Licenziamento disciplinare e social network: la Cassazione delimita il diritto di critica del lavoratore
18 Maggio 2026
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 14165 del 14 maggio 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente per la pubblicazione, su Facebook, di plurimi commenti e post offensivi e denigratori nei confronti del datore di lavoro, ritenuti idonei a ledere l’immagine aziendale e a compromettere in modo grave e irreversibile il vincolo fiduciario. Il caso trae origine dalla diffusione, su una pagina pubblica del social network, di espressioni grandemente disonorevoli, riferite anche a presunte irregolarità nelle condizioni e prestazioni lavorative, rimaste però indimostrate. Le condotte risultavano reiterate nel tempo e aggravate dalla mancata ottemperanza a un provvedimento giudiziario cautelare che imponeva la rimozione dei contenuti diffamatori e la cessazione di ulteriori pubblicazioni. La Cassazione coglie l’occasione per ribadire i limiti entro i quali il lavoratore può esercitare il diritto di critica nei confronti del datore. Tale diritto è scriminato solo quando ricorrano congiuntamente i requisiti della verità, anche putativa e frutto di un serio vaglio, della pertinenza rispetto a un interesse oggettivamente rilevante e della continenza espressiva, che esclude l’uso di toni gratuitamente insultanti o denigratori. In mancanza di tali presupposti, le esternazioni assumono natura diffamatoria e non sono coperte dalla libertà di manifestazione del pensiero. Nel valutare la proporzionalità della sanzione, la Suprema Corte attribuisce rilievo decisivo alla complessiva gravità della condotta: la diffusione dei messaggi tramite un mezzo caratterizzato da particolare ampiezza e rapidità di propagazione, la reiterazione degli attacchi, la recidiva disciplinare e la violazione di un ordine giudiziario di rimozione. Tali elementi, considerati unitariamente, giustificano la conclusione secondo cui il comportamento del lavoratore ha irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario, rendendo non più esigibile la prosecuzione del rapporto e legittimando il licenziamento disciplinare per giusta causa. |