Omesso versamento dell'assegno stabilito in sede civile a favore dei figli minori e conseguente mancanza dei mezzi di sussistenza
21 Maggio 2026
Massima Integra il delitto previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2) c.p., che assorbe quello di cui all'art. 570-bis c.p., l'omesso versamento in favore dei figli minori dell'assegno stabilito in sede civile, nel caso in cui comporti la mancanza dei mezzi di sussistenza, atteso che le due fattispecie condividono il nucleo della violazione dell'obbligo di assistenza materiale, ma solo la prima richiede l'ulteriore elemento della privazione dei mezzi di sussistenza. Il caso La Corte di Appello di Catanzaro con Sentenza emessa in data 16 giugno 2025, in parziale riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Paola in data 3 maggio 2022, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati consumati fino alla data del 10 dicembre 2020 per l’esistenza di un precedente giudicato relativo ai medesimi fatti e confermava le ulteriori statuizioni in relazione ai reati ex art. 570-bis c.p.e art. 570, comma 2, n. 2) c.p. Avverso tale Sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e a tale scopo adduceva quattro motivi. Per ciò che in questa sede interessa, se ne riporta solo uno. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge nella parte in cui la Corte di merito aveva ritenuto sussistente il concorso formale tra i reati ex art. 570, comma 2, n. 2) c.p. e art. 570-bis c.p. La Suprema Corte con la Sentenza di cui si tratta, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 570-bis c.p., assorbito in quelle di cui all’ art. 570, comma 2, n. 2) c.p. e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena, dichiarando inammissibile il resto del ricorso. La questione La questione presa in esame è la seguente: se in caso di omesso versamento dell'assegno stabilito in sede civile a favore dei figli minori a cui consegue la mancanza dei mezzi di sussistenza, vi sia concorso formale tra il reato previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. e il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. oppure se quest’ultimo sia assorbito dal primo. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva ravvisato un concorso formale eterogeneo tra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p. e il delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ex La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva ravvisato un concorso formale eterogeneo tra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p. e il delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ex art. 570, comma 2, n. 2) c.p., basandosi sul presupposto della diversità dei beni giuridici protetti e della ratio giustificativa dell’incriminazione. Secondo un primo orientamento, “sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione fra il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p. e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2) c.p., in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza (Cass. Sez. VI, n. 55064/2017; Cass. Sez. VI, n. 18572/2019). A tale conclusione si arriva basandosi sul presupposto che il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma 2, n. 2) c.p. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno (Cass. Sez. VI, n. 36207/2020; Cass. Sez. VI, n. 43560/2021; Cass. Sez. V, n. 12190/2022). Secondo diverso orientamento, invece, “integra il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2) c.p.e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis c.p. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza (Cass. Sez. VI, Sentenza n. 32039 del 08/07/2024; Cass. Sez. VI, n. 57237/2017; Cass. Sez. VI, n. 45103/2023). Infatti, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza (Cass. Sez. VI, n. 45103/2023; Cass. Sez. VI, n. 36567/2024; Cass. Sez. VI, n. 5463/2026). Questo ultimo orientamento è quello che si è andato radicando maggiormente negli ultimi anni ed è quello che è stato condiviso dalla Suprema Corte con la Sentenza in commento; essa, infatti, ha ritenuto che, qualora si dovesse propendere per l’orientamento contrastante, si avrebbe una duplicazione delle imputazioni che porrebbe a carico dell’imputato due volte la stessa condotta materiale. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 570-bis c.p. , assorbito in quello di cui all’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. Nel corpo della Sentenza, poi, prendendo in esame un altro aspetto inerente l’art. 570 c.p., ovvero l’incapacità economica dell’obbligato in relazione al mancato adempimento sanzionato da tale norma, la Corte, nel ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso, ha confermato un consolidato orientamento sul punto. Poiché uno degli elementi costitutivi del reato è individuato nella disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato, colui che affermi di versare in una situazione di difficoltà economica che gli impedisce di fornire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alle relative obbligazioni, in quanto, a tal fine, è del