Domanda di risoluzione anteriore al fallimento e cognizione del giudice ordinario

18 Maggio 2026

Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sul delicato tema dell’individuazione della cognizione del giudice ordinario o di quello concorsuale in merito alla domanda di risoluzione del contratto e alle connesse pretese restitutorie e/o risarcitorie formulate dalla parte in bonis prima della dichiarazione di fallimento della controparte.

Questione controversa

L’ordinanza interlocutoria ha sottoposto alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità che la domanda di risoluzione contrattuale proposta nei confronti del contraente successivamente sottoposto a fallimento venga traslata in sede concorsuale in uno alle domande risarcitorie o restitutorie conseguenti a tale risoluzione.

In considerazione dei reiterati contrasti giurisprudenziali sull’argomento, la Suprema Corte ribadisce la necessità di esprimersi sull’interpretazione del quinto comma dell’art. 72 l.fall. che ha rivelato «qualche ambiguità semantica in punto di raccordo tra il preventivo giudizio di risoluzione promosso in sede ordinaria e quello successivo da promuovere in sede fallimentare».

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Stando ad una prima ricostruzione, l’art. 72, comma 5, l. fall. parrebbe riferirsi alle sole istanze restitutorie e risarcitorie correlate alla domanda di risoluzione del contratto proposta prima del fallimento che continua, invece, a far capo al giudice ordinario. In questo senso, la domanda di risoluzione proposta davanti al giudice ordinario prima della sentenza d’insolvenza dovrebbe proseguire in quella sede e, per converso, le istanze di restituzione e di risarcimento del danno connesse alla domanda di risoluzione dovrebbero, pertanto, tradursi in separate istanze da proporsi in sede concorsuale per essere valutate dal giudice delegato.

In particolare, si è sottolineato (Cass. civ. 29 febbraio 2016, n. 3953) che la domanda principale di simulazione e risoluzione contrattuale, prodromica e trascritta prima della dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, prosegue nell’ambito del giudizio ordinario in virtù dell’opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori derivante dall’effetto prenotativo della trascrizione; al contrario, le pretese di restituzione e risarcimento del danno, aventi carattere accessorio, procedono necessariamente, previa separazione dalle prime, nelle forme normativamente previste ai fini dell’accertamento del passivo poiché assoggettate alla regola del concorso, non essendo suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria.

Tale decisione si fonda in primis sul principio della ragionevole durata del processo che sarebbe leso allorché venisse imposto all’attore di iniziare nuovamente il giudizio in sede fallimentare. Parimenti, si è posta l’attenzione sull’effetto prenotativo della trascrizione nel senso che, qualora l’attore abbia trascritto la domanda prima della sentenza di fallimento, il diritto alla risoluzione del contratto dovrebbe considerarsi già quesito al momento dell’emanazione di quella sentenza; con la conseguenza che la relativa cognizione sarebbe destinata a proseguire presso il giudice originariamente adito.

L’ordinanza interlocutoria fa riferimento ad una seconda soluzione, definita della c.d. trasmigrazione integrale, per cui le diverse domande vengono, appunto, trasferite in sede concorsuale in applicazione dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza di cui al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 l. fall., sottolineando il vulnus che, in caso contrario, si determinerebbe nei confronti dei creditori concorsuali di cui è espressione il principio del contradditorio incrociato, tipico del procedimento di accertamento del passivo.

In questo senso si è espressa quella giurisprudenza (Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 2990; Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 2991) che, richiamando i suddetti principi, ha statuito che il quinto comma dell’art. 72 l. fall. prevede che la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento, qualora diretta in via esclusiva a far valere le conseguenti pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire nel giudizio ordinario ma deve essere proposta secondo il rito speciale di cui agli art. 93 ss. l. fall. Pertanto, se la domanda di risoluzione del contratto di cui all’art. 1453 c.c. è finalizzata ad ottenere la restituzione o il risarcimento del danno va svolta incidenter tantum così da ottenere una decisione senza efficacia di giudicato ma con effetti limitati alla risoluzione della controversia nell’ambito della quale è sorta: «verrebbe dunque in questione una cognizione incidentale di carattere costitutivo, inammissibile ma “salva diversa disposizione di legge" disposizione da ravvisare proprio nell’art. 72, comma 5, l. fall.»

