Sopravvenuta autosufficienza economica dei figli maggiorenni e diritti del terzo sulla casa familiare

04 Giugno 2026

La pronuncia n. 10301/2026  merita di essere segnalata in quanto, ripercorrendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, affronta l’importante tema dei presupposti che giustificano il permanere del diritto all’assegnazione della casa familiare, coniugandolo con le tutele del terzo acquirente. In particolare, la Cassazione si sofferma sull’azione esperibile in caso di insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario, a seguito dell’avvenuto raggiungimento della autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni con il medesimo conviventi.

Massima

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.

Il caso

La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui la C.d.A. di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’acquirente di un immobile (precedentemente assegnato, nel giudizio di separazione, alla coniuge del venditore) volta ad ottenere l’accertamento (nei confronti dell’assegnatario) dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 337-sexies c.c.

In particolare, la Corte rilevava che il raggiungimento della maggiore età dei figli (di cui l’uno era titolare di borsa di studio mentre l’altro si era reso colpevolmente inerte nella ricerca del percorso di crescita individuale) non fosse una circostanza dirimente ai fini della revoca dell’assegnazione della casa familiare, dovendosi piuttosto verificare l’autosufficienza economica degli stessi e il venir meno del loro interesse alla conservazione dell’habitat domestico.

La questione

La questione affrontata dalla pronuncia annotata si risolve nel seguente interrogativo: il venire meno delle condizioni previste per l’assegnazione della casa familiare (perché, per esempio, la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile a proporre un’azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo?

Tuttavia, per rispondere a tale quesito occorre preliminarmente domandarsi: quali sono le circostanze che giustificano il diritto al godimento della casa coniugale in presenza di figli maggiorenni? E, conseguentemente, quando può dirsi che un figlio maggiorenne è divenuto economicamente autosufficiente?

Le soluzioni giuridiche

L’assegnazione della casa familiare (che si estende anche a mobili e arredi: cfr. Cass., 17 giugno 2024, n. 16691) in cui la prole è cresciuta costituisce una misura posta a tutela dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti senza loro colpa (nonché dei figli minori e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave); secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, poi, ai sensi dell’art. 6, comma 6, l.div., il relativo provvedimento di assegnazione – emesso tanto in sede di separazione quanto di divorzio –, avendo per definizione data certa, se anteriore all’atto di acquisto da parte del terzo è ritenuto a questi opponibile, seppure limitatamente al periodo di nove anni, laddove non trascritto (Cass., 20 aprile 2022, n. 12611; Cass., 18 settembre 2009, n. 20144; Cass., 19 luglio 2012, n. 12466; Cass., 18 dicembre 2013, n. 28229; Cass., 22 luglio 2015, n. 15367; Cass., 11 settembre 2015, n. 17972).

L’assegnazione, invero, è funzionale alla conservazione dell’habitat domestico (inteso come centro degli affetti e degli interessi), al fine di garantire il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass., 23 dicembre 2025, n. 33695; Cass., 9 maggio 2025, n. 12249; E. Ravot, La tutela dell’habitat domestico dei figli nell’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio, in Ius Famiglie, 2025), tanto che si ritiene necessaria (Cass., 30 maggio 2025, n. 14458) la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la casa familiare (sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità).

Ciò significa che presupposto indefettibile ed inderogabile del provvedimento di assegnazione della casa familiare è, quindi, che il coniuge assegnatario sia affidatario (o collocatario, nel caso in cui, come di regola, i genitori siano entrambi affidatari) di figli minori ovvero conviva con figli maggiorenni non indipendenti economicamente: infatti, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo «prioritariamente» conto dell’interesse dei figli a continuare ad abitare nella propria casa.

Del resto, su di un piano più generale, tutto ruota intorno al generale e tradizionale diritto al mantenimento dei figli (artt. 315-bis e 337-ter c.c.; artt. 30 e 2 Cost.), il quale non cessa né con il raggiungimento della maggiore età né con il venir meno della convivenza con i genitori (R. Fadda, Dinamicità del rapporto di filiazione e mantenimento del figlio maggiorenne tra gradualità della prova e crisi della fattispecie, in Resp. civ. prev., 2/2021, pp. 637 ss.), posto che tale diritto permane fino al conseguimento dell’indipendenza economica (art. 337-septies c.c.) ovvero al mancato raggiungimento colposo della stessa.