tutto inidonea la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche (Cass. Sez. VI, n. 8063/2012); inoltre, è fondamentale che dimostri che l'indisponibilità dei mezzi necessari non è dovuta, nemmeno parzialmente, a sua colpa, condizione necessaria per l’integrazione della causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento ai sensi dell’art. 45 c.p (Cass. Sez. VI, n. 11696/2011; Cass. Sez. V, n. 36450/2004; Cass. VI, n. 41697/2016). Per far sì che la condizione di impossibilità economica o di indisponibilità dei mezzi economici necessari ad adempiere si configuri come scriminante, è necessario che essa consista in una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e che perduri per tutto il periodo di tempo nel quale sono maturate le inadempienze; se non sussistono tutte queste condizioni, la responsabilità dell’obbligato non può essere esclusa (Cass. Sez. VI, n. 41697/2016; Cass. Sez. VI, n. 49979/2019). Pertanto, l'indisponibilità dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante quando: si estende a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze, l’obbligato fornisce gli elementi necessari dai quali possa desumersi tale condizione e l’obbligato prova che tale condizione non è dovuta, nemmeno parzialmente, a cause a lui imputabili. Lo stato di disoccupazione, per scriminare il soggetto, deve coincidere con l’incapacità economica di adempiere alle obbligazioni; pertanto, non sarà sufficiente l’allegazione di mera documentazione formale dello stato di disoccupazione quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione. L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio è previsto anche per soggetti che dispongano di un reddito non meramente simbolico, sebbene ovviamente piuttosto contenuto, e sia perché il provvedimento si basa sulla mera autocertificazione dell'interessato, salvi i controlli successivi, e non può quindi essere presentato come una forma di certificazione ufficiale di impossidenza (Cass. Sez. VI, n. 31124/2014). Inoltre, poiché soggetto attivo del reato è colui sul quale gravano gli obblighi di assistenza nei confronti dei componenti della famiglia (coniuge, ascendenti e discendenti), lo stato di bisogno non può essere escluso dall'intervento di terzi soggetti, coobbligati od obbligati in via subordinata, tanto che, quand’anche uno dei suddetti soggetti terzi si sostituisca alla sua inerzia, il reato si configura nei confronti del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, essendo irrilevante la circostanza che l’opera di altri impedisca che il pericolo causato dal soggetto attivo si tramuti in danno. Sul punto, si è espressa la Suprema Corte anche con riferimento al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, stabilendo che l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza (Cass. Sez. VI, n. 32576/2022 - In motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento). , basandosi sul presupposto della diversità dei beni giuridici protetti e della ratio giustificativa dell’incriminazione. Secondo un primo orientamento, “sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione fra il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p. e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2) c.p., in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza (Cass. pen., sez. VI, n. 55064/2017; Cass. pen., sez. VI, n. 18572/2019). A tale conclusione si arriva basandosi sul presupposto che il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma 2, n. 2) c.p. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno (Cass. pen. sez. VI, n. 36207/2020; Cass. pen., sez. VI, n. 43560/2021; Cass. pen., sez. V, n. 12190/2022). Secondo diverso orientamento, invece, “integra il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2) c.p. e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis c.p. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza (Cass. pen., sez. VI, Sentenza n. 32039/2024; Cass. pen., sez. VI, n. 57237/2017; Cass. pen., sez. VI, n. 45103/2023). Infatti, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza (Cass. pen., sez. VI, n. 45103/2023; Cass. pen., sez. VI, n. 36567/2024; Cass. pen., sez. VI, n. 5463/2026). Questo ultimo orientamento è quello che si è andato radicando maggiormente negli ultimi anni ed è quello che è stato condiviso dalla Suprema Corte con la Sentenza in commento; essa, infatti, ha ritenuto che, qualora si dovesse propendere per l’orientamento contrastante, si avrebbe una duplicazione delle imputazioni che porrebbe a carico dell’imputato due volte la stessa condotta materiale. