Adozione internazionale e unioni civili: il Tribunale di Venezia solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis l. 184/1983
03 Giugno 2026
Massima È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis l. 184/1983 nella parte in cui non consente alle coppie unite civilmente di accedere all’adozione internazionale, in possibile contrasto con gli artt. 2, art. 3 e art. 117 Cost., nonché con gli artt. 8 e 14 CEDU, determinando un trattamento discriminatorio rispetto alle coppie coniugate e ai single. Il caso La vicenda trae origine dal ricorso di una coppia unita civilmente e residente in Italia, che chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Venezia di essere dichiarata idonea all’adozione internazionale. I ricorrenti, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, hanno sollecitato il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis l. 184/1983, che attualmente limita tale possibilità esclusivamente alle coppie coniugate. Il Tribunale, prima di pronunciarsi, ha svolto un’approfondita istruttoria sulla capacità genitoriale della coppia, conclusasi con esito positivo: stabilità affettiva, solidità economica e idoneità educativa sono state pienamente accertate e, alla luce di tali risultanze, il giudice ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e ha sospeso il procedimento, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale. La questione La questione sottoposta al vaglio del Tribunale per i Minorenni di Venezia presenta un’evidente rilevanza sistematica, in quanto investe direttamente il rapporto tra modello legale di famiglia e accesso alla genitorialità adottiva, interrogando la tenuta costituzionale dell’art. 29-bis l. 184/1983. In particolare, la Corte Costituzionale è chiamata a verificare se l’esclusione delle coppie unite civilmente dall’adozione internazionale sia ancora compatibile con:
La questione si colloca all’interno di un quadro normativo che, pur avendo progressivamente ampliato le forme di riconoscimento giuridico delle relazioni affettive, continua a mantenere – in materia di adozione internazionale – un’impostazione rigidamente ancorata al paradigma matrimoniale. Tale assetto appare oggi ancora più problematico alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, in particolare della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025, che ha riconosciuto la legittimità dell’accesso all’adozione internazionale da parte della persona singola, determinando una evidente frattura sistematica: risulta infatti ammesso il singolo, ma esclusa la coppia stabilmente unita civilmente. Ne deriva una tensione evidente tra:
La questione, pertanto, non si esaurisce in un problema di accesso all’adozione, ma investe un tema più ampio: la legittimità costituzionale di una disciplina che continua a selezionare i modelli familiari sulla base dello status giuridico, anziché sulla capacità genitoriale concreta. Le soluzioni giuridiche i) La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo Il Tribunale per i Minorenni di Venezia si è soffermato preliminarmente sul requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, condizione imprescindibile ai fini della rimessione alla Corte Costituzionale; infatti, la questione è rilevante quando la norma censurata deve essere necessariamente applicata per la definizione del giudizio principale, sicché la decisione non può prescindere dalla sua validità costituzionale. Nel caso di specie, tale requisito risulta pienamente integrato. Il Tribunale ha evidenziato, infatti, come la domanda proposta dai ricorrenti – volta ad ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale – non possa essere accolta in base alla disciplina vigente, atteso che l’art. 29-bis l. 184/1983 limita espressamente tale possibilità alle sole coppie coniugate. Ne consegue che:
Proprio per verificare in concreto la rilevanza della questione, il Tribunale ha svolto un’approfondita istruttoria sulla capacità genitoriale della coppia ricorrente, accertandone positivamente l’idoneità sotto il profilo affettivo, educativo ed economico. Tale passaggio assume un rilievo decisivo: i giudici veneziani hanno dimostrato, infatti, che, in assenza del limite normativo, non vi sarebbero ostacoli all’accoglimento della domanda. Ne deriva che la questione non ha carattere meramente teorico o ipotetico, ma incide in modo diretto e determinante sull’esito del giudizio. Proprio per tali ragioni, il Tribunale di Venezia ha ritenuto sussistente il requisito della rilevanza e procede alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio principale. ii) La non manifesta infondatezza della questione: i cinque profili di illegittimità costituzionale Accertata la rilevanza della questione, i giudici di primo grado hanno verificato la sua non manifesta infondatezza, individuando plurimi e concorrenti profili di contrasto della disciplina censurata con parametri costituzionali e sovranazionali. Le argomentazioni giuridiche si articolano lungo cinque direttrici principali. 1. La violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sotto il profilo della disparità di trattamento Il primo profilo riguarda la irragionevole disparità di trattamento tra categorie di soggetti che si trovano in situazioni sostanzialmente omogenee. In particolare, la disciplina vigente:
