Cassazione n. 8630/2026: la T.U.N. è il nuovo parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute?

14 Maggio 2026

Con il commento alla sentenza n. 8630/2026, il Presidente Damiano Spera evidenzia la portata innovativa della decisione con cui la Corte di Cassazione attribuisce alla Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta dal d.P.R. n. 12/2025, il ruolo di nuovo parametro privilegiato della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute.

Massima

«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».

Il caso

Il giorno 5.4.2024 si verificava un incidente stradale tra due veicoli, a seguito del quale l’attore chiamava in giudizio il proprietario/conducente e la compagnia assicuratrice dell'auto antagonista e chiedeva (tra l’altro) il risarcimento del danno biologico permanente nella misura del 35% e di lunghi periodi di inabilità temporanea, oltre che del danno da sofferenza morale e psicofisica di elevata entità; chiedeva altresì l’aumento dei valori tabellari per la personalizzazione del danno subito (per cenestesi lavorativa e pregiudizio della propria attività amatoriale sportiva).

La compagnia assicuratrice eccepiva (tra l’altro) che il danno biologico subito dall'attore fosse pari al 25% di invalidità permanente e riteneva esaustiva l’acconto già versato di euro 100.000,00.

Il giudice instaurava il contraddittorio anche in ordine alla opportunità di disporre il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Cassazione, ex art. 363-bis c.p.c., circa l’applicazione nella fattispecie concreta, della Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del ben salute – Edizione 2024 oppure della Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), approvata con il d.P.R. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.

  • Parte attrice dichiarava che, nella fattispecie concreta, ratione temporis, dovesse applicarsi la Tabella milanese, in considerazione della circostanza che l'incidente di cui è causa si era verificato in data 5.4.2024
  • Parte convenuta, di contro, dichiarava che dovesse trovare applicazione, in via analogica, la T.U.N.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 4915 del 18.7.2025, in primo luogo chiariva l’ambito di applicazione diretta, oggettiva e temporale, del menzionato d.P.R. n. 12/2025.

  • In relazione alla causa genetica del danno in esame:

ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 12/2025, la T.U.N. si applica solo «ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata».

La TUN si applica, quindi, solo ai sinistri ex Titolo X Codice delle assicurazioni private e ai casi di malpractice medica ex art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”).

  • In relazione al tempo in cui si è verificato il fatto illecito:

l’art. 1, comma 18 della l. n. 124/2017 (cd. “Legge Concorrenza”) dispone: «la tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private […] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» e, quindi, dal 5.3.2025Il d.P.R. n. 12/2025, all’art. 5, dispone: «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e, quindi, dal 5.3.2025».

Il Giudice di Milano, quindi, illustrava le ragioni, prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, pro e contro l’applicabilità generalizzata della T.U.N. e proponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la soluzione dei quesiti, in questo commento ben evidenziati nel paragrafo successivo.

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con decreto depositato in data 17.9.2025, ha ritenuto che l’ordinanza predetta superasse tutte le condizioni di proponibilità richieste dall’art. 363-bis c.p.c. ed ha assegnato la questione oggetto del rinvio pregiudiziale alla Terza Sezione civile della Cassazione, che nell’udienza del 16.1.2026, riservava la causa in decisione per l’enunciazione del principio di diritto.

I quesiti posti alla Corte di Cassazione

Se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da stradale sinistro della circolazione avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del d.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5.3.2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

  1. in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, «quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.»;  
  2. oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del d.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
  3. oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, in base alle peculiarità della fattispecie concreta.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione in data 7.4.2026 ha deciso sul rinvio pregiudiziale con sentenza n. 8630/2026

La sentenza, dopo aver spiegato le ragioni pro e contro l’estensione generalizzata della T.U.N., perviene alla soluzione assunta (richiamata nell’abstract) con argomentazioni molto raffinate ed articolate che suggeriscono l’opportunità della schematizzazione che segue per agevolarne la lettura e la comprensione; a tal fine, fatte salve diverse indicazioni, tutte le espressioni virgolettate che seguono si riferiscono al testo della motivazione della sentenza n. 8630/2026.

Il quesito posto alla Cassazione

Il quesito «si incentra, pertanto, sulla possibilità o meno di una applicazione generalizzata della T.U.N., anzitutto sotto il profilo dell’efficacia temporale con riferimento a danni derivanti da sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, nonostante quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025».

Il quesito, ai fini della rilevanza della questione posta nel rinvio pregiudiziale, non poteva che riguardare la fattispecie concreta oggetto del giudizio (un incidente stradale ante 5.3.2025), ma si pone anche evidentemente per i casi di malpractice medica ante 5.3.2025 e la Cassazione correttamente «si interroga, infatti, sulla possibilità che la T.U.N. sia destinata o meno ad assurgere a parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute, indipendentemente dal contesto in cui il fatto generatore del danno si collochi, tanto ratione temporis, quanto ratione materiae».

L’equità ex art. 1226 e 2056 c.c. come principio generale di giustizia nella liquidazione del danno non patrimoniale

Ai sensi dell’art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.), «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa». Trattasi dell’equità integrativa, che «governa la liquidazione del danno non patrimoniale. […] l’equità integrativa, che viene richiamata dalle norme nell’ambito del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale, consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia. Ne consegue che l’equità, soprattutto nella sua declinazione integrativa, non si pone in contrasto con il diritto, ma è essa stessa regola giuridica, destinata a operare come tale in forza di un espresso mandato conferitole dalla legge. La caratteristica tipologica del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale è data, dunque, dalla sua natura ontologicamente equitativa, poiché attraverso di esso l’equità integrativa è destinata ad inverarsi».