Da ciò discenderebbe che la domanda di risoluzione per inadempimento e le connesse domande dipendenti restitutorie e risarcitorie devono essere dichiarate inammissibili o improcedibili – a seconda che siano azionate prima o dopo la dichiarazione di fallimento – per essere interamente devolute al giudice fallimentare, in ragione del vincolo di connessione che le lega, oltre che dal principio di unicità del concorso. In tal senso, l’art. 72, comma 5, l. fall. non farebbe riferimento ad una riassunzione del giudizio ma semplicemente ad una proposizione della domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare così che l’attore sarebbe tenuto a riproporle ai sensi dell’art. 93 l. fall.

Rimessione alle Sezioni Unite

La Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 2931 del 5 febbraio 2025, ha rinviato la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione così individuata: «se la domanda di risoluzione del contratto proposta nei confronti del contraente poi fallito debba o meno essere trasferita in sede fallimentare unitamente alle domande risarcitorie o restitutorie conseguenti alla risoluzione».

Per completezza, si evidenzia che sono state altresì rimesse le seguenti questioni correlate. Per un verso, nel caso di risposta positiva, è stato richiesto di chiarire le conseguenze derivanti dall’omessa riproposizione della domanda in sede fallimentare, nonché se il trasferimento debba avvenire anche qualora l’azione di risoluzione sia stata avviata dal contraente successivamente fallito e proseguita dal curatore in sede ordinaria; per altro verso, nel caso di risposta negativa alla prima questione, occorre precisare quando presentare la domanda di ammissione del credito allo stato passivo e valutare se tale credito possa essere equiparato ai crediti condizionali o se invece sia necessario ricorrere ad altri rimedi processuali, anche al fine di evitare il possibile contrasto fra il giudicato endofallimentare e quello di cui all’art. 2909 c.c. L’ordinanza interlocutoria, infine, si è interrogata sulla possibilità che l’accertamento dei reciproci inadempimenti possa essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario con conseguente trasferimento in sede concorsuale delle sole domande restitutorie e risarcitorie avanzate dal contraente in bonis o se invece spetti comunque al giudice concorsuale pronunciare sulla domanda di risoluzione proposta dal medesimo.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: «La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato;

La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria;

Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l’altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 18 marzo 2026, n. 6498

Premessa la ricostruzione esegetica dell’art. 72 l. fall., la cui disciplina è oggi confermata dall’art. 172 c.c.i., la Suprema Corte si è concentrata sulle incertezze applicative individuate dall’ordinanza interlocutoria, prendendo a riferimento la seconda parte del quinto comma della disposizione: il contraente, se con la pronuncia di risoluzione vuole ottenere la restituzione di un bene o il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni normative dettate per l’accertamento del passivo di cui al Capo V della legge fallimentare.

Come ribadito dai giudici di legittimità, i dubbi interpretativi derivano dal significato da attribuire al termine «domanda», ossia se la stessa sia da intendersi quale domanda volta ad ottenere la ripetizione di quanto prestato ed il risarcimento del danno sofferto o se faccia, invece, riferimento alla pronuncia di risoluzione del contratto. In altri termini, ciò che risulta controverso è «se si debba limitare la portata della disposizione in commento alle domande di restituzione e di risarcimento, per le quali dovrà seguirsi il procedimento di ammissione al passivo contemplato dagli artt. 93 ss. l.fall. o se sia l’intera controversia, comprensiva della domanda di risoluzione del contratto a dover trasmigrare in sede fallimentare».

