Progetto procreativo incompiuto: consenso e confini dello status filiationis

19 Maggio 2026

Cassazione con la sent. n.  7919/2026, su GPA estera, nega la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui indica come genitore la madre intenzionale, deceduta prima del completamento del percorso procreativo, ritenendo insufficiente il mero consenso iniziale e insuperabile il limite di ordine pubblico.

Massima

In tema di gestazione per sostituzione realizzata all’estero, contrasta con l’ordine pubblico internazionale in riconoscimento in Italia dello status di genitore in capo al cd. genitore intenzionale che abbia solo inizialmente partecipato al progetto procreativo, senza aver preso parte alle successive fasi decisive della procedura e senza che tra lo stesso ed il minore sia mai intercorsa una relazione affettiva.

Il mero consenso originario non è idoneo a fondare lo status filiationis giuridicamente rilevante, non potendo prevalere sull’assenza di un legame biologico o di un rapporto consolidato.

Il caso

La pronuncia in esame origina dal fatto che due soggetti, coniugatisi nel 2019 decidevano di intraprendere, a causa della patologia tumorale della moglie, negli USA, il percorso di gestazione per sostituzione sottoscrivendo un “contratto di servizio per portatrici gestazionali”.

Qualche mese dopo la moglie del ricorrente decedeva ed egli decideva di proseguire il percorso gestazionale sottoscrivendo nel 2020 un “contratto di portatrice gestazionale”.

Ora, secondo le modalità previste dall’ordinamento statunitense, il Tribunale distrettuale aveva emesso “sentenza e provvedimento di filiazione” con i quali accertava il comune progetto procreativo intrapreso inizialmente da entrambi i coniugi al tempo in cui fu firmato il primo contratto, dichiarando entrambi i coniugi, genitori del nascituro.

Una volta nata la bambina, il padre si rivolgeva in Italia, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza e chiedeva la trascrizione dell’atto di nascita avente i nomi di entrambi i coniugi quali genitori.

L’ufficiale dello stato civile trascriveva solo in parte l’atto di nascita con la sola indicazione del padre.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente adiva il Tribunale di Brescia ma la trattazione veniva rinviata nell’attesa della pronuncia delle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione proprio in ordine al diritto da applicare.

Nel 2024, con decreto n. 44 il sopra menzionato Tribunale rigettava il ricorso ritenendo irrilevante il richiamo del ricorrente all’art. 33 l. 218/1995 (legge applicabile allo stato di figlio) alla luce dell’attesa pronuncia delle sez. un. n. 38162/2022 secondo cui prevale il divieto di gestazione per altri sulla conservazione dello status di figlio acquisito all’estero, nel rispetto della lex loci.

Il Tribunale in quella sede aveva anche chiarito che lo “spazio” entro il quale il consenso risultava idoneo all’attribuzione dello status di figlio in difetto di legame genetico fosse circoscritto solo ad una specifica fattispecie ovvero, quella della fecondazione eterologa, diversa dalla maternità surrogata. In quest’ultimo caso, ha detto il giudice del Tribunale di Brescia,la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia cha ha voluto e organizzato la procreazione assistita così come avviene per la fecondazione assistita”.

Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che, anche qualora fosse applicabile la disciplina dell’adozione in caso particolari, questa era da richiedersi in altro giudizio, in conformità all’art. 46 co. 2 l. 184/1993 che, nell’interpretazione estesa permetterebbe al giudice di pronunciare l’adozione qualora il richiedente sia deceduto fra la prestazione del consenso ma comunque prima della conclusione del procedimento, ad istanza dell’altro giudice.

Il ricorrente proponeva reclamo.

