Retromarcia e invasione di corsia: la Cassazione torna sul concorso di colpa
26 Maggio 2026
La Terza Sezione Civile della Cassazione interviene nuovamente sul tema della responsabilità nella circolazione stradale, precisando i limiti applicativi dell’art. 2054 c.c. e i criteri necessari per superare la presunzione di corresponsabilità tra conducenti. Le ordinanze in questione, pur riferite a fattispecie differenti, convergono nel riaffermare un principio destinato a incidere sulla prassi del contenzioso risarcitorio: l’accertamento della responsabilità deve fondarsi sempre su una verifica causale concreta delle condotte. La prima decisione prende in esame un sinistro avvenuto durante una manovra di uscita in retromarcia da un parcheggio, mentre l’altro veicolo procedeva contromano. Il conducente ricorrente sosteneva che la violazione del senso di marcia costituisse causa esclusiva dell’incidente, tale da escludere ogni addebito concorrente. La Suprema Corte respinge però questa impostazione, chiarendo che la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. può essere vinta soltanto mediante una prova rigorosa e completa. Secondo i giudici, non basta dimostrare l’altrui condotta colposa: il conducente deve anche provare di avere adottato tutte le cautele concretamente esigibili per evitare il danno. In tale prospettiva, la Cassazione attribuisce particolare rilievo alla natura intrinsecamente pericolosa della retromarcia, operazione che impone un livello di diligenza rafforzato. Chi si immette nella circolazione o esce da un parcheggio è dunque tenuto a verificare l’assenza di pericoli provenienti da qualsiasi direzione, anche in presenza di comportamenti irregolari altrui. L’affidamento sul rispetto delle regole di circolazione da parte degli altri utenti non basta, da solo, a escludere il concorso di colpa. L’ordinanza chiarisce inoltre che la tabella prevista dal d.P.R. n. 254/2006 non ha efficacia vincolante nel giudizio civile e non può assumere valore di presunzione legale, conservando una funzione meramente orientativa nella fase stragiudiziale. Complementare il principio espresso nella seconda ordinanza, relativa a un incidente provocato dall’invasione della corsia opposta. La Corte esclude che tale violazione possa automaticamente assorbire ogni altra condotta causalmente rilevante. Anche una colpa grave, infatti, può concorrere con comportamenti dell’altro conducente che abbiano concretamente contribuito all’evento. Nel caso esaminato, il fatto che l’altro veicolo viaggiasse in prossimità della linea di mezzeria è stato ritenuto idoneo a ridurre gli spazi di manovra e le possibilità di evitare l’impatto, giustificando così il riconoscimento del concorso di colpa. La Cassazione conferma quindi un approccio improntato al rifiuto di ogni automatismo, imponendo al giudice una valutazione integrata e concreta dell’efficienza causale delle singole condotte. |