Tutela cautelare d'urgenza e decadenza dall'impugnazione delle delibere consortili
21 Maggio 2026
La domanda volta ad ottenere una pronuncia costitutiva di annullamento delle delibere consortili deve ritenersi il solo mezzo di impugnazione idoneo a produrre gli effetti impeditivi della decadenza di cui all’art. 2606 c.c., sia per il tenore letterale dell’articolo, sia per un argomento di carattere teleologico. Attribuire valore impeditivo della decadenza prevista nell’art. 2606 c.c. al rimedio di cui all’art. 700 c.p.c., volto soltanto a sospendere in via interinale l’efficacia delle delibere consortili invalide e non anche ad eliminarne in via definitiva gli effetti, si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con le istanze di certezza dei rapporti giuridici che connotano l’attività consortile e i rapporti commerciali in genere, alle quali è preordinata, del pari, la scelta legislativa contenuta nel medesimo articolo di prevedere un breve termine decadenziale di impugnazione delle delibere consortili. All’equiparazione delle due azioni sul piano degli effetti previsti dall’art. 2606 c.c. osta, quindi, la diversità degli elementi identificativi che caratterizzano ed individuano la domanda cautelare di cui all’art. 700 c.p.c., da un lato, e la domanda costitutiva volta ad ottenere l’annullamento delle deliberazioni del , dall’altro: il rimedio cautelare di cui all’art. 700 c.p.c., difatti, presenta causa petendi - fumus boni iuris e periculum in mora - e petitum - sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato - evidentemente distinti da quelli connotanti l’azione costitutiva di annullamento. |