Stabilizzazione nel pubblico impiego privatizzato e idoneità della procedura
14 Maggio 2026
In materia di precariato nel pubblico impiego privatizzato, la Corte di Cassazione ha affermato, in linea con la giurisprudenza europea, che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall’abuso del contratto a termine, precisando che suddetta immissione costituisce una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto; ciò si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avviene o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale. È, dunque, imprescindibile una valutazione attenta della singola fattispecie che sia diretta ad accertare la sussistenza effettiva di detto rapporto di causa/effetto tra stabilizzazione e pregressi rapporti a tempo determinato. Ne deriva l’insufficienza di una mera “correlazione causale” tra l’immissione in ruolo e l’esistenza di una previsione normativa che consenta alla P.A. di bandire procedure concorsuali, in particolar modo ove le stesse non siano riservate ai lavoratori assunti a termine. In questa ipotesi, infatti, non solo l’Amministrazione ha la (mera) facoltà di avviare dette procedure, ma queste ultime non risultano concretamente idonee a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal precariato. (Cfr.: Cass. sez. lav., 9 febbraio 2026, n. 2849; Cass., sez. lav., 23 novembre 2025, n. 30779; Cass., sez. lav., 17 luglio 2020, n. 15353; CGUE, 19 marzo /2020, C-103/18 e C-429/18). |