Guida in stato di ebbrezza: avviso all’assistenza difensiva delegabile ai sanitari

La Redazione
21 Maggio 2026

La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è delegabile al personale sanitario l'avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all'assistenza di un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

Il procedimento trae origine da un sinistro stradale in cui l’imputato, neopatentato, risultava alla guida con tasso alcolemico pari a 1,15 g/l e positività a cocaina (metabolita) e cannabinoidi, accertate mediante prelievo di liquidi biologici richiesto dalla Polizia Locale al pronto soccorso. 

Invero nell’immediatezza del fatto la Polizia Locale delegava espressamente, per iscritto, mediante il MOD-A inviato alla Direzione del Pronto Soccorso, di eseguire gli accertamenti sull’indagato e di informare il paziente della possibilità di acconsentire al prelievo del sangue e/o raccolta urine e della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Il GIP, a seguito di opposizione a decreto penale e contestuale richiesta di messa alla prova, aveva emesso sentenza di non doversi procedere, ritenendo inutilizzabili gli accertamenti ematici sul presupposto che l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore dovesse essere impartito personalmente dalla PG.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del procuratore della Repubblica che aveva denunciato l’errata interpretazione degli artt. 356 c.p.p.  e 114 disp. att. c.p.p.  da parte del GIP, ritenendo, al contrario, valido e produttivo di effetti l’avviso operato dai sanitari del pronto soccorso all’indagato su delega della P.G.

Secondo l’orientamento maggioritario – espresso da Cass. pen., sez. IV, n. 10 ottobre 2017, n. 51284, Rv. 271935 e successivamente ribadito nel corso degli anni da Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3340, nonché da ultimo, da Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2026, n. 16201 – al quale i giudici prestano adesione, «ove l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 (cfr., in termini, Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3340)».

In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressamente attribuita dalla legge: l'art. 348, comma quarto, c.p.p., prevede, per l'appunto, che «La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

In altri termini, la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 cod. strada, sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto.

L'avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 15189, Rv. 269606; Cass. pen., sez. III, 1° marzo 2016, n. 23697, Rv. 266825)».

Il provvedimento relativo a Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2026, n. 18005, sarà disponibile a breve.

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