Le funzioni dell’equità nella liquidazione del danno e la sentenza Cass. n. 12408/2011

Le funzioni dell’equità nella liquidazione del danno sono:

  • «la realizzazione della giustizia nel caso concreto»;
  • «la garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi».

Per la sentenza in esame, la Cass. sentenza n. 12408/2011 ha posto rilievi critici circa la proliferazione di differenti criteri liquidatori, ritenendola «un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto “forum shopping”) o resistenze strumentali».  

«È stata così inaugurata una stagione di ‘supplenza giudiziaria’, individuandosi proprio nelle Tabelle elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano il parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico, riconoscendo ad esso una vocazione generale».

«I dati convenzionali contenuti nelle tabelle sono stati progressivamente riconosciuti come espressione della misura dell’equità e quali parametri di riferimento per l’esercizio della valutazione equitativa nel caso concreto».

Criteri di costruzione della curva del danno non patrimoniale secondo la tabella milanese

La tabella del danno biologico elaborata dall’Osservatorio di Milano si caratterizza anche «per il pregio dei meccanismi di liquidazione» dalla stessa contemplati:

  • l’impiego di parametri basati su un sistema a punto variabile: l’importo del risarcimento è modulato «sia con riguardo alla percentuale di invalidità, accertata secondo i barèmes medico-legali, sia con riguardo all’età del danneggiato»;
  • la curva liquidatoria cresce «in modo direttamente proporzionale rispetto all’aumento dei postumi permanenti e inversamente proporzionale rispetto all’età»;
  • per garantire, nel caso concreto, una piena realizzazione del principio di equità, «la tabellazione ‘pretoria’ ha ammesso, in presenza di circostanze eccezionali e peculiari, uno scostamento dai valori da esse previsti, contemplando la possibilità per il giudice di ricorrere alla c.d. ‘personalizzazione’, al fine di cogliere la concreta materialità del danno risarcibile«. Pertanto, l’aumento del valore monetario del danno biologico dinamico-relazionale può essere effettuato dal giudice «solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l’id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento».
  • «La liquidazione del danno non patrimoniale, in forza del ‘giudizio secondo equità’, in assenza di coordinate o limiti normativamente imposti (che danno luogo, pertanto, al ‘giudizio secondo diritto’), non può mai disancorarsi dal caso concreto», per non «collidere, da un lato, con la funzione essenzialmente compensativa del risarcimento del danno e, dall’altro, con il principio di integralità che lo informa, ai sensi dell’art. 1223 c.c.».

Gli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Private: «giudizio secondo diritto». Le tabelle pretorie: «giudizio secondo equità»

Premesso che l’art. 138 è rimasto inattuato per oltre 19 anni, e cioè fino al citato d.P.R. n. 12/2025, gli articoli 138 e 139 prevedono ora un modello normativo per un «giudizio secondo diritto», applicabile alla liquidazione dei pregiudizi alla salute derivanti da fattispecie di responsabilità civile riconducibili al Titolo X del Codice delle Assicurazioni private e a malpractice sanitaria, ai sensi dell’art. 7, legge n. 24/2017 (con l’avvertenza che, in relazione all’art. 138, a questi fini si ha riguardo solo ai sinistri verificatisi dal 5.3.2025 in poi). 

Le tabelle pretorie prevedono, invece, un «giudizio secondo equità», «sciolto, dunque, dai limiti cogenti che solo un sistema di tabellazione di fonte normativa avrebbe potuto imporre». Le tabelle pretorie, quindi, «non sono dotate di valore normativo, in quanto non riconducibili all’esercizio di potestà legislativa o regolamentare da parte di un organo istituzionalmente competente. Il potere di procedere alla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale è, infatti, attribuito al giudice direttamente dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.) e, quindi, può subire limitazioni soltanto per espressa previsione normativa, come è certamente accaduto con riferimento alle liquidazioni dei danni non patrimoniali causati da sinistri verificatisi in data posteriore al 5 marzo del 2025».

«I parametri tabellari hanno rappresentato essenzialmente il risultato di una tipizzazione di giudizi valutativi compiuti secondo equità e, dunque, il portato di un dato empirico e certamente non normativo quoad origine»; conseguentemente «il dato tabellare di origine ‘pretoria’ rappresenta una “cristallizzazione” del giudizio equitativo».

Le tabelle «assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c. e ciò non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità».

La natura ontologicamente equitativa del giudizio di liquidazione consente l’applicazione generalizzata della T.U.N.

«Le considerazioni di sistema che precedono consentono di ribadire che l’asse fondamentale attorno al quale deve gravitare la soluzione della questione di diritto sottoposta a questa Corte è rappresentato dall’equità, che informa la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Ebbene, ad avviso del Collegio, è sempre dalla natura ontologicamente equitativa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale che discende la facoltà del giudice di avvalersi, in sede di liquidazione del danno biologico derivante da lesioni macropermanenti, della criteriologia di fonte legale prevista dalla Tabella Unica Nazionale anche con riferimento a fatti generatori verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del decreto che l’ha introdotta».

