La responsabilità del dirigente per l’infortunio del lavoratore al vaglio dei suoi effettivi poteri di intervento

03 Giugno 2026

Per determinare se il dirigente detenga una posizione di garanzia nei casi di infortunio del lavoratore, con la sentenza in commento la Sezione Quarta della Suprema Corte ha riconosciuto la necessità di valutare i suoi poteri concreti di intervento nella prevenzione dei rischi, atteso che l’obbligo grava su quest’ultimo, ex art. 18, comma 1,  d.lgs. 81/2008, nei limiti fissati dalle attribuzioni e competenze al medesimo conferite nell’organizzazione e nella direzione delle attività.

Massima

In tema di attribuzione della responsabilità penale per l’infortunio del lavoratore, la Corte di cassazione ha stabilito il principio di legittimità che riconosce che «ai fini dell’individuazione del garante nelle organizzazioni complesse del lavoro, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo».

Il caso

La Suprema Corte, pur rigettando i ricorsi proposti dal datore di lavoro e dalla società responsabile civile, nonché i due motivi di doglianza del direttore di stabilimento individuato come preposto di fatto, ha però riconosciuto la fondatezza del terzo motivo del ricorso presentato da quest’ultimo avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce e ha disposto l’annullamento della pronuncia impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale per la mancata motivazione del giudice di seconde cure in ordine all’effettivo contenuto del ruolo dirigenziale svolto dal ricorrente e ai conseguenti riflessi in relazione all’ascrivibilità della violazione delle norme di cautela.

La questione

Nel caso in esame, la questione affrontata dalla Corte di cassazione concerne la necessità di valutare il ruolo concretamente svolto dal direttore di stabilimento e, segnatamente, i suoi effettivi poteri di intervento, attesa la collocazione delle sue responsabilità all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi nella fase di gestione dell’emergenza e non in quella di prevenzione dei rischi.

Le soluzioni giuridiche

Con riferimento alla sola posizione del ricorrente direttore di stabilimento, la sentenza emessa dalla Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, ritenendo fondato il relativo motivo di doglianza sull’insussistenza della propria posizione di garanzia.

La Corte di Cassazione ha quindi confermato l’orientamento ermeneutico che sostiene come, con riferimento al garante nelle organizzazioni complesse del lavoro, sia necessario guardare al soggetto specificatamente onerato della gestione del rischio, restando la responsabilità per l’infortunio generalmente a carico del preposto nei casi di verificazione durante la concreta esecuzione della prestazione lavorativa e del datore di lavoro se la stessa derivi da scelte gestionali di fondo, in quanto al dirigente viene ricondotta nei soli casi in cui l’evento lesivo sia connesso ai profili organizzativi di dettaglio delle attività lavorative.

Segnatamente, con il proprio provvedimento, il giudice del merito non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla concreta valutazione degli effettivi poteri di intervento del direttore di stabilimento e dei correlati riflessi in punto di ascrivibilità della violazione della norma cautelare, ma si è limitato a identificare la figura dirigenziale come ‘preposto di fatto’ sulla scorta della sua qualifica di coordinatore dell’emergenza menzionata nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Ebbene, nel riconoscere la fondatezza del motivo di ricorso, la Suprema Corte ha precisato che l’attribuzione della posizione di garanzia è stata erroneamente fondata sui compiti di direzione dello stabilimento, pur in mancanza di una delega in materia di prevenzione rilasciata da parte del datore di lavoro.

Osservazioni

La sentenza in commento risulta del tutto condivisibile poiché avalla pienamente il consolidato filone giurisprudenziale di legittimità in materia di attribuzione della posizione di garanzia nelle organizzazioni lavorative complesse (Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2025, n. 10465; Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 22606).

In particolare, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riconosciuto a carico del direttore di stabilimento la responsabilità per aver commesso in violazione degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in concorso con l’amministratore della società, il reato di cui all’art. 590, comma 1, 3 e 5 c.p. a danno del lavoratore. Infatti, il delitto contestato è stato ascritto alla responsabilità degli imputati per aver non aver formato e informato il dipendente sui rischi delle mansioni a lui attribuite, per non aver controllato che il medesimo utilizzasse i dispositivi di protezione individuale, per non aver vigilato sull’ambiente di lavoro, al punto da arrecare alla vittima lesioni consistenti in ustioni e postumi permanenti dopo il malfunzionamento di una valvola di un silos nel reparto di estrazione, che aveva prodotto una violenta esplosione contro il lavoratore privo di dispositivi di protezione.

Orbene, secondo quanto stabilito dalla pronuncia in esame, la posizione di garanzia del direttore di stabilimento è stata desunta erroneamente dalla sua mera qualifica dirigenziale, e ciò in violazione dell’art. 2 d.lgs. 81/2008, che impone come tale posizione sia legata al ruolo in concreto rivestito all’interno dell’impresa.

Pertanto, nel riconoscere l’evidente carenza del corredo motivazionale della sentenza impugnata, la Suprema Corte riconosce l’imprescindibile necessità di vagliare gli effettivi poteri di intervento del dirigente e i conseguenti riflessi ai fini della causazione dell’infortunio dalla violazione della previsione cautelare, specie se l’art. 18 d.lgs. 81/2008 dispone che i dirigenti organizzano e dirigono le attività lavorative secondo le attribuzioni e competenze agli stessi conferite.

A nulla può valere, in buona sostanza, che nel Documento di Valutazione dei Rischi il dirigente venga identificato come coordinatore dell’emergenza, dovendosi escludere la sua posizione di preposto di fatto nei casi in cui manchi, alla luce delle risultanze processuali, la delega alla prevenzione dei rischi da parte del datore di lavoro.

In altri termini, per la ricostruzione della catena delle responsabilità nelle organizzazioni di lavoro complesse, la valutazione della posizione di garanzia deve sempre mirare al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, poiché neanche la designazione del preposto all’osservanza delle misure di prevenzione esonera il datore di lavoro da responsabilità se venga appurata l’inidoneità di una misura prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi (Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256).

Insomma, per identificare la posizione di garante in capo al dirigente è necessario che l’infortunio sia riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa svolta, restando la responsabilità del sinistro a carico del preposto se il fatto si è verificato durante il concreto svolgimento della prestazione di lavoro, oltreché a carico del datore di lavoro quella per l’incidente eziologicamente derivante dalle scelte gestionali di fondo.

Riferimenti

R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, Torino, 2023.

E. R. Belfiore, La responsabilità del datore e dell’impresa per infortuni sul lavoro, in Arch. Pen., 2011, n. 2.

A. Conte e L. Coran, Riflessioni in materia di reato omissivo improprio: le posizioni di garanzia “di fatto” alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali, in Giur. pen., 2022.

F. Consulich, Manuale di diritto penale del lavoro, Torino, 2024.

A. Gargani, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, n. 3-4.

A. Gargani, Ubi culpa ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Ind. Pen., 2000.

D. Piva, Legalità e sicurezza nei lavori in appalto: qualità dell’impresa e gestione dei rischi interferenziali. Tra posizioni di garanzie “primarie” e “secondarie, colpa grave e organizzativa del committente, in La dimensione dinamica della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto locale: sistemi produttivi, modelli di prevenzione e responsabilità penale, L. Foffani, G. Pellacani, R. Orlandi, L. Lodi (a cura di), Torino, 2024. 

D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011.

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