Pluralità di reati commessi tra maggiore e minore età: quale trattamento sanzionatorio?
14 Maggio 2026
La vicenda riguardava D.D., condannato dal Tribunale per i minorenni per una parte di condotte estorsive, e, in distinto procedimento, davanti al Tribunale ordinario per le condotte successive al raggiungimento della maggiore età, tutte unificate in continuazione ex art. 81 c.p. Gli altri concorrenti, giudicati solo dal giudice ordinario, avevano beneficiato della riqualificazione dei fatti in estorsione tentata, con pena finale inferiore rispetto a quella complessivamente inflitta a D.D. La difesa deduceva in cassazione la violazione del divieto di bis in idem ex art. 649 c.p.p., atteso che le condotte per le quali l’imputato è stato separatamente giudicato costituirebbero, in realtà, un «unico fatto», in relazione al quale egli, dunque, ha subito un secondo giudizio in violazione del richiamato divieto; in via subordinata, lamentava l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, in caso di reato continuato commesso in concorso con maggiorenni, l’imputato minorenne venga giudicato unitamente ad essi nel medesimo processo. La Cassazione esclude, anzitutto, la violazione del ne bis in idem, chiarendo che il reato continuato non costituisce un reato unico, ma un istituto di mitigazione del trattamento sanzionatorio di una pluralità di reati, in deroga alla regola generale del cumulo materiale delle pene, prevista dagli artt. 73-73 c.p. In questo senso, oltre alla collocazione sistematica dell’art. 81 tra le norme del codice penale dedicate al «concorso di reati» (libro I, titolo III, capo III), depone nitidamente l’art. 12, lett. b), c.p.p., che, tra le ipotesi di connessione di procedimenti, annovera quella della persona «imputata di più reati commessi (…)». Ne deriva l’inesistenza della lamentata violazione, essendo il ricorrente stato giudicato, nei due distinti processi, per reati diversi, benchè da lui messi in atto per effetto di una risoluzione criminosa unitaria e complessiva. Viene poi ribadita, in linea con la sentenza n. 52/1995 della Corte costituzionale, la non fondatezza della questione di legittimità dell’art. 14, comma 2, c.p.p.: non è irragionevole né lesivo del principio di uguaglianza o del diritto di difesa che l’imputato, delle condotte realizzate con la maturità del maggiorenne, risponda penalmente secondo le norme processuali e sostanziali proprie degli adulti, anche quando i vari fatti-reato siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Infatti, nell’attuazione di questo, ogni fatto facente parte del programma criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi. Inoltre, la separazione dei procedimenti permette che, per una parte degli episodi, il soggetto sia assoggettato agli istituti di favore del sistema penale minorile (irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, diminuente di cui all’art. 89 c.p., messa alla prova, all’epoca non prevista per gli adulti) e, comunque, non impedisce che, sussistendo i presupposti della continuazione dei reati, il relativo cumulo giuridico delle pene possa eventualmente essere applicato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. Il passaggio centrale della decisione riguarda però il principio di proporzionalità della pena. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sull’art. 49, par. 3, Carta di Nizza e le più recenti pronunce della Corte costituzionale (in particolare le sentenze n. 7/2025 e n. 113/2025), secondo le quali la proporzionalità costituisce parametro vincolante sia per il legislatore sia per il giudice comune. In applicazione di tale principio, il giudice è tenuto a rimodellare l’area di operatività della fattispecie, espungendo – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – le condotte che, pur collocandosi in una zona di «formale» integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta, in concreto si rivelino incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità della pena edittale. Nel caso concreto, la Corte rileva l’evidente iniquità del trattamento sanzionatorio riservato a D.D., in quanto, per le stesse condotte dei suoi concorrenti, sommando le pene inflittagli dal Tribunale per i Minorenni per una parte di esse e dal Tribunale ordinario per le restanti, è stato sanzionato con una pena, sia detentiva che pecuniaria, ben superiore rispetto a costoro, peraltro maggiorenni. Alla luce del principio di proporzionalità, la Cassazione annulla, dunque, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, affinché rivaluti il trattamento sanzionatorio verificando se la pena inflitta dal Tribunale per i minorenni non costituisca già di per sé una risposta sanzionatoria proporzionata alla offensività della condotta complessivamente da lui tentata, anche alla luce della diversa e meno grave qualificazione giuridica che ne è stata data. |