Con procedimento analogo a quello posto a fondamento della citata sentenza della Cassazione n. 12408/2011 (e analoghe successive) che attribuì rilevanza alle tabelle pretorie «come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona e, dunque, per l’individuazione di un elemento di una norma giuridica, qual è quella dell’art. 1226 c.c.», si deve ora ritenere - lo si anticipa - che l’intervento della novità normativa del 2025, al di là di quanto il legislatore ha ritenuto di disporre circa l’oggetto della sua diretta efficacia applicativa, assuma, per i giudizi che postulino l’applicazione dell’art. 1226 c.c. a fatti pregressi, il valore di parametro per la concretizzazione della detta norma».

Irrilevanza dell’eccezione di incostituzionalità

La Corte di Cassazione, correttamente, prescinde dalla necessità di procedere ad una delibazione delle censure di illegittimità costituzionale proposte da una parte della dottrina  sul testo del d.P.R. 12/2025, in relazione agli artt. 3, 32 e 76 Cost., perché tali doglianze investono il ‘giudizio secondo diritto’ che il D.P.R. ha introdotto dal 5 marzo 2025 in poi; «ed è questo un ambito che non riguarda, anzitutto, la questione pregiudiziale così come posta dal giudice rimettente e, comunque, la caratura della relativa decisione ad opera di questa Corte, muovendosi l’una e, in ogni caso, l’altra […] esclusivamente entro il perimetro del ‘giudizio secondo equità’. L’indagine ha per oggetto «un’applicazione della T.U.N. ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 non già diretta o attraverso l’analogia iuris, bensì mediata, attraverso una valutazione equitativa ancorata agli artt. 1226 e 2056 c.c.».

Sì all’applicazione indiretta della T.U.N. - No all’applicazione per analogia iuris, in mancanza di una lacuna normativa

Per la Cassazione, sussistono «valide ragioni a favore di un’applicazione della T.U.N. quale parametro equitativo in relazione ai sinistri causativi di danno non patrimoniale alla salute che si giustifica in via c.d. ‘indiretta’, ossia al di fuori del perimetro di applicazione diretta delineato dalla legge sul piano temporale e oggettivo e a prescindere dal ricorso all’analogia iuris, secondo una prospettiva che trova riscontro embrionale anche nell’obiter dictum di Cass. n. 11319/2025». 

Al contrario, il ricorso all’analogia iuris, «finirebbe per vincolare il giudice a un utilizzo indefettibile del parametro medesimo nel giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale. Sarebbe, infatti, arduo ipotizzare un’applicazione diretta e “obbligatoria” della tabella al di fuori dei casi in cui, per espressa previsione normativa, essa è prevista, giacché il d.P.R. n. 12/2025 e prima ancora la legge n. 124/2017 (c.d. “legge Concorrenza”) hanno inteso circoscrivere l’ambito di applicazione diretta della Tabella sia sotto il profilo cronologico, che sotto quello oggettivo. Inoltre, una simile impostazione, oltre a porsi in contrasto con il dato normativo, non sarebbe compatibile con la natura ontologicamente equitativa di tale giudizio, che esclude – in mancanza di una previsione normativa di diretta applicazione - la possibilità di comprimere automaticamente, perché appunto non direttamente dal legislatore specificata per i fatti pregressi, la discrezionalità giudiziale. 

In mancanza di limiti cogenti espressamente stabiliti dal legislatore, l’esercizio di tale discrezionalità incontra, infatti, come unici confini quelli derivanti dai principi di equità e di parità di trattamento, che ne delimitano l’ambito operativo e ne garantiscono, al contempo, la razionalità e la controllabilità. Del resto, l’analogia iuris presuppone una lacuna normativa da colmare mediante l’estensione di una disciplina prevista per una fattispecie diversa, ma ritenuta omogenea; presupposto che non ricorre nel caso della liquidazione del danno non patrimoniale, la quale è già compiutamente regolata sul piano dei principi dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che attribuiscono al giudice un potere-dovere di valutazione equitativa».

Peraltro, l’applicazione retroattiva della T.U.N. è espressamente esclusa dalla normativa vigente: art. 1, comma 18 legge n. 124/2017 e art. 5 del D.P.R. n. 12/2025.

Inoltre (a parte la non necessità di procedere ad una delibazione delle censure di illegittimità costituzionale), «potrebbe predicarsi una disapplicazione del predetto d.P.R., in parte qua e, segnatamente, con riguardo alla previsione di una clausola di entrata in vigore, sul presupposto che il Governo, nell’esercizio della delega, ne avrebbe ecceduto i limiti, ritenuti circoscritti alla sola determinazione dei criteri di quantificazione degli importi risarcitori e non estesi alla previsione di un termine di efficacia».  

«Come osservato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1282/2024, la previsione in esame non risulta inopportuna in considerazione della successione nel tempo delle tabelle applicabili, la cui rilevanza non può essere trascurata, ancorché essa abbia riguardato l’avvicendamento tra tabelle di matrice esclusivamente giurisprudenziale - e, dunque, prive di valore normativo, ma progressivamente assurte, per le ragioni già richiamate, a parametro di riferimento dell’equità integrativa in ambito liquidatorio — e una tabella di fonte normativa».

In definitiva, «la T.U.N. può ritenersi suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta, dovendosi riconoscere non solo la sua idoneità a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria in tale ambito, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato».

