Contenuto della lettera di contestazione e poteri del giudice
19 Maggio 2026
In tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell’addebito, secondo la previsione di cui all'art. 7 l. n. 300/1970, è il fatto nei suoi elementi materiali e non anche le specifiche disposizioni, legali o contrattuali, che il lavoratore ha violato. Ne deriva che, a fronte di una specifica descrizione della fattispecie sotto il profilo fattuale, l’erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta l’invalidità della contestazione, sicché il giudice non può limitare la sua valutazione all'accertamento della corrispondenza con la previsione legale/negoziale, spettando all’organo giudicante la qualificazione giuridica di quanto contestato. Ciò vale anche per il caso in cui nella lettera di contestazione non venga richiamata la specifica norma collettiva che, in presenza di recidiva, consente di sanzionare con il licenziamento la condotta del lavoratore, dovendo il giudice procedere a un’autonoma valutazione in diritto della fattispecie per come essa è stata descritta in fase di contestazione, così da verificarne la sussumibilità nell’una o nell’altra delle ipotesi previste dal CCNL. Cfr.: (Cass., sez. lav., 08 aprile 2026, n. 8741). |