Le chat private tra colleghi rientrano nell’ambito operativo della tutela garantita dall’art. 15 cost.

21 Maggio 2026

I messaggi in una chat WhatsApp “chiusa” con altri colleghi sono utilizzabili per l’applicazione di una sanzione disciplinare ove il lavoratore abbia usato termini offensivi e polemici contro superiori gerarchici e di ciò il datore sia venuto a conoscenza per iniziativa di uno dei partecipanti a detta chat?

Una sanzione disciplinare non può essere applicata solo in ragione di alcuni messaggi inviati dal lavoratore in una chat privata, alla quale accedono solo determinati soggetti (i.e. colleghi), trattandosi di una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato. Non può modificare tale qualificazione giuridica la mera circostanza che la divulgazione dei messaggi al datore sia avvenuta per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat, poiché ciò non fa venire meno la natura riservata della comunicazione, né rende automaticamente legittimo l'utilizzo dei messaggi a fini disciplinari, poiché la violazione della segretezza della corrispondenza non comporta il venir meno della tutela assicurata alla riservatezza del lavoratore-mittente. Non è, dunque, possibile acquisire e utilizzare a fini disciplinari le dichiarazioni rese dal lavoratore in un contesto “chiuso”, non destinato alla diffusione verso un numero indeterminato di soggetti, anche se le parole impiegate siano particolarmente offensive, non potendo il linguaggio utilizzato valere, di per sé, a degradare la natura privata della comunicazione. Il potere disciplinare datoriale incontra, infatti, un limite invalicabile nei diritti fondamentali del lavoratore e, in particolare, nella libertà e segretezza della corrispondenza, di talché deve essere dichiarata illegittima la sanzione eventualmente applicata. (Cfr.: App. Ancona, sez. lav., 19 febbraio 2026, n. 101; Cass., sez. lav., 6 marzo 2025, n. 5936; Cass., sez. lav., 10 settembre 2018, n. 21965).

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