L’utilizzo generalizzato della T.U.N. in via indiretta non contrasta con alcuna presunta volontà contraria del legislatore

L’utilizzo indiretto della T.U.N. non contrasta neppure «con alcuna presunta volontà contraria del legislatore, [...] poiché il fondamento ultimo della liquidazione del danno – nei casi in cui la legge non ponga espressamente limiti – risiede proprio negli artt. 1226 e 2056 c.c. e, in particolare, nel principio di equità. Tanto può sostenersi anche con riferimento alle liquidazioni rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 138 c.a.p., ma che abbiano ad oggetto pregiudizi alla salute causati da sinistri anteriori all’entrata in vigore della T.U.N.» (e, cioè, anteriori al 5.3.2025). 

«Analogamente, alla luce dell’illustrato principio, non sussistono neppure ragioni ostative all’estensione della T.U.N. sotto il profilo oggettivo, se la si considera non come limite assoluto, ma come parametro di equità della liquidazione del danno non patrimoniale, fornendo essa adeguate garanzie di equità» (e, quindi, per tutti i sinistri, anche non riconducibili al Titolo X del Codice dele Assicurazioni private e alla malpractice medica).

«In primo luogo, tali garanzie trovano fondamento proprio nella fonte normativa da cui la T.U.N. promana, conferendo al nuovo dato tabellare un crisma di equità già sul piano formale».

«Inoltre, una tabellazione su base nazionale è particolarmente idonea a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati in forza dei caratteri di generalità e astrattezza che le sono garantiti dalla sua matrice legale».

Anche il prestigio delle Tabelle milanesi era fondato sulla loro ampia diffusione sul territorio nazionale, congiuntamente alla loro intrinseca razionalità. Tuttavia, le “tabelle pretorie”, essendo «elaborate sulla base dell’analisi di precedenti, l’empirismo su cui si fondano può potenzialmente minarne l’effettiva capacità uniformante, tanto più quanto meno decifrabili risultino i precedenti stessi, ossia quando dalla motivazione non sia possibile comprendere quali profili del danno-conseguenza il giudice abbia concretamente valorizzato per determinare l’importo finale del risarcimento».

Medesimi criteri della T.U.N. e della Tabella milanese nella costruzione della curva dei risarcimenti – risultano sfumate le differenze dei valori monetari 

«Se, dunque, la derivazione legale della T.U.N., da un lato, assicura equità sul piano formale, dall’altro la sua capacità di orientare il giudizio equitativo si manifesta pienamente anche sul piano sostanziale. L’equità si realizza, infatti, sia attraverso il meccanismo di costruzione della liquidazione previsto dalla tabella normativa, sia per la stessa struttura dell’importo risarcibile».

«Analogamente alle tabelle di Milano, [con la T.U.N.] la liquidazione del risarcimento del danno biologico si fonda su un sistema a punto variabile, caratterizzato da una modularità garantita dalla progressiva riduzione del valore in funzione dell’età della vittima (sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale) e da un incremento più che proporzionale in relazione all’aumento percentuale dei postumi permanenti

In questi termini, il dubbio sull’opportunità di un’estensione generalizzata ratione temporis e ratione materiae del perimetro applicativo della T.U.N. a liquidazioni ivi non ricomprese in via diretta, fondati sull’assunto che gli importi risarcitori ivi previsti risultino inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, si rivela più apparente che reale. Ciò perché l’equità del giudizio liquidatorio che le diverse tabelle possono orientare, in forza degli artt. 1226 e 2056 c.c., tende a far sfumare le relative differenze degli importi liquidabili. Ciò che rileva è l’idoneità del meccanismo liquidatorio a garantire l’equità sul piano sostanziale».

La T.U.N. costituisce un criterio equitativo più pregnante e non “meno equo” delle tabelle pretorie

Le tabelle milanesi costituiscono “regole integratrici del concetto di equità”.

«Con l’emanazione della Tabella Unica Nazionale, si deve ritenere che anche tale parametro fornisca, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno più pregnanti per essere state espresse da un atto normativo e, dunque, dalla valutazione del legislatore rispetto a quelle offerte dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, a prescindere dal formale scarto dell’importo monetario riconoscibile al danneggiato, sulla base dell’una o dell’altra tabella. In ogni caso, una volta constatato che per i fatti pregressi non esiste una legge e che occorre, quindi, liquidare il danno facendo ricorso all’equità, non potrebbe certo sostenersi che tra due modelli di equità astrattamente utilizzabili, l’uno di fonte normativa e l’altro di fonte ‘pretoria’, il secondo sia ‘più equo’ del primo».

La parità di trattamento non si riduce a un mero raffronto di valori monetari

«La garanzia di parità di trattamento non dipende esclusivamente dal valore economico a valle del pregiudizio risarcibile, ma risiede a monte nei meccanismi di determinazione del predetto importo. [...] In definitiva, la parità di trattamento non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo. Non è, dunque, possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare».

Bisogna «superare l’obiezione di una parte della dottrina, la quale ha contestato che sia l’equità il fondamento della T.U.N., giacché a siffatta conclusione si opporrebbe la previsione dell’art. 138 c.a.p., che attribuisce un ruolo centrale ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui in base all’elaborazione giurisprudenziale, intendendo così riferirsi necessariamente alla ‘tabella milanese’, che, diversamente dalla T.U.N., ha raggiunto nel corso degli anni un rilevante grado di diffusione. 

