Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso e imposta di registro
22 Maggio 2026
Il caso trae origine dal ricorso proposto da un avvocato, nominato difensore d’ufficio in un procedimento penale, contro la sentenza della CTR che aveva ritenuto l’ordinanza resa sull’opposizione ex artt. 84, 116 e 170 d.p.r. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi a favore del predetto difensore soggetta ad imposta di registro. Secondo la sentenza impugnata l’art. 32 disp. att. c.p.p. - che prevede l’esenzione da bolli, imposte e spese per «le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti» - riguarderebbe la sola ipotesi dell’esercizio diretto dell’azione (ordinaria o monitoria) da parte del difensore d’ufficio nei confronti dell’imputato, ma non potrebbe estendersi all’ipotesi dell’adizione del giudice procedente in sede penale per la liquidazione dei compensi a carico dell’erario. La Cassazione censura tale impostazione, evidenziando come tale interpretazione in malam partem dell’art. 32 disp. att. c.p.p. contraddice la ratio dell’agevolazione, che è quella di sollevare il difensore d'ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi per l'assistenza prestata agli indagati, agli imputati o ai condannati in sede penale, dovendo prescindersi dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale. D’altra parte, sarebbe illogico e contraddittorio che il difensore d'ufficio potesse beneficiare dell'esenzione in caso di azione proposta nei confronti del cliente inadempiente con esito favorevole e, viceversa, dovesse farsi carico delle spese di registrazione nel caso di azione proposta nei confronti dell'erario dopo l'infruttuoso tentativo di recupero nei confronti del cliente inadempiente. Infatti, ciò comporterebbe un aggravio dei costi procedurali per il difensore d'ufficio proprio nel caso di perdurante morosità del proprio assistito. In assenza di precedenti specifici, la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: «il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002, per la liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio di indagato, imputato o condannato rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell’art. 32 disp. att. c.p.p., a prescindere dal tipo di procedura utilizzata per la soddisfazione coattiva del credito professionale». |