Tutela penale dell'ambiente: il decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2024/1203

19 Maggio 2026

Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2026 ed in vigore dal prossimo 2 giugno, di recepimento della Direttiva UE 2024/1203 evidenzia la transizione da una tutela ambientale «matriciale» a una concezione ecosistemica del bene ambiente. La riforma amplia l’oggetto della protezione penale, includendo espressamente ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna.

Inquadramento

Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2026 ed in vigore dal prossimo 2 giugno, di recepimento della Direttiva UE 2024/1203 evidenzia la transizione da una tutela ambientale «matriciale» a una concezione ecosistemica del bene ambiente. La riforma amplia l’oggetto della protezione penale, includendo espressamente ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna.

Particolare rilievo assumono la riformulazione dell’art. 452-bis c.p. e l’introduzione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti ex art. 452-bis.1 c.p.

Il decreto legislativo interviene inoltre sulla nozione di abusività, valorizzando la violazione sostanziale della disciplina ambientale anche in presenza di titoli autorizzativi formalmente esistenti.
La direttiva imprime al sistema una marcata anticipazione della tutela penale, orientata alla prevenzione del rischio ecologico e dei danni durevoli o irreversibili. Ne deriva un rafforzamento dell’apparato sanzionatorio, con particolare riferimento alla responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, venendo inquadrato l’ente economico quale principale soggetto protagonista dell’azione preventiva.

Si evidenziano tuttavia le criticità connesse all’uso di nozioni tecnico-scientifiche elastiche e al possibile indebolimento del principio di determinatezza e tassatività della legge penale.

In conclusione, la riforma consolida il diritto penale ambientale quale settore autonomo, strategico e sempre più centrale nella risposta ordinamentale alla percepita esigenza di tutela che caratterizza il presente momento storico.

Il contesto normativo

La Direttiva UE 2024/1203 dell’11 aprile 2024 rappresenta il punto di approdo di un articolato processo evolutivo del diritto penale ambientale europeo, sviluppatosi parallelamente alla progressiva centralità assunta dalla tutela dell’ambiente all’interno delle politiche dell’Unione. La novella europea sostituisce integralmente la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, muovendo dalla constatazione circa l’insufficienza del precedente apparato repressivo rispetto alla crescente complessità della criminalità ambientale contemporanea.

Già la valutazione effettuata dalla Commissione europea nel 2020 sull’applicazione della Direttiva 2008/99/CE aveva evidenziato come, nonostante l’incremento dei fenomeni di criminalità ambientale, il numero delle indagini concluse con sentenze di condanna fosse rimasto estremamente contenuto, segnalando altresì profonde lacune investigative, sanzioni scarsamente deterrenti e insufficiente coordinamento tra le autorità nazionali. In tale prospettiva, la Direttiva 2024/1203 (ai Considerando nn. 3-6) si propone esplicitamente di rafforzare «l’efficacia dell’accertamento, dell’indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali», imponendo agli Stati membri l’introduzione di sanzioni penali «effettive, proporzionate e dissuasive».

L’intervento europeo si inserisce, inoltre, nel più ampio quadro delle politiche ambientali dell’Unione sviluppatesi a partire dal c.d. Green Deal europeo e dalla Strategia UE sulla biodiversità 2030, in un contesto storico caratterizzato dall’accelerazione dei cambiamenti climatici, dalla progressiva perdita di biodiversità e dall’aumento dei fenomeni di degrado ambientale. La stessa Relazione illustrativa allegata al decreto legislativo nazionale richiama espressamente tali profili, evidenziando come la «transizione verde» costituisca ormai «l’obiettivo fondamentale del nostro tempo», caratterizzato peraltro da implicazioni di equità intergenerazionale.

La novità più rilevante della direttiva non consiste, tuttavia, nel mero ampliamento del catalogo dei reati ambientali, quanto piuttosto nella diversa concezione del bene giuridico «ambiente»​ che emerge dal testo europeo. Il Considerando n. 1 della direttiva individua infatti quale oggetto della tutela non soltanto aria, acqua e suolo, ma anche ecosistemi, habitat, biodiversità, fauna, flora, servizi ecosistemici e funzioni ecosistemiche.

