Lesioni personali a pubblico ufficiale: circostanza aggravante o autonoma fattispecie delittuosa?
15 Maggio 2026
La sesta sezione penale della Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto che la questione della natura di delitto autonomo ovvero di circostanza aggravante della fattispecie disciplinata dall’art. 583-quater c.p. costituisca questione giuridica di particolare rilevanza, come tale da sottoporre alle Sezioni Unite. Nel caso di specie, la Corte è stata adita dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, che ha impugnato la sentenza di condanna di primo grado lamentando, tra gli altri motivi, la qualificazione del fatto di lesioni ai danni di un pubblico ufficiale – in concorso con il delitto di resistenza ex art. 337 c.p. e altri reati – quale forma aggravata del delitto di lesioni personali, ex art. 582 c.p., e come tale bilanciabile con le concorrenti circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso il Procuratore generale richiama la giurisprudenza di segno contrario della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, n. 3117/2024), che si è espressa nel senso della qualificazione della fattispecie ex art. 583-quater, comma 1, c.p. in termini di reato autonomo. Nell’affrontare la questione, i giudici della sezione quinta hanno preso le mosse dalla sentenza del 2024, evidenziando che è stata confermata da successiva pronuncia (Cass. pen., sez. V, n. 39438/2025) e ricostruendone le argomentazioni. La tesi della natura di autonomo delitto, in particolare, si fonda in primo luogo sulla rubrica dell’art. 583-quater c.p. che, a differenza dell’art. 583 c.p. («Circostanze aggravanti») depone nel senso della introduzione di fatto tipico autonomo. Del pari, si valorizza la collocazione autonoma delle fattispecie in questione rispetto alle disposizioni dedicate alle circostanze aggravanti, nell’art. 583 c.p.; viene inoltre richiamata la ratio dell’intervento legislativo, volta a sottrarre il più severo regime sanzionatorio al bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. Ulteriori argomenti rinvengono dalla natura plurioffensiva della fattispecie, che non si limita a incidere sull’integrità fisica della persona offesa ma attenta alla sicurezza collettiva, nonché la introduzione di una seconda e autonoma ipotesi criminosa in relazione alle lesioni, anche gravi o gravissime, ai danni degli esercenti una professione sanitaria, al comma 2 dell’art. 583-quater c.p. La Corte ha quindi dato atto dei plurimi interventi legislativi susseguitisi in materia, dapprima con d.lgs. n. 31/2024, che ha modificato l’art. 582, comma 2, c.p., indicando tra le fattispecie per cui si procede d’ufficio l’art. 583-quater, comma 2, primo periodo, cui è stata così espressamente attribuita natura di circostanza aggravante del delitto di lesioni ex art. 582 c.p. Nello stesso senso le modifiche apportate con il c.d. Decreto Sicurezza 2025, d.l. n. 48/2025 conv. con l. n. 80/2025, che ha espunto dal comma 1 dell’art. 583-quater c.p. ogni riferimento alle manifestazioni sportive, sì da rendere la condotta criminosa sanzionata sovrapponibile a quella di lesioni volontarie semplici, con l’unico elemento specializzante della qualità della persona offesa. Di segno contrario risultano invece le modifiche apportate con d.l. n.137/2024, conv. con modifiche con l. n. 171/2024, all’art. 380, comma 2, lett. a-ter), c.p.p., facendo espresso riferimento al «delitto […] previsto dall’art. 583-quater c.p.”. Con il medesimo intervento legislativo si è modificato il comma 3 dell’art. 635 c.p., prevedendo quale circostanza aggravante del delitto di danneggiamento l’aver commesso il fatto “in occasione del delitto previsto dall’art. 583-quater c.p.». Da ultimo, il c.d. Decreto sicurezza 2026, d.l. n. 23/2026 conv. con modifiche con l. n. 54/2026, ha ribadito tale scelta legislativa modificando nuovamente la citata lett. a-ter) dell’art. 380 c.p.p., che oggi fa riferimento al «delitto di lesioni personali previsto dall’art. 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale. Infine, richiamate le coordinate giurisprudenziali in ordine alla qualificazione di una fattispecie come circostanza del reato (Cass. pen., sez. un., n. 26351/2002), e valutata la portata di ciascuno dei criteri vagliati dalla giurisprudenza di legittimità (testuale, topografico, teleologico e strutturale), la Corte ha dato atto dell’ulteriore intervento legislativo registratosi in sede di conversione del Decreto sicurezza 2026. Il Parlamento ha infatti modificato nuovamente il comma 2 dell’art. 582 c.p., annoverando tra le circostanze aggravanti che rendono procedibile d’ufficio il delitto di lesioni personali anche le fattispecie di cui all’art. 583-quater, comma 3, c.p. Valutate criticità e implicazioni dell’adesione all’una o all’altra soluzione, la sesta Sezione penale ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite. Fonte: dirittoegiustizia.it Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve. |