In tal senso, la decisione annotata evidenzia chiaramente come le «esigenze di tutela dell’interesse della prole che l’art. 337-sexies c.c. è finalizzato a garantire prioritariamente vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità» (Cass., 20 aprile 2026, n. 10301).

A tal fine, pertanto, assume decisivo rilievo la valutazione delle circostanze che giustificano – caso per caso – il permanere del diritto al mantenimento o all’assegnazione della casa familiare.

L’accertamento, in particolare, deve tenere in considerazione l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l’eventuale lasso di tempo trascorso dal completamento del percorso di studi nonché l’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass., 5 marzo 2018, n. 5088); con la precisazione che il soggetto che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito – pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro – una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, deve piuttosto far fronte alla sua condizione attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass., 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass., 25 luglio 2022, n. 23132; Cass., 3 dicembre 2021, n. 38366).

«L’avanzare dell’età dei figlio maggiorenne, infatti, non è ininfluente ai fini della permanenza dell’an e del quantum del mantenimento accordato» e, conseguentemente, del diritto al godimento sulla casa familiare, posto che tali obblighi non possono essere protratti oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass., 20 aprile 2026, n. 10301); in altri termini, «l’obbligo di mantenimento del genitore non è destinato a perdurare indefinitamente», in quanto «la finalità dell’istituto è la tutela della stabilità abitativa del minore o del figlio non autosufficiente, non il sostegno economico a tempo indeterminato di un adulto che ha la capacità di rendersi autonomo», sicché «la ratio protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione» (Trib. Asti, 16 giugno 2025, n. 313).

L’analisi della complessiva condotta personale tenuta – nelle diverse situazioni considerate – dall’avente diritto, dunque, appare dirimente in ragione tanto del fatto che «l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta» (Cass., 17 settembre 2025, n. 25535; Cass., 15 febbraio 2012, n. 2171); quanto della circostanza per cui «il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare» (Cass., 17 settembre 2025, n. 25535).

Da quest’ultimo punto di vista, poi, si specifica ulteriormente che qualora il soggetto abbia raggiunto una conveniente autosufficienza economica, i presupposti per l’erogazione dell’assegno siano ormai venuti meno, senza che possa riemergere – in ragione delle varie esigenze della vita, quali licenziamento, dimissioni, cessazione o crisi dell’attività lavorativa intrapresa – un obbligo di mantenimento in capo ai genitori, eventualmente tenuti, come detto, al solo e diverso obbligo alimentare (Cass., 8 febbraio 2023, n. 3769; Cass., 27 gennaio 2014, n. 1585; Cass., 28 gennaio 2008, n. 1761; Cass., 2 dicembre 2005, n. 26259).

Ebbene, nella vicenda esaminata, a fronte di un figlio che si era reso colpevolmente inerte nella ricerca del percorso di crescita individuale (tanto che era stato revocato l’assegno di mantenimento), l’altro era risultato titolare di borsa di studio (conseguita al termine del completamento del suo percorso formativo) ed aveva altresì espletato attività professionale, onde la sussistenza di «indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale» (Cass., 20 aprile 2026, n. 10301).

Così impostato il discorso, occorre ulteriormente domandarsi quali siano i limiti ed il perimetro della opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario (posto che, come anticipato, avendo tale provvedimento, per definizione, data certa, deve ritenersi opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre il novennio).

Al riguardo, già in passato, si è adeguatamente rilevato come l’opponibilità conserva il suo valore finché sussiste l’efficacia della pronuncia giudiziale, in quanto «il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell’art. 42 Cost., e art. 832 c.c.» (Cass., 22 luglio 2015, n. 15367); presupposti che i coniugi possono mettere in discussione attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, per il sopravvenuto venir meno dei fatti che ne avevano giustificato l’emissione (art. 473 bis.29 c.p.c.; la relativa disciplina, prima della c.d. Riforma Cartabia, era contenuta nell’art. 710 c.p.c. e nell’art. 9, l.div. riguardanti, rispettivamente, i giudizi di separazione e di divorzio).