Il giudice di seconde cure nel confermare la decisione del Tribunale, ha ritenuto che non poteva trovare applicazione il modello di adozione ex l. 184/1993 giacchè la norma consente la pronuncia in caso di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a manifestare il consenso e comunque si applica al genitore biologico e non a quello intenzionale. Allo stesso modo, la Corte d’Appello non ha ritenuto applicabile l’art. 47 comma 2 della l. 184/1993. Questo perché il consenso dell’adottante deve necessariamente essere successivo alla nascita dell’adottando e non, come nella fattispecie in esame, essere ricavato dall’intenzione di porre in essere un progetto generativo mediante gestazione per sostituzione.

La Corte d’Appello ha condiviso l’esigenza di consentire alla minore di poter avere conoscenza, in modo graduale e rispettoso della capacità di comprensione consentita dall’età, della propria vita, ma non ha ritenuto che tale esigenza potesse essere soddisfatta dalla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, in assenza di un legame biologico ed affettivo. Il giudice ha comunque affermato che gli istituti di carattere privatistico potessero rimanere “a disposizione” del il genitore biologico e del ramo familiare materno e che quest’ultimo possa essere impiegato per garantire alla minore una continuità affettiva e relazionale con gli adulti, permettendole di riconoscere in essi la propria famiglia e i propri affetti.

Avverso il provvedimento, il padre della minore ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi:

  • Impraticabilità dello strumento adottivo, individuato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità quale unico mezzo adeguato a realizzare la tutela del minore nato dalla gestazione per sostituzione conformemente ai principi espressi dalla Corte EDU. Invero il ricorrente ha segnalato che il percorso adottivo, qualora entrambi i genitori del minore siano ancora in vita, consentirebbe la tutela dell’interesse del minore garantendo una protezione tempestiva ed efficace, che abbia effetti simili a quelli de riconoscimento legale nell’atto di nascita ma, non essendo applicabile tale soluzione al caso in esame, doveva trovare applicazione la trascrizione dell’atto, formato negli USA.
  • Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU in tema di tutela della vita privata e familiare e di non discriminazione e degli artt. 3 e 8 della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo del 1989 nel ritenere che l’interesse del minore fosse recessivo rispetto all’ordine pubblico, stante l’assenza di un legame affettivo e di un legame biologico con il genitore intenzionale. Censurata la parte in cui la Corte territoriale ha affermato che non si potesse sostenere che la minore, perché avesse conoscenza delle proprie origini (anche di fronte a terzi), non fosse necessaria l’esistenza di un atto civile che attesti la filiazione della stessa con la madre, il ricorrente ha contestato l’assunto secondo cui non ci sarebbe l’interesse del minore. Invero, ad avviso del ricorrente è rilevante l’identità del minore, a prescindere dalla componente relazione/affettiva e che la responsabilità genitoriale è solo uno degli elementi che compongono la genitorialità anche se ciò non coincide con lo status giuridico di figlio.
  • L’inconferente richiamo del giudice alle norme che consentono il riconoscimento giudiziale della genitorialità anche per i figli incestuosi nonostante la fattispecie di reato ex art. 564 c.p.

La questione

La questione in esame è la seguente: può essere riconosciuto in Italia lo status di genitore in capo alla madre intenzionale, deceduta prima del completamento del percorso di gestazione per sostituzione, sulla base del solo consenso inziale, nonostante il limite dell’ordine pubblico e in assenza di legame biologico o affettivo con il minore?