Si assiste così al definitivo superamento della tradizionale concezione «matriciale» dell’ambiente, storicamente fondata sulla tutela separata dei singoli elementi naturali, a favore di una concezione autenticamente ecologica e relazionale del bene giuridico. L’ambiente viene cioè considerato quale sistema complesso di relazioni biologiche, ecosistemiche e funzionali, la cui alterazione può assumere rilevanza penale anche indipendentemente dall’immediata compromissione delle singole matrici ambientali.

Tale evoluzione si pone in piena continuità con il mutamento sistematico intervenuto nell’ordinamento italiano a seguito della modifica dell’art. 9 Cost., che ha costituzionalizzato la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni».

È significativo che il decreto legislativo italiano introduca, all’art. 2, una definizione normativa di «ecosistema», qualificato quale «complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale». La Relazione illustrativa chiarisce come tale definizione sia stata mutuata dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, la quale aveva già individuato nell’ecosistema una «equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito» (Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2017, n. 18934).

L’introduzione di tali categorie presenta tuttavia delicati profili problematici sotto il versante del principio di determinatezza della fattispecie penale. Era stato da più parti osservato criticamente che il ricorso a nozioni tecnico-scientifiche dinamiche – quali ecosistema, habitat o biodiversità – rischia di rendere eccessivamente mobile il perimetro del penalmente rilevante, soprattutto ove tali concetti vengano integrati mediante rinvii a classificazioni amministrative o normative europee in costante evoluzione.

La direttiva europea appare inoltre caratterizzata da una forte anticipazione della soglia di tutela penale. Numerosi «Considerando» valorizzano infatti il concetto di «rischio significativo», attribuendo rilevanza non soltanto ai danni effettivamente verificatisi, ma anche alle condotte idonee a determinare pericoli rilevanti per l’ambiente o per la salute umana. In tale prospettiva, il Considerando n. 21 richiama espressamente fenomeni assimilabili all’«ecocidio», facendo riferimento a condotte suscettibili di provocare danni diffusi, irreversibili o duraturi agli ecosistemi.

Sotto altro profilo, la direttiva segna il definitivo superamento della tradizionale separazione tra illecito amministrativo e illecito penale ambientale. Il Considerando n. 10 chiarisce infatti che una condotta può assumere rilevanza penale anche quando sia posta in essere sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero in manifesta violazione dei requisiti sostanziali imposti dal diritto ambientale.

L’illiceità penale non coincide dunque più con la mera assenza formale del titolo autorizzativo, ma si collega direttamente alla violazione sostanziale della disciplina ambientale.

Tale impostazione incide profondamente sul sistema italiano degli eco-delitti introdotto dalla legge n. 68 del 2015. Sebbene la Relazione illustrativa evidenzi come la struttura dell’art. 452-bis c.p. fosse già astrattamente idonea a recepire molte delle condotte previste dalla direttiva, il legislatore delegato ha ritenuto necessario intervenire ampliando l’oggetto della tutela, introducendo nuove fattispecie incriminatrici e ridefinendo il concetto di abusività.

Ne emerge un modello di diritto penale ambientale caratterizzato da una marcata anticipazione della soglia di tutela e da una crescente centralità della prevenzione del rischio ecologico, nel quale assume rilievo preminente la responsabilizzazione degli operatori economici e delle imprese. Parallelamente, la riforma accentua ulteriormente l’integrazione tra diritto penale e disciplina amministrativa ambientale, confermando la progressiva interdipendenza tra sistema repressivo e meccanismi di regolazione e controllo propri del diritto pubblico dell’ambiente.

Le novità del decreto legislativo

L’intervento normativo di recepimento si concentra principalmente sul Titolo VI-bis del Libro II del codice penale, incidendo significativamente sulla struttura degli eco-delitti introdotti nel 2015.

La scelta del legislatore delegato appare improntata ad una logica di continuità sistematica. La Relazione illustrativa chiarisce infatti che si è preferito procedere mediante «interpolazione» delle fattispecie già esistenti, evitando di destrutturare l’impianto codicistico delineato dalla legge n. 68/2015.

La riformulazione dell'art. 452-bis c.p.

Il principale intervento riguarda il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p.

La nuova formulazione amplia sensibilmente l’oggetto della tutela, includendo espressamente:

- ecosistema;

- habitat;

- biodiversità;

- flora e fauna.

La scelta legislativa assume particolare rilievo sistematico. La tutela penale non è più limitata alla compromissione delle matrici ambientali tradizionali, ma si estende alla salvaguardia degli equilibri ecologici complessivi.