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 570-bis c.p. , assorbito in quello di cui all’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. Nel corpo della Sentenza, poi, prendendo in esame un altro aspetto inerente l’art. 570 c.p., ovvero l’incapacità economica dell’obbligato in relazione al mancato adempimento sanzionato da tale norma, la Corte, nel ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso, ha confermato un consolidato orientamento sul punto. Poiché uno degli elementi costitutivi del reato è individuato nella disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato, colui che affermi di versare in una situazione di difficoltà economica che gli impedisce di fornire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alle relative obbligazioni, in quanto, a tal fine, è del tutto inidonea la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche (Cass. pen., sez. VI, n. 8063/2012); inoltre, è fondamentale che dimostri che l'indisponibilità dei mezzi necessari non è dovuta, nemmeno parzialmente, a sua colpa, condizione necessaria per l’integrazione della causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento ai sensi dell’art. 45 c.p (Cass. pen., sez. VI, n. 11696/2011; Cass. pen., sez. V, n. 36450/2004; Cass. pen. VI, n. 41697/2016). Per far sì che la condizione di impossibilità economica o di indisponibilità dei mezzi economici necessari ad adempiere si configuri come scriminante, è necessario che essa consista in una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e che perduri per tutto il periodo di tempo nel quale sono maturate le inadempienze; se non sussistono tutte queste condizioni, la responsabilità dell’obbligato non può essere esclusa (Cass. pen. sez. VI, n. 41697/2016; Cass. pen., sez. VI, n. 49979/2019). Pertanto, l'indisponibilità dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante quando: si estende a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze, l’obbligato fornisce gli elementi necessari dai quali possa desumersi tale condizione e l’obbligato prova che tale condizione non è dovuta, nemmeno parzialmente, a cause a lui imputabili. Lo stato di disoccupazione, per scriminare il soggetto, deve coincidere con l’incapacità economica di adempiere alle obbligazioni; pertanto, non sarà sufficiente l’allegazione di mera documentazione formale dello stato di disoccupazione quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione. L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio è previsto anche per soggetti che dispongano di un reddito non meramente simbolico, sebbene ovviamente piuttosto contenuto, e sia perché il provvedimento si basa sulla mera autocertificazione dell'interessato, salvi i controlli successivi, e non può quindi essere presentato come una forma di certificazione ufficiale di impossidenza (Cass. pen sez. VI, n. 31124/2014). Inoltre, poiché soggetto attivo del reato è colui sul quale gravano gli obblighi di assistenza nei confronti dei componenti della famiglia (coniuge, ascendenti e discendenti), lo stato di bisogno non può essere escluso dall'intervento di terzi soggetti, coobbligati od obbligati in via subordinata, tanto che, quand’anche uno dei suddetti soggetti terzi si sostituisca alla sua inerzia, il reato si configura nei confronti del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, essendo irrilevante la circostanza che l’opera di altri impedisca che il pericolo causato dal soggetto attivo si tramuti in danno. Sul punto, si è espressa la Suprema Corte anche con riferimento al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, stabilendo che l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza (Cass. pen. sez. VI, n. 32576/2022 - In motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento). Osservazioni Con detta sentenza, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento ormai predominante in merito al rapporto tra i reati ex art. 570, comma 2, n. 2) c.p. e 570 bis c.p. e ha ribadito i principi già pacifici in tema di incapacità economica dell’obbligato. Si ricorda che la fattispecie prevista dall’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. ovvero il delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non sanziona l’inosservanza degli obblighi civilistici di mantenimento ovvero la corresponsione dell’assegno alimentare, ma il rifiuto di corrispondere i mezzi necessari per vivere, avendo, così, lo scopo di tutelare il diritto dei soggetti passivi indicati specificamente dalla norma a richiedere il sostegno da parte dei familiari nel caso in cui si trovino in una condizione di difficoltà economica; per tale motivo, la norma punisce colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minorenni o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione. Il bene giuridico protetto è la famiglia e, nello specifico, la solidarietà che nasce dal vincolo di consanguineità, dalla stretta parentela e dal rapporto coniugale. Differentemente dal comma 1 che ha ad oggetto violazioni sia di carattere economico che morale, il comma 2 n. 2 riguarda esclusivamente violazioni di carattere economico. I mezzi di sussistenza (a differenza degli alimenti che sono determinati, da una parte, in proporzione al bisogno dell’avente diritto e alla sua posizione sociale e dall’altra in proporzione alle condizioni economiche di colui che è tenuto a corrisponderli) comprendono i bisogni fondamentali della vita quotidiana, i mezzi economici minimi necessari per la soddisfazione delle esigenze elementari di vita degli aventi diritto; in essi