Revisione dell’assegno divorzile e onere della prova delle sopravvenienze economiche
18 Maggio 2026
In tema di revisione dell’assegno divorzile, la sopravvenienza di fatti nuovi successivi alla sentenza di divorzio non determina automaticamente la modifica delle statuizioni economiche, essendo necessario che il giudice accerti, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898/1970, l’effettiva incidenza delle nuove circostanze sull’equilibrio patrimoniale tra le parti. L’ex coniuge obbligato, che chieda la riduzione o la revoca dell’assegno, ha l’onere di allegare e provare il peggioramento delle proprie condizioni economiche o la sopravvenuta autosufficienza dell’ex coniuge beneficiario, mediante elementi concreti e comparabili rispetto alla situazione esistente al momento del divorzio. Restano precluse, perché coperte da giudicato “rebus sic stantibus”, le questioni già esaminate nella pronuncia di scioglimento del matrimonio, quali la capacità lavorativa dell’ex coniuge ove già valutata in sede di riconoscimento dell’assegno. |