Ne deriva un assetto intrinsecamente contraddittorio: la coppia stabilmente organizzata viene trattata in modo deteriore rispetto al singolo, pur presentando, in astratto, maggiori garanzie di stabilità per il minore. Il criterio selettivo fondato sul vincolo matrimoniale risulta, quindi, non più coerente con l’evoluzione dell’ordinamento e si traduce in una violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. 2. La violazione dell’art. 2 Cost. e del diritto alla vita familiare Il secondo profilo attiene alla compressione dei diritti fondamentali della persona all’interno delle formazioni sociali. L’unione civile, pur non coincidente con il matrimonio, costituisce una formazione sociale stabile e riconosciuta dall’ordinamento, nella quale si sviluppa la personalità dell’individuo. L’esclusione dall’adozione internazionale incide, quindi, sulla possibilità per i componenti della coppia di realizzare pienamente il proprio progetto di vita familiare, limitando in modo non giustificato:
Il Tribunale ha individuato, dunque, una possibile violazione dell’art. 2 Cost., nella misura in cui la norma impedisce l’esplicazione di diritti fondamentali all’interno di una formazione sociale meritevole di tutela. 3. Il contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU Il terzo profilo riguarda la compatibilità della disciplina con gli obblighi internazionali. In particolare:
La giurisprudenza della Corte EDU ha più volte affermato che le differenze di trattamento fondate sulla struttura familiare o sull’orientamento affettivo devono essere giustificate da ragioni particolarmente solide e proporzionate. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei giudici veneti, tale giustificazione non emerge, soprattutto considerando che:
Ne deriva un possibile contrasto con l’art. 117 Cost., quale parametro interposto rispetto alla CEDU. 4. L’irragionevolezza sistemica alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (Corte cost. n. 33/2025) Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza è rappresentato dalla disarmonia del sistema normativo, emersa con particolare evidenza dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 33/2025. Con tale decisione, la Consulta ha aperto all’adozione internazionale da parte del singolo, superando il tradizionale modello biparentale fondato sul matrimonio. Tuttavia, il legislatore non ha adeguato la disciplina con riferimento alle coppie unite civilmente, determinando una situazione paradossale:
Il Tribunale ha sottolineato come tale assetto produca un difetto di coerenza interna del sistema, incompatibile con i principi di ragionevolezza e uguaglianza. 5. Il pregiudizio per l’interesse del minore e le conseguenze distorsive della disciplina Il quinto profilo attiene al principio del superiore interesse del minore, che costituisce criterio guida in materia di adozione. In primo grado, i giudici hanno sottolineato come la norma censurata non sia funzionale alla tutela del minore, ma produca effetti contrari al suo interesse. In particolare, l’esclusione delle coppie unite civilmente:
Tali conseguenze determinano una compressione indiretta dei diritti del minore, che viene privato della possibilità di essere inserito in un ambiente familiare idoneo per ragioni puramente formali; pertanto, il criterio selettivo adottato dal legislatore non risulta coerente con la finalità primaria dell’istituto adottivo. Osservazioni L’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Venezia rappresenta un passaggio particolarmente significativo nel percorso di evoluzione del diritto di famiglia. Ancora una volta, i giudici si trovano a colmare una lacuna normativa evidente, rimettendo alla Corte Costituzionale una questione che il legislatore non ha ancora affrontato in modo organico. Il punto centrale della decisione è chiaro: il modello familiare non può più essere rigidamente ancorato al matrimonio come unico parametro di accesso alla genitorialità adottiva. La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che:
Particolarmente rilevante è il rischio, evidenziato dal Tribunale, di soluzioni artificiose e distorsive (come lo scioglimento dell’unione civile), che dimostrano come l’attuale disciplina non sia più adeguata alla realtà sociale. Ci si attende ora l’intervento della Corte Costituzionale, chiamata a verificare se l’esclusione delle coppie unite civilmente dall’adozione internazionale sia ancora giustificabile o se, invece, rappresenti una discriminazione incompatibile con i principi costituzionali e sovranazionali. Ancora una volta, il diritto di famiglia si conferma terreno di trasformazione, in cui la giurisprudenza anticipa – e spesso sollecita – l’intervento del legislatore. |