sono ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione – Cass. pen., sez. VI, n. 49755/2012; Cass., sez. VI, n. 3485/2020). Pertanto, tale reato è collegato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto, alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato e, pur avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione tanto che può configurarsi anche prescindendo da qualsiasi accertamento in merito alla sussistenza di un obbligo di mantenimento stabilito da tale giudice. Esso si consuma nel momento in cui l’agente ha fatto mancare i mezzi di sussistenza all’avente diritto e, trattandosi di reato permanente, si protrae per il tempo della condotta. Sul punto, la Suprema Corte, nella Sentenza in commento, nel ritenere inammissibili il primo e secondo motivo ha ricordato, in merito al reato ex art. 570, comma 2, n. 2) c.p.che, trattandosi di reato permanente, la permanenza cessa o con l'adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con l’accertamento della responsabilità da parte del giudice e quindi con la pronuncia della sentenza di primo grado. Se la violazione permane anche dopo la sentenza, si configurerà un nuovo reato per il quale il soggetto agente potrà essere sottoposto ad un nuovo procedimento al quale potrà conseguire un’ulteriore condanna. Sul punto, in passato la Corte ha precisato che, per considerare cessata la permanenza, non sono sufficienti adempimenti occasionali o parziali, essendo, invece, necessario il completo adempimento dell'obbligo di provvedere alla persona bisognosa mediante la somministrazione in favore della stessa dei mezzi di sussistenza (Cass. pen., sez. VI, n. 12400/1990). Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p. , inserito nel codice penale dall’art. 2, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 21/2018 riproducendo, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute all’art. 12 sexies l. n. 898/1970 e all’art. 3 della l. n. 54/2006 ha, invece, lo scopo di assicurare una tutela penale nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, in quanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina il venir meno nei suoi confronti dei doveri di assistenza previsti dall’art. 570, comma 2, n. 2) c.p.; in assenza di tale previsione, quindi, l’inadempimento del coniuge onerato sarebbe risultato penalmente irrilevante. Inoltre, mentre l’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. sanziona solo le condotte poste in essere ai danni dei figli minori o, comunque, inabili al lavoro, l’art. 570-bis c.p. prevede, come ipotesi di reato, anche il mancato versamento dell’assegno stabilito in capo ai figli maggiorenni, a favore dei quali sia stato riconosciuto tale obbligo di contribuzione poiché ritenuti non ancora autosufficienti. Si ritiene che l’ampia formulazione della norma e, in particolare, il riferimento della sanzione penale ad “ogni tipologia di assegno dovuto” ricomprende anche l’assegno spettante al coniuge separato e non solo previsto in favore dei figli; sul punto, infatti, la Suprema Corte ha rilevato che “in tema di reati contro la famiglia, l'art. 570-bis c.p. punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari (Cass. Sez. VI, n. 2098/2024). Tale ipotesi di reato, pur avendo per presupposto l'esistenza di un obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, non ha carattere meramente sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice che determina l'entità dell'obbligazione. Infatti, non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poiché la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, ma fa riferimento ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con quel provvedimento (Cass. sez. VI, n. 43527/2012). Bene giuridico tutelato è l’interesse a fornire tutela penale al mero inadempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili a prescindere dalla condizione di bisogno. Dopo aver evidenziato le caratteristiche di entrambi i reati, risulta certamente più agevole esaminare le differenze che sussistono tra loro e che sono rilevanti per la risoluzione della questione posta all’attenzione della Suprema Corte con la Sentenza in commento. Mentre il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. tutela la posizione del discendente di età minore ovvero inabile al lavoro, dell’ascendente e del coniuge separato ai quali vengono fatti mancare i mezzi di sussistenza e, quindi, si configura esclusivamente nel momento in cui ai suddetti soggetti vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio previsto dall’art. 570-bis c.p. si configura semplicemente con la mancata corresponsione dell’assegno divorzile o di separazione stabilito dal Giudice e non rilevano in alcun modo le condizioni economiche dell’avente diritto. L’art. 570-bis c.p. sanziona il mero inadempimento dell’obbligo di versamento dell’assegno periodico, mentre l’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. presuppone che l’inadempiente non garantisca neppure i mezzi di sussistenza e, quindi, ingeneri nella persona offesa uno stato di