Sottrazione internazionale di minore e “residenza abituale” del neonato

20 Maggio 2026

In materia di sottrazione internazionale di minore, il presupposto della “residenza abituale” del bambino non coincide con il luogo della nascita, né con la mera residenza anagrafica o la nazionalità dei genitori, ma va individuata nel luogo in cui il minore, condividendo l’ambiente di vita del genitore di riferimento, risulti stabilmente integrato sotto il profilo familiare e sociale.

Massima

La “residenza abituale” di un minore comprende l’ambiente sociale e familiare in cui vive con il genitore accudente, soprattutto quando si tratta di minore in tenerissima età. È rilevante considerare l’integrazione del genitore accudente nell’ambiente sociale del luogo di residenza, includendo la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno, oltre ai legami familiari e sociali.

Il caso

Il fatto storico che approda in Cassazione origina dal ricorso proposto da un padre, davanti al Tribunale per i Minorenni di Palermo, volto ad ottenere la pronuncia di sottrazione internazionale di minore e il conseguente ordine di rimpatrio.

In premessa, il ricorrente, cittadino francese, adduceva di aver intrapreso una relazione affettiva con la resistente, cittadina italiana, durata circa due anni. Nelle more del rapporto, e all’esito della scoperta della gravidanza, la coppia decideva di trasferirsi in Francia, luogo in cui le parti convivevano sino al compimento di due mesi della minore.

Durante le festività natalizie, il nucleo familiare si recava in Sicilia, luogo di appartenenza della madre, e la relazione affettiva tra i genitori si interrompeva definitivamente; stante tale frattura, la resistente decideva di rimanere stabilmente nel territorio italiano, trattenendo la bambina senza il consenso del padre.

Alla luce dell’esposta situazione, il ricorrente adiva il giudice di merito per l’accertamento dell’illecita sottrazione della minore e l’ordine di immediato rimpatrio; il Tribunale per i Minorenni rigettava tale domanda, ritenendo insussistenti i presupposti richiesti in materia di sottrazione internazionale, alla stregua, altresì, dei principi giurisprudenziali.

Il padre proponeva ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi e la madre replicava con controricorso.

La questione

La Suprema Corte riflette in materia di sottrazione internazionale di minore e, in particolare, di presupposti per il venir in essere della medesima fattispecie. Come deve essere interpretato il concetto di “residenza abituale” del minore? Qual è il bilanciamento e la valutazione che il giudice deve compiere alla luce degli interessi contrapposti dei genitori e dei diritti “autonomi” del minore?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in esame si inserisce in un solco di recenti pronunce in materia di sottrazione internazionale del minore, per mezzo delle quali i giudici di legittimità chiariscono i limiti interpretativi della fattispecie, tracciando delle linee guida da modulare nella valutazione concreta.

Il trasferimento illecito di un minore viene disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, così come integrata dal regolamento n. 1111 del 25 giugno 2019, nella ratio di tutelare il minore e la parità genitoriale, a fronte di un illegittimo ed autonomo trattenimento del bambino da parte di uno dei genitori.

In particolare, l’art. 3 della Convenzione definisce le condizioni oggettive che determinano l’illegittimità del trasferimento e il concretizzarsi di una condotta di illecita sottrazione. Infatti, devono coesistere i tre seguenti elementi:

  1. l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore;
  2. il trasferimento o il mancato rientro;
  3. la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l’avvenuta sottrazione.

Il giudice deve accertare, puntualmente e concretamente, la sussistenza dei descritti presupposti, che rilevano in via oggettiva (v. Cass. civ., sent., n. 6080/2025). Una volta verificata la condotta illecita, il rimedio previsto ex art. 13 della Convenzione, si sostanzia dell’ordine di rimpatrio, che può essere disposto, al netto di una valutazione concreta del giudice, purché ricorra l’indispensabile presupposto dell’effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore.