In linea con quanto affermato da una recentissima pronuncia delle stesse Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 18 marzo 2026, n. 6495), i giudici hanno chiarito che, in passato, il tema della cognizione in capo al giudice fallimentare della domanda di risoluzione introdotta in sede ordinaria è stato posto in termini di competenza ed affrontato come tale (ex multis, Cass. civ. 2 dicembre 2011, n. 25868; Cass. civ. 23 luglio 2010, n. 17279); al contrario, tuttavia, si è affermato che la questione inerente l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito è in realtà una questione di rito (Cass. civ. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. civ. 2 agosto 2011, n. 16867). A sostegno di ciò, si è ribadito che quando una domanda è diretta a fare valere, in sede di cognizione ordinaria, una pretesa creditoria soggetta al regime concorsuale, il giudice erroneamente adito non è tenuto a dichiarare la propria incompetenza quanto l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda declinata secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge (in tal senso, Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 202, n. 5694 ha chiarito che l’improcedibilità delle azioni cognitive in corso in sedi diverse da quella concorsuale è «l’effetto diretto della esclusività dell’accertamento del passivo avanti al giudice della procedura, secondo regole esprimenti la scelta di uno specifico procedimento, cioè di un rito più che di una competenza dell’organo»).

Richiamato il fondamentale principio del concorso dei creditori, la Corte ha ribadito che l’accertamento delle conseguenze della risoluzione contrattuale non può esaurire la verifica che il giudice fallimentare è chiamato a svolgere poiché ciò risulterebbe in contrasto con il carattere esclusivo dell’accertamento di cui all’art. 52 l. fall. nonché con la dialettica tra i creditori concorsuali che tale accertamento mira a garantire. Tuttavia, hanno proseguito i giudici, ritenere che la domanda di risoluzione sia estranea al procedimento fallimentare comporterebbe delle difficoltà anche per la parte che l’ha proposta, in considerazione dei ridotti tempi di verifica del passivo fallimentare rispetto a quelli di un giudizio ordinario.

Sulla scorta di tali osservazioni, la Suprema Corte ha, pertanto, analizzato gli eventuali meccanismi di raccordo tra il procedimento ordinario e quello di accertamento del passivo che siano idonei a garantire il contraente in bonis (al pari della citata sentenza n. 6495/2026, i giudici prendono in esame l’istituto della riserva, i crediti condizionali, il credito correlato all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.).

Tutto ciò considerato, la pronuncia ha confermato che l’art. 52 l. fall. è da intendersi nel senso che la domanda di risoluzione del contratto, introdotta prima dell’apertura del fallimento e strumentale alla partecipazione al concorso, è indirizzata nell’ambito del procedimento di accertamento dei crediti e ciò anche considerando che lo stesso quinto comma dell’art. 72 l. fall. è coerente con la regola a carattere generale di cui al secondo comma dell’art. 52 l. fall.

Dunque, la «domanda» cui la norma fa riferimento è quella in cui confluiscono l’istanza di risoluzione nonché le pretese risarcitorie e restitutorie dal momento che la più ampia locuzione normativa in cui si inserisce – «deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V» –non opera distinzioni sulle sorti delle pretese considerate.

La Suprema Corte, aderendo a quanto osservato dall’ordinanza interlocutoria, ha altresì escluso che nell’ambito delle domande risolutorie possano distinguersi quelle suscettibili di trascrizione e quelle effettivamente trascritte (ciò ai fini dell’opponibilità alla procedura concorsuale) prima della dichiarazione di fallimento, che sarebbero sempre devolute alla cognizione del giudice ordinario, da quelle non soggette a tale onere che rappresenterebbero l’antecedente logico di pretese restitutorie e risarcitorie da far valere nei confronti della massa (a tal riguardo, cfr. Cass. civ. 28 ottobre 2024, n. 27796; Cass. civ. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. civ. 20 agosto 2013, n. 19271).

La pronuncia ha poi chiarito (discostandosi da quanto affermato da Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 2990) che, in virtù del combinato disposto degli artt. 52, comma 2 e art. 72, comma 5,  l. fall., la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento possa sdoppiarsi a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, proseguendo sia in sede ordinaria che in sede fallimentare.

 

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