bisogno. Il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. è integrato dall’omesso versamento dell'assegno periodico stabilito dal giudice civile per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli anche maggiorenni studenti o non indipendenti economicamente; diversamente, l’art. 570 c.p. punisce la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minorenni o maggiorenni inabili al lavoro. L’introduzione dell’art. 570-bis c.p. ha riproposto la questione concernente l’ammissibilità del concorso formale, ovvero dell’assorbimento del reato, nel caso in cui all’inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno periodico si assommino anche gli ulteriori elementi costitutivi del più grave reato previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. Come sopra anticipato, secondo una parte della giurisprudenza, sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p. e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2) c.p., in quanto il primo postula esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento si traduca nel fare mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza; ne consegue che, in caso di concorso tra tali fattispecie, può essere applicata la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p. in considerazione del medesimo interesse tutelato (Cass. Sez. VI, n. 18572/2019; Cass. Sez. VI n. 10772/2018; Cass. Sez. VI n. 55064/2017; Cass. Sez. VI n. 12307/2012; Cass. Sez. VI n. 34736/2011). Si è, infatti, affermato che il mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di divorzio o di separazione integra il reato di cui all’art. 570-bis c.p. , ma, qualora il genitore divorziato o separato faccia anche mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, tale condotta realizza anche la diversa fattispecie di cui all’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. Le due fattispecie pur potendo, in astratto, riferirsi al medesimo fatto storico, individuabile nell’inadempimento alle obbligazioni economiche da parte del genitore non affidatario, presentano degli elementi specializzanti che non consentono di ravvisare una progressione criminosa delle condotte, atteso che per il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2) c.p., si richiede la verificazione dello stato di bisogno del creditore, mentre, nel caso dell’art. 570-bis c.p. , occorre la sentenza di separazione o di divorzio. Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, l’omissione del versamento dell’assegno di mantenimento ex art. 570-bis c.p. ., qualora determini anche l’insorgere dello stato di bisogno, deve ritenersi assorbita nel più grave reato previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2) c.p. atteso che le due fattispecie condividono il nucleo della violazione dell'obbligo di assistenza materiale, ma solo la seconda richiede l'ulteriore elemento della privazione dei mezzi di sussistenza (Cass. sez. VI, n. 12321/2026; Cass. sez. VI, n. 36567/2024; Cass. Sez. VI, n. 32039/2024; Cass. pen., sez. VI, n. 45103/2023; Cass. pen., sez. VI, n. 9065/2023; Cass. pen., sez. VI, n. 20013/2022; Cass. pen., sez. VI, n. 44629/2013; Cass. pen. sez. VI. n. 6575/2008; Cass. pen., sez. VI, n. 7824/2000). L’analisi della struttura dei reati di cui agli artt. 570, comma 2, n. 2) c.p. e 570 bis c.p. e del bene giuridico tutelato (l’interesse a non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore o inabile, il primo, e l’interesse a fornire tutela penale al mero inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 6 della L. n. 898 del 1970 di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, a prescindere dalla condizione di bisogno, il secondo) ha indotto la Corte a ritenere che la condotta sanzionata dall’art. 570-bis c.p. rientri nel più ampio paradigma di cui all'art. 570, comma 2, n. 2) c.p., quando dalla volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal Tribunale, sufficiente a integrare la prima fattispecie, consegua anche il "far mancare i mezzi di sussistenza", elemento necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa. Sulla base di tali argomentazioni, essendo le due norme in rapporto di specialità, la Suprema Corte ha, ancora una volta, ritenuto di adottare l’orientamento che sembra essere, anche ad avviso di chi scrive, il più corretto ovvero quello per il quale il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. rimane assorbito in quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2) c.p.. quando l’agente ometta di versare in favore dei figli minori o del coniuge l’assegno liquidato dal Giudice civile quando da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, proprio al fine di evitare che l’imputato venga punito due volte per la medesima condotta materiale posta in essere e che si verifichi, così, un ne bis in idem sostanziale, principio tutelato sia a livello nazionale che europeo. Riferimenti C. Fiandanese, a cura di, Officina del diritto “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, a cura di Lefebvre Giuffrè, 2019; S. Beltrani, a cura di, Codice penale commentato, Giuffrè 2025. |