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha esaminato i 3 motivi del ricorso congiuntamente in quanto connessi.
Sulla base del I motivo del ricorso, dove il ricorrente censurava l’inadeguatezza dell’interesse della minore nel riconoscimento del rapporto di bigenitorialità, specie nel caso in esame vista l’impossibilità di adire all’adozione di casi particolari, la Corte ha sostenuto che la minore avrebbe sì diritto a riconoscere la propria storia personale e le proprie origini e che tale esigenza avrebbe origine e potrebbe avvenire attraverso la trascrizione del provvedimento straniero che la indichi come figlia di entrambi i coniugi che avevano intrapreso il percorso di maternità surrogata.
A sostegno di questa affermazione gli Ermellini hanno richiamato alcune ipotesi in cui la nostra Costituzione consentirebbe lo status filiationis anche in assenza di una relazione effettiva tra il minore e l’adulto, quali la presunzione di concepimento nei 300 giorni successivi allo scioglimento del matrimonio ex art. 232 c.c., mediante atto pubblico o nel testamento ex art. 250 c.c., il riconoscimento post mortem del figlio nato attraverso la procreazione medicalmente assistita e, la disciplina relativa ai figli nati da rapporti incestuosi, per i quali il nostro ordinamento consente l’attribuzione dello status di figlio previa verifica giudiziale nell’interesse del minore.
La Corte non ha condiviso la tesi del ricorrente in quanto la procedura di gestazione per altri si articola in diverse fasi e sequenze di atti distinti che scandiscono il percorso e definiscono le condizioni giuridiche del rapporto tra le parti coinvolte. Più nel dettaglio vengono in rilievo due contratti, uno che è un “contratto di servizio per portatrici gestazionali” che nel caso in esame era stato siglato da entrambi i coniugi e l’altro, un “contratto di portatrice gestazionale” siglato in un momento successivo e dopo la morte della moglie dal solo ricorrente.
Tale sequenza negoziale è stata composta dunque da un solo atto ovvero il primo, che esprimesse la volontà di entrambi di procedere a tale progetto procreativo. Invero, afferma la Corte, pur essendo stata individuata da entrambi i coniugi la madre portatrice gestazionale, l’accordo si è perfezionato solo nel 2020 stante che non era nemmeno iniziato il processo di formazione dell’embrione in vitro per mezzo di tecniche di procreazione assistita, ovvero mediante l’estrazione del gamete maschile e di formazione dell’embrione o degli embrioni da impiantare nella portatrice.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che “il consenso della moglie del ricorrente si è, di conseguenza, limitato al primo atto del programma generativo e non è potuto proseguire. Nessuna decisione irrevocabile rispetto al progetto procreativo condiviso era stata assunta e nessuna assunzione di responsabilità ne era conseguita.” Invero, solo nelle fasi successive il ricorrente avrebbe determinato la nascita della minore e la paternità verso la stessa, la moglie aveva partecipato sì ad una fase negoziale complessa ma è stata comunque minima nella prima parte e assente nella seconda, a causa del decesso avvenuto 2 anni prima della nascita della minore.
In definitiva, non si è ritenuto che il consenso prestato dalla moglie del ricorrente potesse essere idoneo a fondare la volontà di genitorialità con qualificazione giuridica. Accogliendo la tesi della Corte Territoriale, la Cassazione ha evidenziato come la situazione fosse profondamente diversa dalle ipotesi menzionate dal ricorrente e comunque più frequentemente esaminate dalla giurisprudenza, nella quali il minore era nato all’interno di un nucleo familiare composto da due figure genitoriali, una biologica e l’altra intenzionale, concretamente presenti nella vita del minore.
Ne deriva che la trascrizione dell’atto di nascita che reca l’indicazione come madre della moglie del ricorrente si tradurrebbe nell’attribuzione di uno status genitoriale che “incontra un chiaro limite all’ordine pubblico, mancando la sostanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio inziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore.” Con ciò, l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità svincolata dal dato affettivo/relazionale e dalla discendenza genetica andando contro i principi che presiedono la formazione dello status filiationis quali l’effettività della formazione genitoriale e la riconoscibilità dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.
Orbene, la maternità surrogata, definita anche come surrogazione di maternità in base alla terminologia ricavata ex art. 12, comma 6, l. n. 40/2004, rappresenta un tema delicato che ancora oggi in Italia, oltre a essere in parte mancante di una disciplina garantista, in determinate ipotesi viene considerata una condotta penalmente perseguibile. A fronte delle nuove esigenze della società e del progresso scientifico, grazie anche alle pronunce della Corte Costituzionale, vi è stato un temperamento della l. n. 40/2004, che vietava qualunque tipo di forma di surrogazione. Si rende qui necessario effettuare, in via preliminare, un’introduzione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita in quanto, sebbene il procedimento medico sia sempre il medesimo, le conseguenze giuridiche variano in base alla pluralità dei soggetti coinvolti prima, durante e dopo la gravidanza.
La fecondazione in vitro, sviluppata inizialmente in Gran Bretagna, ha consentito per la prima volta la separazione tra la madre genetica e la madre gestante. Da tale distinzione sono nate diverse tecniche di procreazione tra cui, quelle riconducibili alla maternità surrogata.
È solito distinguere tra la fecondazione eterologa dove la donna riceve gameti maschili e femminili da donatori esterni e gestazione per altri, nella quale la gravidanza è portata avanti da una donna che utilizza il proprio patrimonio genetico o quello di una donatrice, mentre il materiale genetico maschile proviene dal padre intenzionale o da un donatore. Diversa è la gestazione per altri “gestazionale” dove gli embrioni dei genitori genetici vengono impiantati in una donna diversa che porterà avanti la gravidanza.