Va, infatti, considerato che una tale opzione interpretativa, da un lato, finisce per riconoscere valore normativo ai criteri di elaborazione giurisprudenziale, che per loro stessa natura ne sono sprovvisti, e, dall’altro, intende formalisticamente il riferimento operato dalla norma come rivolto ai valori monetari degli importi risarcitori delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, anziché ai criteri metodologici e, in particolare, ai meccanismi di determinazione di tali valori, ritenuti congrui dalla giurisprudenza di questa Corte e che soli sono in grado di fornire un equo ristoro del danno. 

È, infatti, alla struttura e ai criteri metodologici di calcolo dei suddetti importi che la norma, ragionevolmente, deve intendersi riferita. In altri termini, il rinvio operato dal citato art. 138 ai criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza non può cristallizzarsi ai valori monetari».

«In questa prospettiva, dunque, i parametri delineati dalla T.U.N. risultano pienamente coerenti rispetto ai criteri di metodologici sottostanti alla determinazione degli importi risarcitori. D’altro canto, la stessa lettera della legge, là dove è articolata con l’espressione “tenuto conto”, palesemente esclude l’automatismo predicato dalla dottrina in discorso, evidenziando che il legislatore avrebbe dovuto solo considerare le tabelle giurisprudenziali come punto di riferimento per le sue valutazioni, appunto di legislatore».

«La valutazione equitativa è nozione relativa e non assoluta e, quindi, non può affidarsi a criteri immutabili. Pertanto, il cambiamento del quadro normativo costituisce, per l’appunto, uno di quei fattori che può giustificare una modifica dei parametri dell’equità». 

I valori monetari nella T.U.N. e nella Tabella milanese

Da una comparazione complessiva degli esiti liquidatori derivanti dalla T.U.N. e dalla tabella milanese, risultano differenze sostanzialmente contenute. 

«In particolare, la T.U.N. prevede risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle tabelle milanesi per percentuali di invalidità comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l’82° e il 100°, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più elevati nella fascia intermedia, corrispondente ai gradi di invalidità tra il 36 e l’82 per cento. Inoltre, come rilevato nella relazione illustrativa dello Schema di Decreto, le differenze tra il valore del punto-base previsto dalla T.U.N. e quello delle tabelle milanesi risultano adeguatamente compensate dalla divergenza dei moltiplicatori applicati, i quali, nella T.U.N., sono complessivamente più elevati rispetto a quelli contemplati dalla Tabella di Milano. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla divergenza tra gli importi riconosciuti dalle tabelle milanesi e dalla T.U.N. per la liquidazione del danno biologico temporaneo, nonché alla previsione di diversi limiti agli incrementi riconoscibili a titolo di personalizzazione del danno. Si ribadisce, inoltre, che la tabella normativa è quella che meglio coglie ed attua la progressività risarcitoria, assicurando — diversamente dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ — una curva di crescita dell’importo liquidabile di tipo più che proporzionale in relazione alle variazioni in aumento della percentuale di invalidità».

La giurisprudenza di legittimità sui criteri di liquidazione del danno con la tabella milanese nel giudizio di appello

«La garanzia della parità di trattamento non si realizza esclusivamente attraverso il meccanismo di determinazione del valore economico del risarcimento, bensì anche mediante l’aggiornamento della criteriologia valutativa impiegata […], sicché la parametrazione alla quale il giudice è chiamato ad attingere è necessariamente quella vigente e attuale al tempo della liquidazione».

Pertanto, «la sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate dal giudice di primo grado, intervenuta nelle more del giudizio di appello, incidendo sui criteri logico-orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, legittima il danneggiato che abbia impugnato la decisione al fine di ottenere una diversa quantificazione del risarcimento avvenuta secondo le tabelle ‘pretorie’, ad invocare le nuove tabelle».

«La liquidazione operata sulla base di tabelle non più attuali si risolve, infatti, in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., dovendosi ritenere la tabella aggiornata immediatamente applicabile in quanto, allo stato dell’arte, maggiormente idonea ad assicurare l’effettivo ristoro del danno subito».

«Il giudice di appello, nel determinare l’ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha due obblighi:

a) utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione;

b) liquidare l’obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all’attualità, con applicazione pertanto delle tabelle nel loro valore aggiornato. Da ciò discende che la mancata applicazione di tabelle aggiornate viene a determinare, comunque, un errore da parte del giudice del merito, nella aestimatio del danno o nella relativa taxatio (Cass. n. 29320/2022; Cass. n. 21630/2023) […] il giudice d’appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte» (Cass. n. 22183/2025).

Applicazione della T.U.N. nel giudizio di primo grado

«In linea con i riferiti consolidati indirizzi interpretativi può, dunque, in primo luogo ritenersi che nei giudizi di primo grado la Tabella Unica Nazionale rientri tra gli strumenti a disposizione del giudice per l’esercizio dell’equità per ogni liquidazione effettuata a partire dal 5 marzo 2025, a prescindere dalla data di verificazione del sinistro».

«I parametri offerti dalla Tabella Unica Nazionale costituiscono un punto di riferimento attuale e significativo, in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, trattandosi di tabelle di più recente emanazione rispetto a quelle di elaborazione ‘pretoria’ attualmente in uso».