Il legislatore delegato ha mantenuto la struttura del reato quale fattispecie a forma libera, valorizzando l’ampiezza semantica del verbo “cagionare”, ritenuto idoneo a ricomprendere l’ampio spettro delle condotte richieste dalla direttiva europea.

Sotto il profilo offensivo, la riforma accentua il carattere «multioffensivo» del delitto. Accanto al danno ambientale assumono ora rilievo: il pericolo per la vita o l’incolumità delle persone; la compromissione di ecosistemi di dimensioni notevoli; gli effetti durevoli dell’inquinamento; la distruzione di habitat protetti.

Particolarmente significativa appare l’introduzione del riferimento agli «effetti durevoli» dell’inquinamento. La direttiva valorizza infatti non soltanto l’intensità dell’offesa, ma anche la sua capacità di alterare stabilmente l’equilibrio ecologico.

Si tratta di una prospettiva che avvicina il sistema europeo alle elaborazioni dottrinali e internazionali in tema di ecocidio.

Dal punto di vista dogmatico, permane centrale il requisito della «compromissione» o del «deterioramento» significativi e misurabili. Sul punto, la Relazione illustrativa richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la compromissione consiste in uno squilibrio funzionale della matrice ambientale, mentre il deterioramento si sostanzia in un decadimento strutturale della stessa (Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2023, n. 17400).

Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti

La novità incriminatrice più rilevante è certamente rappresentata dall’introduzione dell’art. 452-bis.1 c.p., rubricato «Commercio di prodotti inquinanti».

La disposizione punisce chiunque immetta sul mercato o metta comunque in circolazione prodotti il cui impiego determini emissioni o immissioni suscettibili di provocare compromissioni significative e misurabili dell’ambiente.

La fattispecie presenta profili di assoluta novità nel panorama penalistico italiano.

Per la prima volta, infatti, il diritto penale ambientale anticipa la soglia di tutela sino al momento della commercializzazione del prodotto. La rilevanza penale non viene più ancorata esclusivamente alla gestione del rifiuto o allo scarico illecito, ma investe l’intera filiera economica potenzialmente idonea a generare danni ambientali.

La Relazione illustrativa definisce il nuovo delitto quale «reato di condotta a forma vincolata e a doppio evento», in quanto richiede (i) la produzione di emissioni o immissioni dannose e (ii) la successiva compromissione dell’ambiente o dell’ecosistema.

La scelta normativa evidenzia chiaramente la volontà europea di colpire le fonti economiche dell’inquinamento, responsabilizzando direttamente: produttori, distributori, intermediari e operatori commerciali.

La fattispecie riproduce inoltre lo schema di applicazione delle circostanze aggravanti prevista per l’inquinamento ambientale, valorizzando la presenza di aree protette, il danno a specie animali o vegetali protette, l’interessamento di ecosistemi di dimensioni notevoli, gli effetti durevoli dell’inquinamento.

La nozione di abusività

Uno degli interventi più delicati sotto il profilo sistematico è rappresentato dall’introduzione dell’art. 452-quinquiesdecies c.p., volto a definire la nozione di «abusivamente».

La disposizione stabilisce che la condotta deve considerarsi abusiva anche quando posta in essere: (i) in violazione del diritto ambientale europeo; (ii) in violazione della normativa nazionale attuativa; (iii) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente o mediante reati contro la pubblica amministrazione.

La norma recepisce espressamente il Considerando n. 9 della direttiva, secondo cui una condotta può assumere rilevanza penale anche laddove formalmente autorizzata, qualora il titolo sia stato conseguito in maniera fraudolenta o l’attività venga svolta in manifesta violazione dei requisiti sostanziali imposti dal diritto ambientale.

Come noto, il legislatore del 2015 aveva fatto ampio ricorso, nella formulazione delle principali fattispecie ambientali, all’avverbio «abusivamente», senza tuttavia fornirne una definizione normativa. La scelta aveva immediatamente posto delicati problemi interpretativi, soprattutto con riferimento ai rapporti tra illecito amministrativo e illecito penale ambientale. In particolare, si era discusso se la nozione di abusività dovesse essere circoscritta alle sole ipotesi di esercizio dell’attività in assenza del necessario titolo autorizzativo ovvero se potesse estendersi anche alla violazione di prescrizioni amministrative o di limiti sostanziali imposti dalla disciplina ambientale.