Ora, negli anni l’evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato come vi sia stata un’apertura che è stata giustificata solo in presenza di condizioni patologiche che impediscono la procreazione naturale.
Nella pronuncia del 2017, la n. 217, la Corte Costituzionale aveva affrontato la questione della maternità surrogata, attraverso la vicenda di una coppia di genitori eterosessuali che si erano visti impugnare, ex art. 263 c.c., il riconoscimento non veritiero del figlio nato all’estero facendo ricorso a tale pratica. La Corte risolse la questione con una sentenza interpretativa con la quale, pur rigettando la questione, sottolineò che spettasse al giudice un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento potessero derivare sulla posizione giuridica del minore. In tale valutazione, il giudice delle leggi, ha tenuto conto di diverse variabili, quali la durata del rapporto instauratosi ma anche la modalità di concepimento. Ebbene, i giudici osservarono che nonostante il nostro ordinamento ricollegasse alla pratica della maternità surrogata un disvalore, l’interesse del minore poteva e doveva essere garantito facendo ricorso a istituti quali l’adozione in casi particolari.
Tale impostazione fu anche ribadita in una successiva sentenza, la n. 221 del 2019 nella quale però, si occupò di una fattispecie diversa, sull’accesso alla fecondazione eterologa da parte di una coppia composta da due donne.
La Corte ha poi ritenuto non conferenti i richiami del ricorrente fatti dapprima sulla presunzione di concepimento ex art. 232 c.c. Tale ipotesi è giustificata in forza del legame biologico che generalmente intercorre tra il marito ed il figlio nato dalla moglie in costanza di matrimonio. Proprio tale carattere biologico è una sorta di automatismo dello status, anche dopo lo scioglimento del matrimonio per morte.
Il ricorrente, nella fattispecie in esame aveva sostenuto che tale presunzione dovesse essere interpretata in termini più ampi dal giudice di legittimità, con la sent. n. 1300/2019 ove è stato riconosciuto lo status di figlio nato a seguito di PMA omologa con decesso del marito prima della nascita del figlio e comunque, dopo la crioconservazione del gamete maschile.
In questa parte, il ricorrente ha omesso di considerare, la vicenda appena sopra esposta, diversa da quella che lo coinvolge. Infatti, all’attenzione della Corte di Cassazione vi è qui una fattispecie ben diversa dove è intervenuta la morte della moglie in una fase del procedimento generativo iniziale, che non era arrivato ancora alla fase preliminare (la firma del contratto di servizio).
Negli anni, i casi affrontati dalla Corte hanno citato più volte la l. 40/2004, soprattutto relativamente all’art. 8 che non fa riferimento alla presunzione di cui all’art. 232 c.c. ma specifica ipotesi di PMA di carattere omologo avvenuta a seguito della morte del marito attraverso la crioconservazione dei gameti. Tale scelta si giustificava per la rilevanza che assumeva la discendenza biologica che era incontestata. Il richiamo a tale norma, che tutela la persistenza del consenso, è stata spesso utilizzata in chiave analogico-sistematica in quanto, se la morte del partner non elide la validità del consenso ai fini dell’impianto e della successiva attribuzione dello status di figlio/genitore, a fortiori non si può impedire l’accertamento della genitorialità ex post, se il minore è nato all’interno di un progetto comune.
Ebbene, ciò che evidenzia la fattispecie in questo caso è il valido consenso del marito alla PMA con il gamete femminile della moglie generato prima del decesso.
La giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione sulla trascrivibilità degli atti di nascita esteri, sul riconoscimento dello status filiationis e sul superamento della lettura rigida della l. 40/2004 come limite all’ordine pubblico, hanno posto la centralità assoluta sul consenso quale fattore determinante la genitorialità nella PMA, rimarcando il superiore interesse del minore.
Sulla questione (seppur nel caso inverso) è intervenuta nel 2019, la Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 13000 la quale ha affermato che il nato da pratiche di procreazione medicalmente assistita, mediante l’utilizzo del seme crioconservato del deceduto, il quale abbia preventivamente prestato il proprio consenso anche all’impiego post mortem, assume lo status di figlio matrimoniale. In applicazione dell’art. 8 della l. 40/2004, il consenso espresso ai sensi dell’art. 6 viene valorizzato quale elemento determinante per l’attribuzione della genitorialità, anche in assenza di una sopravvivenza del genitore al momento della formazione dell’embrione, purché la volontà si sia manifestata in modo consapevole e riferita ad un progetto procreativo specifico.
In tale contesto, il limite all’ordine pubblico internazionale è stato valorizzato dalla Corte quale “presidio di sistema”, idoneo a condizionare il riconoscimento dello status filiationis derivante dalla gestazione per sostituzione. Esso, secondo l’elaborazione della Corte Costituzionale, sin dalle sue prime pronunce in merito, deve essere inteso quale “bene inerente al vigente sistema costituzionale”, come espressione dell’insieme dei principi fondamentali che sorreggono l’intero assetto ordinamentale e la cui salvaguardia rappresenta una finalità del sistema stesso.
In tale prospettiva la giurisprudenza della Corte di cassazione ha negli anni delineato il perimetro del concetto di ordine pubblico internazionale chiarendo come esso non coincida con quello interno. Con la sent. n. 17349/2002 la Corte ha precisato che il parametro di rispetto è costituito dai soli principi fondamentali idonei a delineare la fisionomia dell’ordinamento. Successivamente, la Corte di Cassazione pronunciava l’importantissima decisione a Sezioni Unite n. 12193 del 2019. Nella sentenza, la Cassazione ha formulato il principio di diritto che “il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.”

