Decreto Sicurezza 2026: quadro sistematico, criticità e ricadute applicativeFonte: Relazione n. 39 2026.pdf
18 Maggio 2026
Con la legge n. 54/2026, è stato convertito, con modificazioni, il d.l. n. 23/2026, noto come «Decreto sicurezza», che interviene in quattro capi su sicurezza pubblica, indagini in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle forze di polizia, immigrazione e protezione internazionale. La relazione n. 39/2026 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione offre una lettura organica del nuovo assetto, segnalando l’eterogeneità delle materie e il ricorso, ancora una volta, allo strumento d’urgenza per introdurre nuove fattispecie penali, aggravanti e poteri di polizia. Sul piano sostanziale, vengono rimodulate le norme sul porto di armi e strumenti da punta o taglio, con un forte irrigidimento per coltelli a scatto e lame particolarmente offensive, e con l’introduzione di sanzioni amministrative a carico dei genitori dei minori autori di reati in materia. In tema di reati contro il patrimonio, nasce una nuova figura di rapina aggravata commessa da «gruppo organizzato», con cornici edittali prossime ai delitti contro la vita, e si tipizzano ipotesi di furto con destrezza su mezzi di pagamento elettronici, device e beni di particolare valore, tutte procedibili d’ufficio. Rilevanti anche gli interventi sugli stupefacenti: confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per lo spaccio, restringimento del «fatto di lieve entità» e valorizzazione della non occasionalità della condotta, con un effetto espansivo del trattamento più severo. Sul versante processuale, spiccano l’estensione delle perquisizioni «sul posto» in occasione di manifestazioni e il nuovo «fermo di prevenzione» fino a 12 ore, misure che incidono direttamente sulla libertà personale e che la relazione colloca in un’area ad alta densità di rischio costituzionale, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della CEDU. Completano il quadro le innovazioni su annotazione preliminare in presenza di cause di giustificazione, permessi penitenziari, espulsione alternativa alla detenzione e rimpatri assistiti, in un sistema che avanza la soglia di tutela ma richiede un attento scrutinio di compatibilità con principi di legalità, proporzionalità e garanzie difensive. |