La novella giunge a codificare gli approdi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di cassazione aveva infatti già affermato che la nozione di abusività comprende non soltanto l’assenza di autorizzazione, ma anche la violazione di prescrizioni legislative o amministrative (Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732). In tale prospettiva, l’abusività veniva progressivamente sganciata dalla mera assenza formale dell’autorizzazione, per assumere una dimensione sostanziale collegata all’effettiva conformità dell’attività alla disciplina ambientale.

L’intervento produce rilevanti conseguenze pratiche.

Da un lato, esso amplia il perimetro di operatività della sanzione penale, riducendo la rilevanza scriminante del titolo autorizzativo formale; dall’altro, accentua il rapporto di dipendenza del diritto penale ambientale rispetto alle fonti amministrative e al diritto europeo.

La nuova disposizione stabilisce infatti che la condotta deve considerarsi abusiva anche quando posta in essere in violazione della normativa ambientale europea o nazionale ovvero sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente o mediante reati contro la pubblica amministrazione.

Ne deriva una fattispecie penale strutturalmente «eterointegrata», nella quale il contenuto dell’illecito viene in larga misura definito al di fuori della norma incriminatrice.

Sotto questo profilo, la riforma si colloca nel solco della tradizionale struttura del diritto penale ambientale, storicamente caratterizzato da una forte dipendenza dalla normativa amministrativa. Tuttavia, il nuovo art. 452-quinquiesdecies compie un ulteriore passo in avanti, poiché attribuisce rilievo penale anche alla mera violazione sostanziale della disciplina ambientale, indipendentemente dalla presenza formale del titolo autorizzativo.

La questione si intreccia inevitabilmente anche con il principio di offensività, in quanto l’eccessiva valorizzazione della violazione amministrativa potrebbe infatti favorire uno slittamento verso un modello di diritto penale del mero rischio regolatorio, nel quale la sanzione penale finisce per presidiare non tanto l’effettiva lesione dell’ambiente, quanto il corretto funzionamento del sistema amministrativo di controllo.

Il crescente ricorso a norme penali integrate da fonti amministrative sovranazionali rischia di incidere sul principio di determinatezza, ampliando eccessivamente la discrezionalità interpretativa. La tenuta costituzionale della disciplina dipenderà verosimilmente proprio dalla capacità della giurisprudenza di mantenere fermo il necessario collegamento tra abusività e concreta offensività della condotta.

L'inasprimento sanzionatorio e la responsabilità degli enti

Il decreto legislativo interviene altresì sul trattamento sanzionatorio, modificando l’art. 452-ter c.p. e aumentando significativamente le pene previste per le ipotesi di morte o lesioni conseguenti all’inquinamento ambientale.

L’intervento si pone in diretta attuazione dell’art. 5 della direttiva, che impone agli Stati membri l’introduzione di sanzioni penali proporzionate alla gravità delle condotte.

Il decreto amplia l’ambito applicativo dell’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001. In particolare, tra i reati presupposto vengono espressamente ricompresi: (i)l nuovo delitto di «commercio di prodotti inquinanti», di cui al nuovo art. 452-bis.1 c.p.; (ii) le fattispecie relative alla produzione e al commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra.

La fattispecie assume particolare rilievo poiché estende la responsabilità dell’ente a condotte collocate “a monte” dell’evento inquinante, colpendo non più soltanto la gestione illecita del rifiuto o dello scarico, ma direttamente la produzione, commercializzazione e circolazione di prodotti potenzialmente idonei a generare emissioni o immissioni dannose per l’ambiente.

L’inserimento di tale reato nel catalogo 231 produce un significativo ampliamento del perimetro del rischio penale d’impresa, coinvolgendo tutti gli attori della filiera produttiva e commerciale.

È inoltre disposto l’aumento delle sanzioni pecuniarie nei casi di delitti ambientali aggravati.

Infatti, la previsione del nuovo comma 1-quater dell’art. 25-undecies d.lgs. n.231/2001 introduce un aggravamento generalizzato delle sanzioni pecuniarie dell’ente per le ipotesi aggravate dei delitti ambientali principali.

La disposizione stabilisce che per i delitti aggravati di cui agli artt. 452-bis, commi 2, 3 e 4 c.p.; 452-bis.1, commi 2, 3 e 4 c.p.; 452-quater, comma terzo, c.p. le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25-undecies siano aumentate di un terzo.

Il medesimo aumento si applica inoltre nei casi aggravati ai sensi dell’art. 452-sexiesdecies c.p., ossia quando il fatto abbia procurato un profitto di rilevante entità oppure sia stato commesso mediante utilizzo di documentazione falsa o attestante circostanze non veritiere.