Il ricorrente ha anche richiamato l’art. 250 c.c. che nel prevedere che il riconoscimento dello status di figlio può avvenire anche per testamento e che tale riconoscimento sia irrevocabile, dimostrerebbe l’ipotesi secondo cui il nostro ordinamento consente la costituzione dello status filiationis a prescindere da una relazione tra il minore che è stato riconosciuto ed il de cuius.
Anche in questo caso non può escludersi il rapporto biologico tra il minore riconosciuto ed il testatore anche se l’irrevocabilità del testamento non elide la sua impugnazione per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse, ex art. 263 c.c.
Il riconoscimento contenuto nel testamento costituisce un atto formale post mortem che conserva l’efficacia anche in caso di revoca dello stesso testamento. Esso si integra un negozio mortis causa ma rimane un atto autonomo.
Qui si applicherebbe la disciplina propria del riconoscimento dello status di figlio, anche sotto il profilo dell’impugnazione, e non quella testamentaria, con la conseguente ammissibilità anche quando provenga da soggetti che sono privi della capacità di testare. Sul piano formale, trovano applicazione le regole proprie del testamento; sul piano sostanziale, invece, rileva la disciplina del riconoscimento, i cui effetti, retroagiscono al momento della nascita. In più, la dichiarazione nel testamento deve essere trasmessa all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione nei termini previsti.
In proposito all’art. 263 c.c., la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ord. della I sez. civ. n. 32417/2023, ha affermato che in tema di eventuale impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità, i mutamenti sociali impongono di affiancare al criterio della verità genetica ulteriori parametri, quali la verità affettiva e sociale, al fine di tutelare gli assetti relazionali di fatto consolidati. Invero, in tale prospettiva è stata superata l’idea di una prevalenza assoluta dell’interesse all’accertamento della verità biologica, imponendosi invece un bilanciamento con l’interesse concreto del figlio alla conservazione dello status già acquisito, fino a giungere ad escludere la rilevanza del vizio nei confronti dello stesso.
Per le stesse ragioni la Corte ha ritenuto privo di rilievo il richiamo al regime giuridico dei figli incestuosi.