«Alla luce delle considerazioni che precedono, può, quindi, concludersi che la T.U.N., pur condividendo con le tabelle di elaborazione ‘pretoria’ la caratteristica di non costituire un limite cogente al giudizio equitativo nelle liquidazioni del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute al di fuori dei casi di applicazione diretta previsti dalla legge, è suscettibile nei giudizi di primo grado di un’applicazione generalizzata in via indiretta, anche al di fuori dei casi in cui la legge ne prevede l’applicazione diretta e costituisce parametro liquidatorio privilegiato».

Applicazione della T.U.N. nel giudizio di appello

«Ci si deve domandare se, intervenuta nel giudizio di primo grado una liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’, in un giudizio di appello in cui vi sia stata impugnazione sul quantum senza porre in discussione la loro applicabilità come parametro dell’equità, ma censurandola solo nelle sue modalità o solo nella quantificazione, la sopravvenienza della T.U.N. possa essere invocata dalla parte appellante o addirittura disposta d’ufficio dal giudiceLa risposta dev’essere negativa, in quanto sul criterio di liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’ sussiste cosa giudicata interna. L’applicazione della T.U.N. può, invece, essere invocata in appello o disposta dal giudice di appello se l’appello abbia censurato che l’applicazione della tabella ‘pretoria’ scelta fosse conforme all’art. 1226 c.c. In tal caso, infatti, l’esservi stata devoluzione del giudizio sulla stessa correttezza della individuazione del criterio equitativo esclude che vi sia giudicato interno preclusivo».   

Applicazione della T.U.N. nel giudizio di Cassazione

«In eventuali giudizi di cassazione rispetto ai quali sia sopravvenuta la T.U.N., se il ricorso non abbia attinto la scelta della tabella ‘pretoria’, ma solo il modo ed il quantum della sua applicazione, non è possibile evocare la T.U.N. come fatto giustificativo di una diversa applicazione dell’art. 1226 c.c. L’invocazione è possibile se si è censurata l’applicazione stessa da parte del giudice di merito di una tabella ‘pretoria’Analogamente un’impugnazione in cassazione che censuri detta applicazione può essere basata anche sull’invocazione della T.U.N. Naturalmente, dati i limiti del giudizio di cassazione, l’invocazione della T.U.N. è possibile solo se non postula accertamenti di fatto, cioè se si colloca esclusivamente sul piano della quaestio iuris dell’art. 1226 c.c.».

L’applicazione indiretta della T.U.N. cioè oltre i suoi limiti cogenti, richiede una congrua motivazione dei fatti che giustificano l’attribuzione del valore economico

«Proprio alla luce della centralità che assume al riguardo il principio di equità che fonda il giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di limiti cogenti, non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N. nelle fattispecie in cui essa non trovi applicazione diretta, né sostenerne l’idoneità automatica a garantire la funzione compensativa del risarcimento secondo il principio di integralità, senza che tale applicazione sia corredata da una motivazione congrua. La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione, che devono essere necessariamente valorizzati ai fini dell’attribuzione di un valore economico al pregiudizio sofferto».

«La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile». 

«In particolare, l’onere motivazionale può considerarsi assolto solo allorquando il giudizio equitativo sia espressione di una valutazione critica delle peculiarità del caso concreto, che, attraverso la motivazione, evidenzi una propria tenuta logico-argomentativa» (centralità della motivazione già affermata dalla Cassazione in relazione alle liquidazioni effettuate con le tabelle pretorie: cfr. Cass. n. 37009/2022 e Cass. n. 17389/2025).

L’onere di motivazione è ancora più pregnante nei casi in cui il giudice decide di discostarsi dai parametri monetari indicati nella T.U.N., in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta

Deve affermarsi che la motivazione «assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri» stabiliti nella T.U.N., in ragione della forza che comunque le si deve riconoscere indirettamente quale parametro per la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., per essere frutto di una aestimatio legislativa.

Il mero scostamento dalla T.U.N. «non costituisce di per sé vizio di legittimità: la rilevanza della tabella risiede nella sua sostanziale idoneità a orientare verso risultati congrui in astratto. Pertanto, il giudice può motivatamente discostarsene in presenza di fatti straordinari o particolarmente rilevanti che giustifichino un adeguamento diverso del quantum risarcitorio (Cass. n. 26308/2019). Questa linea interpretativa è coerente con l’orientamento secondo cui, se il giudice omette di considerare fatti decisivi che avrebbero giustificato lo scostamento dai parametri tabellari, il vizio deducibile è quello di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27562/2017)». Già per il superamento delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ si è ritenuta necessaria una motivazione adeguata, «tanto più la necessità di tale motivazione deve valere nel caso in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri della T.U.N., eventualmente reputando con adeguata specifica motivazione nel caso concreto le tabelle ‘pretorie’ più idonee ad integrare il paradigma equitativo».

La T.U.N., infatti, in virtù della sua derivazione normativa, esercita una forza individuatrice del parametro dell’equità di cui all’art. 1226 c.c. e impone perciò cautele particolari in caso di discostamento. Discostamento che deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile – lo si deve sottolineare - nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella e tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica».

«Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto.

E la motivazione – ripetesi - dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’ambito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.» 

Osservazioni

La Cassazione, dunque, sulla base di tutte queste dotte e complesse argomentazioni, ha enunciato il principio di diritto richiamato sopra nell’abstract, sulla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano.

