Contratti bancari: limiti al rilievo officioso delle cd. nullità di protezione

La Redazione
19 Maggio 2026

Secondo i principi declinati dalla giurisprudenza in materia, la rilevabilità d'ufficio si estende anche alle nullità cd. di protezione. Tale principio incontra tuttavia il limite della conformità del rilievo al solo interesse del contraente debole.

Secondo i principi declinati dalla giurisprudenza in materia di nullità di protezione, la  rilevabilità d'ufficio si estende anche alle nullità «c.d. di protezione», in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C- 243/08, Pannon), come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2024, n.  2338 e giurisprudenza ivi richiamata in parte motiva).

Tuttavia, tale principio, senz'altro applicabile anche ai contratti bancari, incontra un limite che risiede nella natura ancipite delle nullità di protezione «siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)» (vd. sempre Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2024, n.  2338cit.).

Segnatamente, la rilevazione officiosa delle stesse, «incontra il limite della conformità del rilievo al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2024, n.  2338 cit. e Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, ivi richiamata in parte motiva).

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