, 93; Garbagnati, Il procedimento per decreto ingiuntivo, Milano, 1991, passim; Giordano, I gravi motivi per la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, in questo portale; Liebman, In tema di esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione, in Riv dir. proc., 1954, 129; Proto Pisani, Il procedimento di ingiunzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 307; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 497; Vaccarella-Sassani, «Revoca» e sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in Giur. it., 1995, IV, 273; Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 175 e ss. |