L’aggravamento assume notevole rilevanza pratica.

Basti considerare che una sanzione-base di 600 quote può arrivare a 800 quote, mentre una di 800 quote può essere incrementata sino a oltre 1.000 quote.

Ne deriva un sistema repressivo particolarmente severo nei confronti dell’impresa che tragga vantaggi economici rilevanti dalla commissione di reati ambientali ovvero operi mediante meccanismi fraudolenti o documentali.

La direttiva europea attribuisce infatti alle persone giuridiche un ruolo centrale nella prevenzione della criminalità ambientale: l’impresa diviene così il principale destinatario della strategia preventiva europea, mediante l’utilizzo deterrente di un sistema sanzionatorio più incisivo.

In conclusione

La Direttiva UE 2024/1203 e il relativo decreto legislativo di recepimento italiano rappresentano una delle più significative trasformazioni del diritto penale ambientale europeo degli ultimi decenni.

La riforma segna infatti il definitivo consolidamento di un modello di tutela penale fortemente anticipatorio, orientato alla prevenzione del rischio ecologico e fondato su una concezione ecosistemica dell’ambiente. L’oggetto della protezione penale non coincide più esclusivamente con la salute umana o con la conservazione delle singole matrici ambientali, ma si estende alla salvaguardia degli equilibri ecologici complessivi, della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, in linea con la progressiva centralità assunta dalla tutela ambientale nel quadro costituzionale europeo e nazionale.

Sotto il profilo dogmatico, il diritto penale ambientale tende così a trasformarsi sempre più in un diritto penale del rischio, nel quale assumono crescente rilevanza non soltanto il danno effettivamente verificatosi, ma anche il pericolo concreto, la probabilità della lesione e la capacità offensiva della condotta. In tale prospettiva, la soglia della tutela penale viene progressivamente anticipata, valorizzando l’idoneità della condotta ad alterare in modo significativo e durevole l’equilibrio dell’ecosistema, anche indipendentemente dall’immediata verificazione di un pregiudizio irreversibile alle singole matrici ambientali.

Tale evoluzione, pur coerente con l’esigenza di predisporre strumenti repressivi adeguati rispetto a fenomeni criminali caratterizzati da elevata offensività sistemica e da una crescente dimensione transnazionale, pone nondimeno rilevanti questioni di compatibilità con i principi fondamentali del diritto penale liberale. L’ampliamento delle fattispecie incriminatrici, il ricorso a nozioni tecnico-scientifiche inevitabilmente elastiche e la crescente dipendenza della norma penale da fonti amministrative e regolatorie rischiano infatti di incidere sensibilmente sulla determinatezza del precetto, ampliando gli spazi della discrezionalità interpretativa e accentuando il fenomeno dell’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti extrapenali.

Parimenti delicato appare il progressivo ampliamento della responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001, destinato ad imporre alle imprese sistemi di compliance ambientale sempre più articolati e strutturalmente orientati non soltanto alla prevenzione delle violazioni manifeste, ma anche al controllo sostanziale della conformità ambientale dei processi produttivi, delle procedure autorizzative e delle filiere commerciali e di approvvigionamento.

Resta, in ogni caso, evidente come l’effettività del nuovo assetto normativo non potrà dipendere esclusivamente dal solo (pur significativo) irrigidimento del trattamento sanzionatorio. La concreta capacità della riforma di incidere sui fenomeni di criminalità ambientale sarà inevitabilmente legata al livello di specializzazione tecnica degli operatori, all’efficienza degli strumenti investigativi, alla qualità del coordinamento tra le singole istituzioni coinvolte e, soprattutto, alla capacità del sistema amministrativo ambientale di svolgere una funzione preventiva effettiva e non meramente formale. Proprio l’apparato amministrativo avrebbe la funzione di presidio realmente determinante sulla prevenzione, integrato nella fisiologia dell’attività di impresa che comporti interazioni significative con l’ambiente: si tratta, tuttavia, di una prerogativa storicamente disattesa, in quanto richiede sforzi organizzativi ed economici non sempre alla portata della pubblica amministrazione. In assenza di tali presupposti, il rischio è che l’espansione del diritto penale ambientale rimanga confinata ad una dimensione prevalentemente simbolica, nell’ottica di un intervento repressivo ex post.

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