Quando la mancata riassunzione del processo può avere effetti negativi anche per la parte pubblicaFonte: CGT II LOM 713-2026.pdf
20 Maggio 2026
Massima Vero è che la mancata riassunzione in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione determina, in generale, un effetto negativo ai danni della parte privata a causa della “reviviscenza” dell’originario atto impositivo impugnato (i.e. come se il processo non forse mai esistito); tuttavia, è dallo spirare del termine previsto per la riassunzione il dies a quo di decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione dell’azione di finanza. Pertanto, per effetto della mancata riassunzione del processo, il credito erariale relativo a imposte dirette è da considerarsi prescritto qualora l’atto riscossivo venga notificato oltre i dieci anni dalla definitività del prodromico avviso di accertamento, quest’ultima coincidente con il decorso di sei mesi dal deposito del provvedimento di rinvio della Suprema Corte (un anno per i ricorsi notificati prima della riforma del 2009). Il caso Un contribuente impugnava una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione il 16 dicembre 2022 scaturente, a sua volta, da un avviso di accertamento che era stato oggetto di contenzioso conclusosi con una sentenza della Corte di Cassazione (n. 5075/2011, depositata il 2 marzo 2011) che aveva “cassato” la sentenza impugnata e “rinviato” al giudice di secondo grado. Il giudizio non veniva riassunto innanzi al giudice del rinvio e, quindi, l’intero processo si estingueva con la conseguente definitività dell’avviso di accertamento originariamente impugnato. Con il ricorso avverso la cartella di pagamento, il contribuente eccepiva la prescrizione del credito erariale per il decorso del termine decennale, vertendosi in materia di imposte dirette. I giudici di primo grado lo accoglievano osservando preliminarmente che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo alla data del 17 aprile 2012 (i.e. deposito Cassazione con rinvio del 2 marzo2011 + termine per riassumere il giudizio, all’epoca di 1 anno e 46 giorni ante riforma 2009). Pertanto, secondo il primo Giudice, da tale data iniziava a decorrere il termine di 10 anni entro il quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto richiedere le somme recate dall'avviso di accertamento: tuttavia, era stato reso esecutivo il ruolo solo in data 13 giugno 2022, consegnato il 10 luglio 2022 con cartella notificata il 16 dicembre 2022 e, quindi, oltre il termine di prescrizione decennale. Alla medesima conclusione si giungeva anche considerando la proroga Covid di 85 giorni che avrebbe spostato il termine di prescrizione all’11 luglio 2022, data comunque antecedente a quella di ricezione da parte del contribuente del primo atto interruttivo della prescrizione (nella specie, la cartella di pagamento). Parimenti scartata l’ulteriore proroga biennale Covid, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 dell'art. 68 n. 18 del D.L. 17 marzo 2020 e dall’ art. 12 del d.lgs. 159/2015, in quanto il termine di scadenza era successivo al 31.12.2021. L’Ufficio, in fase di impugnazione della sentenza, oltre a contestare l’errato calcolo effettuato dal primo Giudice delle proroghe Covid, confortava il proprio operato con un richiamo all’art. 63 del d.lgs. n. 546/92 sottolineando che, quando il Giudice di legittimità “cassa con rinvio” e il giudizio non viene riassunto innanzi al Giudice del rinvio, le conseguenze sono l’estinzione del processo (ossia, “vengono meno tutte le sentenze, di rito e di merito, emesse nel corso del processo salve le parti delle pronunce che non sono state oggetto di impugnazione e che son quindi passate in giudicato”) e la definitività dell’atto impositivo impugnato. La questione La disposizione del processo tributario contenuta nell’art. 63 del d.lgs. 546/1992 (dal 1° gennaio 2027, art. 118 TUGT) è stata sempre qualificata dalla dottrina come norma “favor fisci” e tacciata di incostituzionalità in quanto l’onere di riassumere il giudizio in seguito al “cassa e rinvia” disposto dalla Suprema Corte incombe generalmente solo sul contribuente e non su tutte le parti processuali in virtù dell’effetto negativo (per il contribuente) e positivo (per il fisco) che scaturisce dalla mancata riassunzione a causa della reviviscenza dell’originario atto impositivo. Tale sbilanciamento tra le parti processuali si potrebbe ritenere in parte “compensato” dall’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2016 ((art. 9, d.lgs. 156/2015), del regime di immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente. Con riferimento, poi, alla decorrenza del termine di decadenza/prescrizione per l’attivazione della riscossione in seguito alla mancata riassunzione, l’indirizzo interpretativo della Corte di legittimità, a cui si sono conformati i giudici territoriali nella sentenza in commento, ne individua il dies a quo «dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l'Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione» (inter alias, Cass., Ordinanza n. 32152 del 5 novembre 2021). Si potrebbe giungere ad un risultato diverso – postergando gli effetti giuridici della mancata riassunzione alla data di deposito del decreto di estinzione del processo pronunciato dal giudice “del rinvio” o al momento della comunicazione dello stesso alle parti a cura della segreteria del giudice - laddove si considerasse che:
La soluzione giuridica I giudici d’appello, proprio in relazione al richiamo effettuato dalla parte pubblica all’art. 63 del rito tributario, lo hanno considerato non pertinente in quanto i giudici di primo grado avevano fatto una corretta e diretta applicazione di detto principio laddove chiaramente avevano affermato che «l’avviso di accertamento era divenuto definitivo alla data del 17 aprile 2012 (e non, quindi, la sentenza di primo grado). In altri termini, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, l’avviso di accertamento era divenuto definitivo il 17 aprile 2012 (ovvero con il decorso del termine per riassumere il giudizio) e tale data rappresentava «il dies a quo per il decorrere del termine di decadenza (per iscrizione a ruolo) e di prescrizione (per notifica del titolo esecutivo)». In conclusione, secondo la Corte, essendo pacifico che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo il 17 aprile 2012, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro la data del 16 aprile 2022 (quando non era più vigente la sospensione dei termini per l’emergenza pandemica), mentre la notifica avvenuta in data 16 dicembre 2022 non poteva considerarsi idonea ad interrompere il termine di prescrizione decennale, con la conseguente estinzione della pretesa erariale. |