NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

20 Maggio 2026

La Cassazione con l’ord. n. 6988/2026 afferma che fa NASpI è dovuta se il rapporto di lavoro viene risolto consensualmente nell’ambito di una procedura di conciliazione in sede protetta.

Massima

Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'indennità NASpI può essere riconosciuta solo se la risoluzione consensuale sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, in virtù dell’espressa previsione dell'art. 3 comma 2 d.lgs.. 4 marzo 2015, n. 22

Il caso

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte territoriale hanno accolto le argomentazioni della lavoratrice dipendente e, di conseguenza, hanno respinto le richieste di I.N.P.S. finalizzate alla restituzione della somma erogata a titolo di NASpI.

La controversia ha come oggetto l’accertamento negativo del diritto alla ripetizione della NASpI erogata a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta senza una preventiva formale intimazione di licenziamento. In particolare, in sede di conciliazione sindacale, la lavoratrice ed il datore di lavoro si sono accordati al fine di evitare la risoluzione giudiziale del rapporto con riconoscimento dell’incentivo all’esodo.

Avverso la sentenza che riconosce il diritto all’indennità, I.N.P.S. ha presentato ricorso per cassazione il cui esito è dato dall’ordinanza in commento.

La questione

Ci si chiede se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sebbene non intervenuta nell'ambito di una procedura di cui all’art. 7 l. 15 luglio 1966, n. 604, comporti la sussistenza dello stato di disoccupazione involontario, ossia il requisito fondamentale del diritto all'indennità c.d. NASpI, applicando analogicamente l'istituto della c.d. offerta di conciliazione "agevolata" di cui all'art. 6 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

Le soluzioni giuridiche

La “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), istituita con il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 è una indennità mensile che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L’art. 3 del citato decreto enuncia i requisiti per il riconoscimento della NASpI che viene prevista per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentano congiuntamente i seguenti elementi: a) l’esistenza di uno stato di disoccupazione ex art. 1, comma 2 lett. c) del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181; b) la presenza di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; c) la sussistenza di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (tale requisito, cessa, per espressa previsione legislativa, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 in poi); c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la presenza di almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissione volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale. Tale ultimo requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e, soprattutto, le ipotesi contemplate dal comma 2 sempre dell’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015.

E quindi, proprio in virtù del citato comma 2 dell’art. 3 d.lgs. n. 22/2015, la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 l. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 1, comma 40, l. n. 92/2012.

Nel caso che ci occupa, però, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è intervenuta nell'ambito di una procedura di cui all'art. 7 l. 15 luglio 1966, n. 604. Nonostante ciò, i Giudici di merito hanno comunque ritenuto sussistente il requisito fondamentale richiesto per l’indennità NASpI, ovverossia lo stato di disoccupazione involontario.

Più precisamente e seppur in assenza di un licenziamento, comunicato o intimato, alla base della risoluzione consensuale, i Giudici hanno individuato una presunta scelta organizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale corrispondente di fatto ad un licenziamento ed hanno quindi ritenuto che, anche nell’ambito di una c.d. offerta di conciliazione "agevolata" di cui all'art. 6 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, si possa riconoscere la NASpI.

Ma il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi, nell'ordinamento, una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (da ultimo, Cass. 28651/2025).

Nel caso in esame, il ricorso all'analogia non è giustificato in quanto non sussiste alcun vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n.22/2015; nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'indennità NASpI può essere riconosciuta solo se la risoluzione consensuale intervenga nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 l. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, l. n. 92/2012.

Deve concludersi che è errato quindi fare ricorso all’analogia in una materia già disciplinata da una fonte di rango primario.

Inoltre, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stato estinto per causa diversa dal licenziamento, mentre sia l'art. 7, l. 604/1966 che l'art. 6 d.lgs. n. 23/2025 presuppongono il preliminare licenziamento del lavoratore: solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso e già intimato, nel secondo. L'art. 6 d.lgs. n. 23/2025 disciplina quindi una fattispecie, ossia la conciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento, del tutto differente rispetto a quella in contenzioso, che non prevede nemmeno la precedente intimazione al licenziamento.

Osservazioni

La funzione del trattamento NASpI è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr. Cass. n. 13578/2025).

Secondo costante giurisprudenza: Tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l'art. 3 d.lgs. n. 22/2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, evidentemente riconosce l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore(Cass. civile sez. lav., 06 aprile 2026, n. 8564).

È considerata ipotesi di cessazione involontaria del rapporto dando, pertanto, diritto alla NASpI la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro ex art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e s.m.).

Di conseguenza, il datore di lavoro deve far precedere il licenziamento da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e trasmetterla al lavoratore.

La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione (art. 410 c.p.c.).

La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore.

In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni.

Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore, se ne ha i requisiti, fruisce dell’indennità di disoccupazione. Se fallisce il tentativo di conciliazione, e comunque, in caso di mancata convocazione da parte della DTL entro il termine di sette giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

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