Si tratta indubbiamente di una svolta storica nell’evoluzione giurisprudenziale sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.

Il pensiero corre al 2011, alla sentenza Cass. n. 12408/2011 (c.d. “sentenza Amatucci”), da cui, in definitiva, prende le mosse la sentenza in commento al fine di perseguirne la medesima ratio ispiratrice: il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, ai sensi dell’art. 1226 c.c., deve realizzare la giustizia nel caso concreto e garantire la parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi (la duplice funzione dell’equità scolpita nella sentenza in esame).

Il percorso motivazionale, tuttavia, poggia su una differenza sostanziale profonda: nel 2011, il legislatore era “in letargo” e bisognava selezionare il criterio di liquidazione tra le “tabelle pretorie”; la citata sentenza n. 12408/2011 attribuì il primato a quella milanese, quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. e la sanzione, per chi se ne discostasse senza congrua motivazione, fu ravvisata nel vizio della sentenza per violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Nella sentenza in commento, invece, l’ottica è rovesciata: gli artt. 1 e 5 del d.P.R. n. 12/2025 e l’art. 1, comma 18 della Legge n. 124/2017 prescrivono la cogente applicazione della normativa in due specifici ambiti settoriali ratione temporis e ratione materiae (come sopra ampiamente illustrato). Pertanto, per un verso, ne è risultata necessariamente più complessa la motivazione dell’applicazione generalizzata (“indiretta”) della T.U.N. per garantire la parità di trattamento; per altro verso, lo scostamento dalla T.U.N. non può mai comportare vizio di violazione di legge, che, già prima facie, sarebbe infondato, in considerazione del chiaro (e direi contrario) tenore letterale della normativa citata. Da qui la necessità per la Cassazione di richiamare, nell’ipotesi di ingiustificato scostamento dai parametri della T.U.N., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

Vorrei evidenziare che la motivazione (sia pure in termini minimali) è necessaria anche allorché la T.U.N. venga adottata, in via diretta o indiretta, perché il giudice dovrà sempre spiegare (così come accade nell’applicazione delle tabelle milanesi) per quali ragioni la valutazione astratta del criterio normativo trovi piena rispondenza nella attribuzione dei valori monetari in concreto adottati.

Nell’ipotesi di applicazione “indiretta” della T.U.N. oltre i casi normativamente previsti, il giudice dovrà, sia pure molto succintamente (richiamando quanto meno il principio di diritto espresso nella sentenza Cass. 8630/2026), motivare le ragioni che promuovono la T.U.N., per la sua natura legale, a “parametro liquidatorio privilegiato” dell’equità.

La motivazione dovrà essere certamente più pregnante quando il giudice voglia, al contrario, discostarsi dall’applicazione indiretta della T.U.N., con l’ulteriore avvertenza che la motivazione «dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’ambito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.».

La Cassazione evita di fare esempi sulle “circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta” che possano giustificare “lo scostamento dai parametri della T.U.N.”.

La Suprema Corte non prende, quindi, specifica posizione circa le conseguenze di una generale applicazione estensiva della T.U.N., e, in particolare, sulle annotazioni critiche, che avevo esposto nell’ordinanza del Tribunale di Milano n. 4915/2025: le ipotesi di danno alla salute cagionato da reato doloso, la peculiare fattispecie di danno biologico terminale e, più in generale, il limite della esaustività del risarcimento del danno, prescritto dall’art. 138, quarto comma del codice delle Assicurazioni.

Questo silenzio potrebbe essere interpretato come una scelta prudente: consentire alla giurisprudenza di merito di prendere posizione sulla possibile casistica, per poter intervenire con finalità nomofilattica in un momento successivo.

Rimangono aperte (tra le altre) anche le questioni relative all’accertamento, liquidazione e motivazione del danno morale, dovendosi chiarire i criteri in base ai quali attribuire i valori monetari indicati nelle tre curve di risarcimento di cui al D.P.R. n. 12/2025.

Altro nodo da sciogliere è se le «buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente», approvate dalla S.I.M.L.A. nel marzo 2025, ex art. 5 Legge Gelli-Bianco, impongano una modifica del quesito medico-legale, prescrivendone la necessaria adozione da parte del C.T.U. medico-legale, fatte salve comprovate e motivate peculiarità della fattispecie concreta.

Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, giova premettere che la Cassazione in esame afferma che «il rinvio operato dal citato art. 138 ai criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza non può cristallizzarsi ai valori monetari» e che la parità di trattamento «si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare».

Tuttavia, non può sottacersi che, in relazione al danno biologico temporaneo, sussista un enorme divario tra i valori monetari della T.U.N. e quelli indicati nella tabella milanese.

Infatti (come ho rilevato nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale), ai fini della liquidazione del danno biologico temporaneo, emergono queste notevoli differenze:

  • l’art. 3 del d.P.R. n. 12/2025 dispone che «1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 2. L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1»;
    • ai sensi dell’art. 139 citato, il D.M. 16.7.2024 (vigente all’epoca dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale) ha fissato in euro 55,24 l’importo per la liquidazione del danno biologico per ogni giorno di inabilità assoluta; quindi, l’importo massimo liquidabile pro die è pari ad euro 88,38;
  • la Tabella milanese (Edizione 2024) prevede, per la liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, la somma complessiva pro die di euro 115,00;
    • è poi previsto «l’aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità fino a max 50%» e, quindi, fino all’importo massimo di euro 172,50.