Osservazioni

La fattispecie in esame è particolare.

La particolarità risiede nella circostanza che la madre intenzionale è deceduta prima della fase conclusiva del percorso di gestazione per altri e che la minore sia nata 2 anni dopo.

Rilevanti, nella decisione della Corte sono stati due profili, il consenso della moglie del ricorrente, non è riconoscibile giuridicamente essendo la donna è deceduta prima che venisse sottoscritto il contratto tra il ricorrente e la madre surrogata e prima della fecondazione in vitro; in secundis per la Corte non è possibile trascrivere un atto di nascita derivante da un progetto genitoriale solo iniziato da entrambi, stante che è stato concluso con il solo consenso del ricorrente.

La pronuncia in esame in questo commento, si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai negli anni consolidato, in materia di gestazione per sostituzione e riconoscimento dello status filiationis all’estero, confermato da una lettura particolarmente rigorosa dal diritto internazionale privato, in tema di stato delle persone.

La Corte ha ribadito la non automatica trascrivibilità dell’atto di nascita straniero nella parte in cui attribuisce la genitorialità al cd. genitore intenzionale, ove difettino sia il legame biologico sia la relazione affettiva concretamente instaurata e consolidata con il minore.

Particolarmente rilevante è stato il passaggio motivazionale in cui è stata esclusa la sufficienza del mero consenso che inizialmente era stato prestato da entrambi i coniugi, nell’ambito del progetto procreativo. La Corte sembra valorizzare l’idea sì della volontà genitoriale ma solo laddove il progetto procreativo avesse raggiunto un grado di compiutezza tale da rendere giuridicamente rilevante la scelta genitoriale.

Orbene, sotto il profilo di bilanciamento di interessi contrapposti, la decisione ha confermato la centralità superiore dell’interesse del minore ma precisando che tale principio non può essere invocato automaticamente per superare i limiti che derivano dall’ordine pubblico interno, soprattutto nell’ipotesi di assenza di legame genetico e di relazione affettiva con il genitore.

Altro profilo interessante della pronuncia è stata la distinzione tra PMA post mortem e riconoscimento dello status di figlio nel testamento. In quest’ultimo viene valorizzata la persistenza di un legame biologico e genetico imprescindibili ai fini del rapporto di filiazione. In tale prospettiva (di mantenimento del ruolo biologico), la pronuncia in esame ha contribuito a porre in evidenza gli elementi oggettivi di effettività del rapporto genitore-figlio, lasciando aperto il nodo anche in ambito sovranazionale, la tutela dell’identità personale e la continuità di status.

In chiusura, la pronuncia si colloca nel consolidamento di un modello di filiazione che, pur valorizzando la dimensione volontaristica, resta ancora ancorato a criteri oggettivi di accertamento del rapporto genitoriale. Permane anche una possibile “tensione”, a mia osservazione, con gli obblighi convenzionali, specie in relazione alla tutela della vita privata del minore e alla continuità dello status e soprattutto in tema dell’adeguatezza degli strumenti di tutela.

La conseguenza è un assetto ancora in evoluzione, tra esigenze di ordine pubblico e tutela del minore.

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