Viceversa, il terzo acquirente – non legittimato ad attivare il procedimento di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici – non potrebbe che proporre «una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi», instaurando all’uopo un ordinario giudizio di cognizione (Cass., 22 luglio 2015, n. 15367; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1744; G. Avena, L’opponibilità dell’acquisto del terzo acquirente della casa coniugale al coniuge assegnatario, in Ius Famiglie, 2018).

Nella medesima prospettiva, allora, si comprende come la decisione in commento abbia ribadito il principio secondo cui «il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento» (Cass., 20 aprile 2026, n. 10301).

Osservazioni

L’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, quali momenti della non autosufficienza economica, trovano il proprio fondamento nel principio di autoresponsabilità, che deve necessariamente guidare il figlio maggiorenne percettore del contributo; sotto il profilo processuale, pertanto, si discute se sia il genitore che si oppone alla corresponsione del contributo a dover provare il raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne ovvero quest’ultimo ad essere onerato degli elementi che integrano il diritto al mantenimento e all’assegnazione della casa familiare (A. Lestini, Figli maggiorenni, in Ius Famiglie, 2023).

Come noto, infatti, secondo una prima interpretazione i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda, mediante la dimostrazione di un effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica da parte del figlio stesso ovvero del fatto che il mancato espletamento di attività lavorativa sarebbe riconducibile ad una sua condotta colpevole, come un mancato impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass., 3 dicembre 2021, n. 38366; Cass., 16 giugno 2011, n.13184; Cass., 21 maggio 2009, n. 11828; Cass., 16 febbraio 2001, n. 2289).

All’opposto, in diversa prospettiva (Cass., 14 agosto 2020, n. 17183; Cass., 29 dicembre 2020, n. 29779) si è detto che raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito del figlio cosicché sarebbe proprio quest’ultimo ad essere onerato della prova degli elementi che integrano il diritto all’ulteriore mantenimento e, segnatamente, «di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro» (Cass., 14 agosto 2020, n.17183). A tale orientamento aderisce anche la più recente giurisprudenza (Cass., 27 gennaio 2026, n. 1876), secondo cui il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

In chiave unitaria, peraltro, parte della giurisprudenza, nel dialogo tra i vari indirizzi ermeneutici, ha statuito, da un lato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, la prova dei presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto deve essere fornita dal genitore che si oppone alla domanda di esclusione; e, dall’altro lato, che l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (e, conseguentemente, ricorrendone i presupposti, dell’assegnazione della casa familiare) è a carico del richiedente (vale a dire del genitore collocatario), vertendo sulla circostanza che il figlio ha effettivamente curato la propria preparazione professionale o la ricerca di un lavoro (Cass., 16 luglio 2025, n. 19623).

In ogni caso, come anticipato, in assenza di tali presupposti, il terzo acquirente la casa familiare ben potrà proporre una domanda (nella forma del giudizio ordinario di cognizione, pur non potendosi escludendosi la tutela sommaria e d’urgenza) di accertamento dell’insussistenza (originaria o sopravvenuta) delle condizioni per il mantenimento del diritto di godimento della casa coniugale in favore del coniuge assegnatario, adducendo che è venuta meno la presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, conviventi con l’assegnatario.

Ne deriva che, l’attribuzione della casa coniugale, «è in realtà sempre da vagliare alla luce dell’interesse del figlio, ma bilanciandolo con gli altri interessi in gioco parimenti [bisognosi] di tutela, onde … pervenire a una decisione in concreto capace di tutelare con effettività» – e sussistendone i presupposti – «l’interesse protetto» (C. Cicero, Separazione e divorzio - Divorzio e casa familiare, in Giur. it., n. 8-9/2025.

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