E, dunque, la rilevante divergenza dei valori monetari per la liquidazione del danno biologico temporaneo, previsti nella Tabella milanese e nella T.U.N., potrebbe consentire di discostarsi da quest’ultima quale «circostanza del tutto peculiare della fattispecie concreta»?

In proposito, appare tuttavia opportuno aggiungere che, secondo la prevalente Medicina legale, non si giustificano (di regola) differenze  per la vittima, rispetto ai pregiudizi dinamico relazionali subiti  nel periodo di inabilità temporanea, tra un danno biologico che, successivamente, venga accertato come micropermanente ovvero come macropermanente. Per esempio: un giorno di degenza ospedaliera comporta, in entrambi i casi, la medesima «incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato» (ex artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni). Differenze sussistono, invece, in relazione alla componente di danno non patrimoniale riconducibile al danno morale (alias, sofferenza soggettiva interiore): la diversa consapevolezza della vittima durante il periodo di inabilità temporanea di dover cambiare, più o meno radicalmente, la propria vita in futuro, dopo la fine della malattia. Da questo punto di vista, l’incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento (previsto per le macropermanenti dal d.P.R. n. 12/2025) per la liquidazione del danno morale appare fondato, quindi, su una ragionevole premessa medico legale. 

Vi è poi un’ulteriore, complessa, questione problematica: è ipotizzabile anche per le c.d. “micropermanenti” (invalidità dall’1% al 9%) un’applicazione “indiretta” dei criteri di liquidazione del danno ex art. 139 Codice Assicurazioni ad ambiti diversi dalla R.C. Auto e R.C. Sanitaria? 

Invero, i valori monetari della TUN sono complessivamente in armonia con quelli indicati nella Tabella milanese dal 10% al 100% di invalidità permanente e ciò costituisce premessa giustificatrice della motivazione della sentenza n. 8630/2026 sull’applicazione indiretta anche ai danni alla salute conseguenti a fatti illeciti per i quali non è prevista l’assicurazione obbligatoria.

Tuttavia, lo scenario appare molto diverso per le micropermanenti.

È condivisa, nella prevalente dottrina e giurisprudenza, la tesi che si deve escludere l’applicabilità del D.M. (che viene emesso ogni anno ai sensi dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni private), per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, a tutti i sinistri e, quindi, anche a quelli aventi genesi causale diversa da quelli disciplinati dal Titolo X del Codice delle Assicurazioni privati e dalla legge n. 24/2017, per le seguenti ragioni:

  • i valori monetari, previsti dal citato D.M. 16.7.2024 per il danno biologico permanente, sono molto diversi da quelli indicati per le micropermanenti (dall’1% al 9% di invalidità) oggetto della Tabella milanese – Edizione 2024;
  • per i casi di cogente applicazione dell’art. 139, la personalizzazione è prevista con aumento fino al 20% dell’importo standard e invece, per la Tabella milanese, tale aumento è consentito fino al 50%;
  • molto diversi (come innanzi accennato) sono anche i valori monetari per la liquidazione del danno biologico temporaneo: euro 55,24 per il D.M. 16.7.2024 ed euro 115,00 previsti dalla Tabella milanese;
  • i valori monetari riconducibili all’art. 139 in esame hanno già superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014, con la seguente motivazione: «orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza». Pertanto, l’estensione della normativa ex art. 139 in esame, a fatti illeciti diversi da quelli non coperti da obbligatoria copertura assicurativa, non consentirebbe di giustificare il risarcimento del danno calcolato con valori monetari molto ridotti rispetto a quelli previsti nella tabella milanese.

Ovviamente, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi nell’ipotesi in cui venisse emanato un altro d.P.R. che aumentasse (nella misura di circa il 30%) i valori monetari per il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 139 Codice Assicurazioni. In tal caso, si potrebbe certamente ipotizzare una applicazione “indiretta” dell’art. 139 a tutte le fattispecie di liquidazione del danno biologico micropermanente, indipendentemente dal contesto in cui il fatto generatore del danno si collochi ratione materiae.

Su tutte queste problematiche, affrontate o sottese nella sentenza n. 8630/2026, l’Osservatorio di Milano è già al lavoro per continuare «il costante riferimento, e la altrettanto costante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l’organo deputato all’elaborazione delle tabelle milanesi – interlocuzione, sia pur indiretta» (in questi termini, Cass., ord. n. 26826 del 6.10.2025, Pres. e est. dott. G. Travaglino).

Lo scopo è sempre quello di rendere prevedibili le decisioni giudiziarie, agevolando così le transazioni stragiudiziali delle liti, e garantire il diritto delle vittime ad una sentenza giusta e condivisa, che possa più agevolmente essere confermata nei successivi gradi del giudizio.

Riferimenti

Avv. Alessandro Benni de Sena, “L’ineffabile danno non patrimoniale: la Cassazione tra T.U.N. e tabelle milanesi”, in Ius responsabilità civile, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026;

Prof.ssa Daniela M. Frenda, “Le nuove T.U.N. tra generalità e retroattività”, in Ius responsabilità civile, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026;

Dott. Damiano Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 347 e ss.;

Prof.ssa Patrizia Ziviz, “La Cassazione attribuisce forza pervasiva alla T.U.N.”, in Ius responsabilità civile, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026.

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