Risulta naturale interrogarsi sul significato di “residenza abituale” e la Suprema Corte, nel tempo, ha chiarito e definito il livello interpretativo di tale concetto, non soffermandosi sul tenore meramente letterale o sul concetto civilistico di residenza, ma valorizzando il dato applicativo, fattivo e il lato personale. Infatti, la dimora abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei (v. Cass. civ., Ord., n. 12284/2025; Cass. civ. S.U., sent., n. 5418/2016; Cass. civ., sent., n. 22022/2023).

Pertanto, il presupposto della “residenza abituale” del minore coincide con il luogo in cui il minore, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgersi, in detta località, della sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Rilievi specifici intervengono qualora il minore, al momento della proposizione della domanda, abbia pochi mesi di vita e sia effettivamente custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre e dal quale la madre si è allontanata con il bambino. In tali ipotesi, infatti, ai fini dell’individuazione della “residenza abituale” del minore occorre la verifica, tenuto conto della totale dipendenza del minore dalla madre, delle ragioni, della durata e dell’effettivo radicamento di quest’ultima nel territorio del primo Stato, in particolare verificando se tale soggiorno denoti un’apprezzabile integrazione nell’ambiente sociale della madre, della quale partecipa anche il minore, pur non potendosi trascurare l’altro genitore con il quale il minore mantenga contatti regolari (v. Cass. civ., Ord., n. 12284/2025; Cass. civ., sent., n. 32194/2022).

Nel bilanciamento degli interessi, la dimora abituale del neonato deve essere funzionale al ripristino dello status quo del minore, in considerazione di tutte le circostanze specifiche della situazione concreta. Pertanto, ove sia effettivamente accudito dalla madre, è necessario valutare l’integrazione di quest’ultima con il suo ambiente sociale e familiare, occorrendo prendere in considerazione la regolarità, le condizioni e i motivi dello spostamento.

Nel caso de quo, l’interpretazione del Tribunale per i Minorenni è approdata nel senso di riconoscere la “residenza abituale” della minore in Italia. Infatti, l’unico dato della nascita e dell’aver trascorso soli due mesi di vita nel territorio francese, non è idoneo a sovrastare la quotidianità trascorsa nel territorio italiano, la stabilità e la rete di affetti e legami, anche alla luce degli impegni scolastici e sanitari già presi nel territorio italiano.

In applicazione dei richiamati principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dal padre, valorizzando la nozione di “residenza abituale” del minore e non ritenendo sussistente un’ipotesi di sottrazione internazionale; nel ponderato equilibrio dei diversi interessi, gli Ermellini hanno confermato la posizione del merito che, mediante tale decisione, non ha negato la responsabilità genitoriale del padre, ma ha ritenuto recessivo tale elemento per il benessere e la stabile crescita della bambina, a fronte dell’assenza del presupposto preliminare dell’allontanamento dalla dimora abituale.

Osservazioni

Con la pronuncia analizzata, la Corte di cassazione ribadisce l’assenza di automatismi che caratterizza l’ambito della sottrazione internazionale del minore, considerato, altresì, il doveroso bilanciamento tra il diritto del figlio alla bigenitorialità e il diritto costituzionalmente garantito del genitore alla libera scelta della propria residenza.

La posizione dei giudici di legittimità conferma il dovere di valorizzazione della realtà specifica, fondamentale in un ambito così mutevole e delicato come quello familiare. La Suprema Corte si muove in una direzione di continuità rispetto alle recenti pronunce, affermando la complessità degli elementi che gravitano attorno al concetto di “residenza abituale”.

La “residenza abituale”, infatti, è un concetto fattuale, da individuarsi nel luogo in cui il minore abbia il centro effettivo dei propri legami affettivi e sociali e, soprattutto nelle ipotesi di minori in tenerissima età, deve avere riguardo anche alla situazione del genitore accudente, prevalendo il radicamento effettivo dello stesso sul luogo di nascita del minore, alla luce della fattualità ed effettività.

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